Previti: “L’Iacp deve al Comune una somma tra i 10 e i 15 milioni di euro”

Previti: “L’Iacp deve al Comune una somma tra i 10 e i 15 milioni di euro”

Previti: “L’Iacp deve al Comune una somma tra i 10 e i 15 milioni di euro”

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martedì 23 Aprile 2013 - 09:01

Il presidente del Consiglio Comunale ha inviato una nota al commissario del Comune, Luigi Croce, ai dirigenti dei dipartimenti Patrimonio, Risanamento e Avvocatura, al Ragioniere generale ed all'assessore regionale ai lavori pubblici: “L’Iacp deve limitarsi alla gestione degli alloggi e deve rendicontare al Comune la riscossione dei canoni”

Tutto inizia con la legge regionale 10 del 1990, che prevedeva uno stanziamento di 500 miliardi di lire a favore degli interventi per il risanamento delle aree degradate di Messina.

“L’articolo 4 della legge – scrive il presidente del Consiglio Comunale, Giuseppe Previti – ha previsto che per la progettazione e la realizzazione delle opere finanziate, nonché per la gestione degli alloggi, il Comune di Messina si avvale dell’Istituto Autonomo per le Case Popolari di Messina, che assume anche la funzione di stazione appaltante''.

I vari dubbi interpretativi relativi alle competenze dei due enti coinvolti (Comune di Messina e IACP) sono stati oggetto di un Protocollo di intesa del 1 dicembre 1997 successivamente modificato con Delibera di Giunta 452 del 9 marzo 1998 e, infine, con un nuovo protocollo – oggi ancora vigente – approvato dalla Giunta Comunale con Deliberazione 730 del 22 giugno 2000.

“Ciò premesso, va innanzitutto rilevato – sottolinea Previti – che la legge Regionale prevede che per la gestione degli alloggi il Comune si avvale dell’Istituto. Escludendo, quindi, le innumerevoli botteghe (circa 100) i cui introiti derivanti dalla loro locazione vanno, senza ombra di dubbio, all’ente proprietario, ovvero al Comune di Messina. Assieme ai locali commerciali, l'art. 5 del predetto Protocollo d’intesa, oltre a ribadire la proprietà del Comune, di tutte le opere e degli edifici realizzati con i fondi della L.R. 10/90, conferma, in capo al Comune, il potere di stabilire la destinazione e l’utilizzo dei servizi pubblici (asili, scuole materne, centri diurni per anziani e soggetti portatori di handicap, etc.)”.

Ciò posto rimane da dirimere la questione della gestione. “L’Istituto, sulla scorta del citato Protocollo, – spiega Previti – ha il compito di curare la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici… nonché l’esproprio di beni immobili nei siti di intervento. Si tenga conto che gli edifici realizzati, in teoria, usufruiscono di una garanzia che pone in capo al costruttore, per dieci anni, eventuali discrepanze progettuali e danni causati da vizi edificatori. In teoria, quindi, è la Ditta che paga e non l’Istituto”.

“Posto, quindi, che la gestione dei soli alloggi è dell’IACP e che il canone riscosso serve, in parte, a compensare le spese dello stesso Istituto, – prosegue – è altrettanto pacifico che “lo IACP ha l’obbligo di rendicontazione e documentazione della spesa” all’ente proprietario, ovvero al Comune (art. 3 del Protocollo). Se, quindi, lo IACP incassa 100 e spende 50 è chiaro che il resto va all’ente proprietario. Ad oggi non ci risulta nessuna rendicontazione e tutto viene “incassato” dall’Istituto. Per circa 800 alloggi”.

La successiva Legge Regionale n. 4 del 16 Aprile 2003, all’art. 19, prevede che “gli alloggi popolari di proprietà o facenti parte del patrimonio della Regione o gestiti dalla stessa o costruiti con il concorso o con il contributo della Regione sono ceduti agli assegnatari aventi diritto che hanno presentato o presentano regolare domanda di riscatto”. E’, altresì, consentito il riscatto degli alloggi popolari da parte degli inquilini che abbiano maturato dieci anni di locazione, a prescindere dai piani di vendita. Conseguentemente, l’Amministrazione Comunale, può procedere all’immediata vendita del vasto patrimonio di edilizia popolare, che solo in parte deriva dalla L.R. 10/90.

E’ necessario che si quantifichi, inoltre, il patrimonio derivante dall’art. 1, comma 441 e 442, della legge 30 Dicembre 2004, n. 311 (cosiddetta legge Romiti). – “Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli alloggi di cui all’articolo 2 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, sono trasferiti in proprietà, a titolo gratuito e nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano al momento del loro trasferimento, ai Comuni nel cui territorio gli stessi sono ubicati”. Ovvero tutti gli alloggi statali e le relative pertinenze, compresi quelli affidati agli appositi enti gestori, sono trasferiti gratuitamente al patrimonio comunale.

“La stima, per il mancato introito nelle casse comunali – conclude Previti – potrebbe aggirarsi attorno ai 10 – 15 milioni di euro. E’ quindi necessario, ed improcrastinabile che la Dirigenza Comunale si attivi per il recupero delle somme illegittimamente riscosse dall’IACP, per chiedere, allo stesso, la rendicontazione – obbligatoria – delle spese e del saldo eventualmente dovuto all’Ente Comune e, infine, per la rapida alienazione delle alloggi di edilizia popolare”.

La richiesta finale è la convocazione di una conferenza di servizi “per dirimere più velocemente possibile ogni e qualsivoglia dubbio e per porre in essere tutti gli atti consequenziali finalizzati al recupero del dovuto”.

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