Policlinico di Messina, Corte dei Conti condanna ex direttore generale

Policlinico di Messina, Corte dei Conti condanna ex direttore generale

Alessandra Serio

Policlinico di Messina, Corte dei Conti condanna ex direttore generale

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mercoledì 13 Maggio 2020 - 18:24

Nel 2007 era stato revocato l'incarico al direttore amministrativo Santoro, che ha chiesto ed ottenuto il risarcimento, versato dal Policlinico di Messina. Adesso dovrà pagare chi ha firmato la delibera

L’ex direttore generale del Policlinico di Messina Carmelo Caratozzolo dovrà risarcire l’azienda ospedaliera di 161 mila euro per la revoca del mandato al direttore amministrativo Vincenzo Santoro, allontanato prima della scadenza.

La decisione è della Corte dei Conti (presidente Guido Carlino) che lo hanno condannato perché la revoca non aveva giusta causa.

Santoro era stato nominato nel novembre 2005 e l’incarico sarebbe scaduto a settembre 2007, ma Caratozzolo a gennaio 2006 firmò la delibera di revoca “per lesione del rapporto fiduciario e (…) per lesione del rapporto fiduciario ascrivibile ad asseriti e gravi inadempimenti del Santoro”. Il direttore amministrativo era entrato in rotta con il Rettore dell’epoca, Franco Tomasello.

Nel 2017 il Tribunale del Lavoro di Messina aveva dato ragione a Santoro, ritenendo illegittima la delibera e disponendo il risarcimento del danno in favore di Santoro. La sentenza è diventata irrevocabile e il Policlinico ha pagato a marzo del 2018. il 29 marzo del 2018 la somma di 161 mila euro.

Per la giustizia contabile, però, l’esborso da parte dell’azienda sanitaria rappresenta danno erariale, quindi ha citato l’ex direttore generale che ha adottato la delibera.

Quest’ultimo (…)non ha usato la diligenza richiesta dalle funzioni esercitate, ignorando il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento e incorrendo quindi in responsabilità per colpa, la cui intensità al massimo livello di gravità è agevolmente riscontrabile solo ove si rifletta sul fatto che la sua posizione professionale apicale e gli ottimi precedenti curriculari non potevano non rendere pienamente percepibile l’illiceità che si andava a consumare con l’adozione del provvedimento di revoca del Santoro”, si legge nella sentenza di primo grado.

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