Sugli ordini di servizio la partecipata era stata citata in giudizio dalla Cisl Funzione pubblica
MESSINA – “Messina Social City non si è resa responsabile di alcun comportamento antisindacale come accusata dalla Cisl Funzione Pubblica Messina che l’ha “citata” davanti al Tribunale di Messina. L’Azienda speciale, assistita in giudizio dall’avvocato Santi Delia, ha rilevato l’inesistenza di qualsiasi condotta antisindacale, evidenziando come la diramazione di ordini di servizio non necessiti affatto di una previa concertazione sindacale o di una partecipazione al “processo decisionale”.
Il Tribunale ha accolto la tesi di Messina Social City, condannando alle spese legali il sindacato. Secondo la sigla sindacale guidata da Giovanna Bicchieri, “da ultimo, si sarebbe concretizzata, e continua a farlo per i suoi effetti perduranti, una condotta antisindacale tenuta dall’ente resistente, incidente, in modo diretto, su diritti sindacali espressamente riconosciuti dai contratti collettivi di lavoro, dalla Legge e dalla Costituzione”. In particolare, il comportamento stigmatizzato sarebbe da rintracciare nell’aver “informato le organizzazioni sindacali dell’intenzione di avviare un processo di riorganizzazione e di redistribuzione di tutto il personale a tempo indeterminato nei servizi aziendali”.
I sindacati, ha sostenuto la partecipata, sono stati informati di tali processi, con l’ampia nota a firma della presidente Asquini, ma “l’ordinamento”, si legge nelle difese della partecipata del Comune di Messina, “non prevede affatto tale imposizione neanche ove tale ius variandi sia esercitato nei confronti dei rappresentanti sindacali stessi nell’ambito delle proprie attività lavorative”.
Secondo il Tribunale, infatti, la contrattazione collettiva “non prevede un confronto a richiesta delle associazioni sindacali su specifici argomenti e ogni volta emerga una problematica relativa nelle materie citate, ma prevede genericamente un confronto annuale su tali materie”. Nel caso specifico, come sostenuto dal legale dell’Azienda, “non può ritenersi sussistente un obbligo di confronto nel caso di specie, né possono ritenersi illegittimi gli ordini di servizio in atti atteso che dall’esame degli stessi risulta che costituiscono mero esercizio dello jus variandi, potere privatistico che non richiede un previo confronto sindacale, rientrando nelle ordinarie prerogative aziendali”.
“Il provvedimento del Tribunale di Messina, Sezione Lavoro, che respinge il ricorso della sigla sindacale conferma la piena correttezza dell’operato della Messina Social City e ribadisce la legittimità delle scelte organizzative adottate”, ha commentato il sindaco Federico Basile. “L’obiettivo dell’amministrazione comunale e dell’Azienda speciale è sempre stato quello di garantire la massima efficienza e funzionalità dei servizi sociali, nel rispetto dei diritti dei lavoratori e con la massima attenzione nei confronti delle esigenze dei cittadini”.
Soddisfazione è stata espressa anche dalla presidente della Messina Social City, Valeria Asquini: “Questa sentenza – chiarisce la Asquini – ci legittima a rafforzare i nostri scopi statutari e la nostra attività volta a garantire il diritto primario a rispondere ai bisogni dei nostri cittadini nell’ambito dei servizi sociali”.
