Taormina Film Fest: il Tar rigetta il ricorso. Via libera all'edizione 2018

Taormina Film Fest: il Tar rigetta il ricorso. Via libera all’edizione 2018

Taormina Film Fest: il Tar rigetta il ricorso. Via libera all’edizione 2018

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mercoledì 27 Giugno 2018 - 04:59

Il ricorso dell'Associazione Codici aveva bloccato l'aggiudicazione della gara alla società Videobank. La manifestazione è prevista dal 14 al 20 luglio

Il Tar di Catania, presidente Giovanni Iannini, ha rigettato il ricorso presentato dall’ Associazione Codici di Cultura e dall’ Associazione Codici – Centro per i Diritti del Cittadino, contro l’assegnazione tramite avviso pubblico della gestione del TaoFilmFest 2018 alla società Videobank.

Dopo le telenovele e le vicissitudini dell’estate 2016, lo scorso anno l’organizzazione del Festival era avvenuta in house. Quest’anno la Fondazione Taormina Arte Sicilia ha deciso di procedere con un avviso pubblico di Sponsorizzazione per la Progettazione, l’Organizzazione, la Gestione e la Promozione del TaorminaFilmFest 2018 pubblicato in data 2 maggio (leggi qui) ed alla quale ha presentato istanza solo la Videobank.

Ancor prima dell’aggiudicazione del bando le due associazioni collegate ( Codici di Cultura e Codici – Centro per i diritti del cittadino) hanno presentato ricorso chiedendo l’annullamento della procedura selettiva evidenziando una serie di elementi.

a) i tempi brevi assegnati nell’Avviso per la relativa organizzazione;

b) inibizione alla partecipazione di soggetti in conflitto di interesse

c) clausola che consente la presentazione del progetto esecutivo nelle more della sottoscrizione del contratto;

d) mancata previsione di inderogabili requisiti di partecipazione che contemplino specifica professionalità nel settore artistico e nella organizzazione di eventi;

e) prevista possibilità di ipotetico rinnovo della sponsorizzazione anche per il 2019

f) mancata previsione di una seduta pubblica di apertura delle buste, aperta a tutti i soggetti partecipanti;

g) aggiudicazione pronunciata in favore di un concorrente, la Videobank che sarebbe privo del necessari requisiti di specifica professionalità nel settore.

La presentazione del ricorso ha di fatto bloccato l’aggiudicazione della gara, causando notevoli ritardi e disagi in attesa della decisione del Tar, fatto questo evidenziato durante l’udienza dei giorni scorsi sia dalla Fondazione Taormina Arte che da Videobank, nonché l’assenza di legittimazione diretta delle associazioni nel ricorrere.

Il Tar ha deciso giudicando inammissibile il ricorso.

Le ricorrenti non hanno mai dichiarato di aver presentato domanda, o di voler partecipare alla procedura selettiva in esame, rendendosi pertanto del tutto estranee a tale procedimento; ne consegue che – non vantando alcun interesse proprio, connesso ad una possibile veste di “operatore del settore” – esse sono prive di legittimazione ad impugnare gli atti della procedura selettiva in contestazione. Non risulta dimostrata la legittimazione delle associazioni a ricorrere in veste di enti esponenziali di interessi generali o diffusi. Infatti, in nessuna parte del ricorso viene esplicitato che le associazioni siano titolari e garanti di interessi “altrui”, né viene esplicitata la loro ipotetica connotazione quale enti rappresentativi di interessi collettivi.”.

L’associazione “madre” infatti, “Codici Onlus-Centro per i diritti del cittadino”, unica tra le due che risulta iscritta al relativo registro, ha delegato il settore cultura all’associazione “figlia”, la Codici Cultura, del tutto autonoma rispetto alla precedente ma non iscritta ad alcun registro.

Ne consegue, rileva il Tar che nessuno dei due enti è legittimato a proporre il ricorso:

non il primo, poiché ha dismesso la specifica finalità a favore della neo costituita associazione Codicicultura; nemmeno il secondo, perché risulta privo di qualsiasi forma di riconoscimento (iscrizione nell’apposito registro) che gli consenta di agire in giudizio”

I giudici amministrativi hanno poi dichiarato inammissibile il ricorso anche per alcune delle contestazioni indicate che riguardano scelte di merito dell’amministrazione. Infine, si legge nella sentenza, “il ricorso risulta inammissibile nella parte in cui contesta l’aggiudicazione in favore della Videobank spa, perchè tale provvedimento non è ancora intervenuto, di guisa che viene a mancare in radice proprio l’oggetto della contestazione”.

Rosaria Brancato

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