Pagamento Ici e adempimenti in materia di cedolare secca sugli affitti

Pagamento Ici e adempimenti in materia di cedolare secca sugli affitti

Pagamento Ici e adempimenti in materia di cedolare secca sugli affitti

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sabato 04 Giugno 2011 - 10:27

Su Internet , guida pratica e programma per il calcolo on-line

Scade fra due settimane – esattamente giovedì 16 giugno, salvo differenti termini stabiliti dal Comune interessato – il termine per il pagamento della prima rata (in acconto) dell’imposta comunale sugli immobili relativa al 2011, pari al 50% dell’imposta dovuta per l’intero anno, calcolata sulla base di aliquote e detrazioni del 2010.
Lo segnala la Confedilizia, ricordando che da qualche anno è prevista l’esclusione dall’Ici delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale (nonché di quelle ad essa assimilate), ma restano soggette all’imposta – anche se adibite ad abitazione principale – le unità immobiliari di categoria catastale A/1 (“Abitazioni di tipo signorile”), A/8 (“Abitazioni in ville”) e A/9 (“Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici”), per un totale di 73.263 unità immobiliari. Ad essere soggetti all’Ici sono poi tutti gli immobili abitativi diversi da quelli utilizzati come abitazione principale (concessi in locazione, utilizzati come “seconde case” ecc.) nonché tutti gli immobili non abitativi (uffici, negozi ecc.).
Sul sito Internet della Confedilizia ( http://www.confedilizia.it/EVI_ICI_ONLINE.html ) è possibile trovare – oltre ad una guida pratica per il pagamento dell’imposta – un programma per il calcolo on-line del tributo e i link ai siti dove possono essere verificate le aliquote e le detrazioni stabilite dai Comuni e reperite le delibere e gli eventuali regolamenti.
In caso di mancato versamento entro il 16 giugno, è possibile – se si paga entro il 16 luglio – applicare la nuova sanzione ridotta pari al 3% dell’imposta dovuta (la sanzione ordinaria è del 30%), più gli interessi. Se si paga entro un anno, si applica invece la nuova sanzione ridotta del 3,75%. Trascorso un anno, il “ravvedimento” non è più possibile e la sanzione è pari al 30%.
Il pagamento dell’imposta può essere effettuato con il modello F24 (presso le banche convenzionate; presso gli uffici postali; al concessionario della riscossione; per via telematica) o tramite conto corrente postale (presso gli uffici postali; presso le banche convenzionate; al concessionario della riscossione; tramite il servizio telematico gestito dalle Poste). Il versamento va fatto con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. Salvo che il Comune non abbia disposto diversamente, nessun pagamento va effettuato se l’imposta da versare non supera 12 euro.
Per ogni informazione e chiarimento è possibile contattare la sede di Confedilizia Messina in Viale S. Martino 62 allo 090-710103.

Confedilizia fa anche il punto sui prossimi adempimenti e sulle relative scadenze, in materia di cedolare secca sugli affitti.
Innanzitutto segnala che – con risoluzione n. 59/E – l’Agenzia delle entrate ha istituito i tre codici tributo che dovranno essere usati per versare l’acconto e il saldo della cedolare.
In particolare, la cedolare va pagata indicando nel Modello F24 i seguenti codici:

· 1840 per la prima rata dell’acconto
· 1841 per la seconda rata dell’acconto e per l’acconto in un’unica soluzione
· 1842 per il saldo

Confedilizia ricorda che – per effetto del d.p.c.m. 12.5.’11 – i termini per i versamenti, in acconto e a saldo, da parte delle persone fisiche, risultanti dalla dichiarazione dei redditi nonché quelli relativi al versamento, in acconto e a saldo, della cedolare, sono stati differiti e sono quindi così determinati:

· 6 luglio 2011 (rispetto al precedente termine del 16 giugno), senza alcuna maggiorazione
· 5 agosto 2011 (rispetto al precedente termine del 18 luglio), maggiorando le somme da versare dello 0,40%

La risoluzione 59/E precisa che in sede di compilazione del Modello F24, i suddetti codici tributo devono essere esposti nella “Sezione Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati” indicando, quale “anno di riferimento”, l’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, espresso nella forma “AAAA”. Il codice tributo 1842 è utilizzabile anche in corrispondenza degli “importi a credito compensati”.
La risoluzione delle Entrate aggiunge che per i codici tributo 1840 e 1842, in caso di versamento rateale, nel campo “rateazione/regione/prov./mese rif.” deve essere riportato il numero della rata nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate. In caso di pagamento in un’unica soluzione, nel suddetto campo occorre indicare “0101”.

Resta invece fissato al 6 giugno 2011 – ricorda Confedilizia – il termine per:
· registrare, anche ai fini dell’esercizio dell’opzione per la cedolare, i contratti con termine di registrazione scadente tra il 7 aprile 2011 e il 6 giugno 2011
· regolarizzare le violazioni previste dall’art. 3, commi 8, 9 e 10, d.lgs. n. 23/’11, ai fini della non applicabilità delle nuove sanzioni.

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