Messina al voto, istruzioni per l'uso

Messina al voto, istruzioni per l’uso

Redazione

Messina al voto, istruzioni per l’uso

mercoledì 11 Giugno 2008 - 11:06

Urne aperte dalle 8 di oggi per eleggere sindaco, consiglio comunale, circoscrizioni, presidente della provincia e consiglio provinciale

QUANDO SI VOTA

Nella giornata di domenica dalle ore 8,00 alle ore 22,00 e nella giornata di lunedì dalle ore 7,00 alle ore 15,00. Lo scrutinio avrà luogo Lunedì dopo le ore 15,00, ultimate le operazioni di votazione e di riscontro dei dati.

COME SI VOTA

Comunali

All’elettore, previa esibizione della tessera elettorale e di un documento di identità (anche scaduto) munito di fotografia, verrà consegnata una scheda di colore grigio per l’elezione del sindaco e del consiglio comunale. La scheda reca, scritti in un apposito rettangolo, i nomi ed i cognomi dei candidati alla carica di sindaco, al cui fianco sono riportati il contrassegno della lista, o i contrassegni delle liste, collegata/e ed una riga riservata all’espressione della preferenza per un candidato alla carica di consigliere. L’elettore è chiamato ad esprimere due voti: uno per il sindaco ed uno per la lista prescelta, anche non collegata al candidato votato. L’elettore può, con un unico segno tracciato sul contrassegno della lista prescelta, votare per un candidato alla carica di sindaco e per una delle liste collegate. Se intende, altresì, esprimere la preferenza per un candidato della lista votata, ne scriverà il cognome sulla riga posta a fianco del contrassegno. Qualora l’elettore ometta di votare un contrassegno di lista, ma esprime correttamente il voto di preferenza per un candidato alla carica di Consigliere comunale, sono validamente votati anche la lista cui appartiene il candidato votato e il candidato Sindaco collegato alla stessa lista. L’elettore può anche esprimere il voto tracciando un segno sia sul contrassegno di lista, sia sul nominativo del candidato alla carica di sindaco collegato alla lista votata. Qualora l’elettore abbia tracciato un segno soltanto sul nominativo del candidato alla carica di sindaco, il voto vale soltanto per il candidato alla carica di sindaco. E’ da tenere presente infine, che l’elettore può votare, con distinti segni, per un candidato alla carica di sindaco e per una lista ad esso non collegata (il cosiddetto -voto disgiunto-). Qualora vengano espressi più voti di preferenza per candidati di una medesima lista, si intende votata la sola lista, ferme restando le altre cause di nullità dei voti previste dalla legge. E’ nullo il voto di preferenza nel quale il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro. Se l’elettore non abbia indicato alcun contrassegno di lista, ma abbia espresso la propria preferenza per uno dei candidati inclusi in una delle liste ammesse, si intende votata la lista cui appartiene il preferito, ferme restando le altre cause di nullità dei voti previste dalla legge. Se l’elettore ha segnato più di un contrassegno di lista ed ha scritto la preferenza per candidato appartenente ad una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista a cui appartiene il candidato indicato.

Circoscrizionali

Per il rinnovo dei consigli circoscrizionali, verrà altresì consegnata una scheda di colore rosa. Per l’elezione del consiglio circoscrizionale, il voto si esprime tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta. Se l’elettore intende altresì esprimere la preferenza per un candidato della lista votata, ne scriverà il cognome, sulla riga posta a fianco del contrassegno.

Provinciali

All’elettore, previa esibizione della tessera elettorale e di un documento di identità (anche scaduto) munito di fotografia, verrà consegnata una scheda di colore azzurro. La scheda reca, scritti in un apposito rettangolo, i nomi ed i cognomi dei candidati alla carica di presidente della provincia regionale, al cui fianco sono riportati il contrassegno della lista, o i contrassegni delle liste, collegata/e ed una riga riservata all.espressione della preferenza per un candidato alla carica di consigliere provinciale.

L’elettore può, con un unico segno tracciato sul contrassegno della lista prescelta, votare per un candidato alla carica di presidente della provincia regionale e per una delle liste collegate. Se intende, altresì, esprimere la preferenza per un candidato della lista votata, ne scriverà il cognome sulla riga posta a fianco del contrassegno. Qualora l’elettore ometta di votare un contrassegno di lista, ma esprime correttamente il voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere provinciale, sono validamente votati anche la lista cui appartiene il candidato votato e il candidato presidente della provincia regionale collegato alla stessa lista. L’elettore può anche esprimere il voto tracciando un segno sia sul contrassegno di lista, sia sul nominativo del candidato alla carica di presidente della provincia regionale collegato alla lista votata. Qualora l’elettore abbia tracciato un segno soltanto sul nominativo del candidato alla carica di presidente della provincia regionale, il voto vale soltanto per il candidato alla carica di presidente della provincia regionale. E’ da tenere presente infine, che l’elettore può votare, con distinti segni, per un candidato alla carica di presidente della provincia regionale e per una lista ad esso non collegata.

MODALITA’ D’ELEZIONE, BALLOTTAGGIO E ALTRO

Comune

Il sindaco è eletto a suffragio universale e diretto contestualmente all’elezione del consiglio comunale. E’ proclamato eletto sindaco il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi (la metà più uno). Qualora nessun candidato ottenga la maggioranza assoluta, si procede ad un secondo turno elettorale che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo. Sono ammessi al secondo turno i due candidati alla carica di sindaco che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti. In caso di parità di voti tra i candidati, è ammesso al ballottaggio il candidato collegato con la lista o il gruppo di liste per l’elezione del consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, partecipa al ballottaggio il candidato più anziano di età. Per i candidati ammessi al ballottaggio rimangono fermi i collegamenti con le liste per l’elezione del consiglio dichiarati al primo turno. I candidati ammessi al ballottaggio hanno tuttavia facoltà, entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori liste rispetto a quella o quelle con cui è stato effettuato il collegamento nel primo turno. Tutte le dichiarazioni di collegamento hanno efficacia solo se convergenti con analoghe dichiarazioni rese dai delegati delle liste interessate. Dopo il secondo turno è proclamato eletto sindaco il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti è proclamato eletto sindaco il candidato collegato con la lista o il gruppo di liste per l’elezione del consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, è proclamato eletto sindaco il candidato più anziano di età.

Per quanto concerne il Consiglio comunale, l’attribuzione dei seggi alle liste è effettuata successivamente alla proclamazione dell’elezione del sindaco al termine del primo o del secondo turno. Per l’assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate con i rispettivi candidati alla carica di sindaco si divide la cifra elettorale di ciascuna lista o gruppo di liste collegate successivamente per 1, 2, 3, 4 …, sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista o gruppo di liste avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista o gruppo di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest’ultima, per sorteggio. Se ad una lista spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi eccedenti sono distribuiti, fra le altre liste, secondo l’ordine dei quozienti. Nell’ambito di ciascun gruppo di liste collegate, la cifra elettorale di ciascuna di esse, corrispondente ai voti riportati nel primo turno, è divisa per 1, 2, 3, 4 …, sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti al gruppo di liste. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti ad ogni lista. Alla lista o al gruppo di liste collegate al candidato proclamato eletto che non abbia già conseguito almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio viene assegnato, comunque, il 60 per cento dei seggi, sempreché nessun’altra lista o gruppo di liste collegate abbia già superato il 50 per cento dei voti validi. I restanti seggi vengono assegnati alle altre liste o gruppi di liste collegate. Il premio di maggioranza previsto per la lista o le liste collegate al sindaco eletto al primo turno nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti viene attribuito solo nel caso in cui la lista o le liste abbiano conseguito almeno il 40 per cento dei voti validi. Sono proclamati eletti consiglieri comunali i candidati di ciascuna lista secondo l’ordine delle rispettive cifre individuali. In caso di parità di cifra individuale sono proclamati eletti i candidati che precedono nell’ordine di lista.

Provincia

Il presidente della provincia è eletto a suffragio universale e diretto contestualmente all’elezione del consiglio provinciale. E’ proclamato eletto presidente della provincia il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi (la metà più uno). In caso negativo si procede a ballottaggio, da tenere la seconda domenica successiva tra i due candidati alla carica di presidente della provincia che abbiano ottenuto al primo turno il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è ammesso al ballottaggio il più anziano di età. Per i candidati ammessi al ballottaggio rimangono fermi i collegamenti con le liste per l’elezione del consiglio nei vari collegi dichiarati al primo turno. I candidati ammessi al ballottaggio hanno facoltà, entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare all’ufficio elettorale circoscrizionale del comune capoluogo il collegamento con ulteriori liste, sempre che dette liste assicurino un collegamento omogeneo in tutti i collegi della provincia, ove siano state presentate. La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati delle liste interessate. Dopo il secondo turno è proclamato eletto presidente della provincia il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti è proclamato eletto presidente della provincia il candidato collegato con la lista o le liste per il consiglio provinciale che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale è proclamato eletto il candidato più anziano di età.

Per quanto concerne il Consiglio provinciale, l’attribuzione dei seggi alla lista od alle liste collegate è effettuata dopo la proclamazione dell’elezione del presidente della provincia, al termine del primo turno o, ricorrendone le condizioni, del secondo turno. Per l’assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate con i rispettivi candidati alla carica di presidente della provincia si procede mediante il sistema proporzionale puro. A tal fine si divide il totale della cifra elettorale di tutte le liste per il numero dei seggi assegnati alla provincia ottenendo così il quoziente elettorale provinciale; nell’effettuare la divisione si trascura l’eventuale parte frazionaria del quoziente. Si attribuiscono, quindi, ad ogni lista, o gruppo di liste collegate, tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale della stessa lista o gruppo di liste. I seggi che rimangono non assegnati sono rispettivamente attribuiti alle liste, o gruppo di liste collegate, per le quali queste ultime divisioni hanno dato maggiore resto ed, in caso di parità di resti, a quelle liste, o gruppo di liste collegate, che abbiano conseguito maggior numero di voti e, a parità di voti, per sorteggio. Se ad una lista spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi eccedenti sono distribuiti fra le altre liste, secondo l’ordine dei quozienti. Nell’ambito di ciascun gruppo di liste collegate, i seggi vengono attribuiti mediante il sistema indicato sopra, calcolando il relativo quoziente sulla base delle cifre elettorali delle liste collegate. Alla lista o al gruppo di liste collegate al candidato proclamato eletto che non abbia già conseguito almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, viene assegnato comunque il 60 per cento dei seggi, sempre che nessun’altra lista o gruppo di liste collegate abbia già superato il 50 per cento dei voti validi. Il premio di maggioranza viene attribuito alla lista o alle liste collegate al presidente della provincia eletto al primo turno solo qualora tale lista o tali liste abbiano conseguito almeno il 40 per cento dei voti validi. Per il riparto dei seggi spettanti alle liste collegate al candidato presidente risultato eletto e di quelli spettanti alle altre liste o gruppi di liste collegate, si procede secondo le modalità indicate ai commi precedenti, calcolando il relativo quoziente sulla base delle cifre elettorali delle liste o gruppi di liste. Per quanto riguarda l’assegnazione dei seggi spettanti alle singole liste nei vari collegi, si procede seguendo per ciascun collegio la graduatoria dei voti di lista espressi in percentuale.

Nel dettaglio, ecco quanti seggi spettano ai collegi della Provincia di Messina:

Messina 1: 8

Messina 2: 9

Barcellona – Milazzo: 10

Mistretta – S.Agata Militello: 6

Patti: 6

Taormina: 6

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