In una delle disposizioni contenute nella legge sulla sicurezza è prevista la decurtazione di punti anche a chi guida in modo spericolato le 2 ruote.
L’articolo 3, comma 48 della legge sulla sicurezza approvata ieri in via definitiva, contiene un’importante modifica al Codice della strada: introduce infatti il comma 219-bis che, nel primo comma, dispone l’attivazione del patentino a punti per i motorini mentre nel secondo comma si legge: “-Se il conducente è persona munita…(…) di patente di guida, nell’ipotesi in cui, ai sensi del presente codice, sono stabilite le sanzioni amministrative accessorie del ritiro, della sospensione o della revoca della patente di guida, le stesse sanzioni amministrative accessorie si applicano anche quando le violazioni sono commesse alla guida di un veicolo per il quale non è richiesta la patente di guida. In tali casi si applicano, altresì, le disposizioni dell’articolo 126-bis-.
Quindi, indipendentemente dal mezzo di trasporto che si guida, si rischiano decurtazioni di punti sulla patente, fino alla sospensione o al ritiro del documento. Se invece chi infrange le regole è un minorenne o non ha la patente di guida, non succede nulla, nessuna sanzione.
Viene sancita, in tal modo, un’ evidente discriminazione che farà parecchio discutere: la sottrazione dei punti prevista dalla norma è una sanzione che potrà colpire solo coloro che hanno la patente, mentre chi ne è sprovvisto, pur commettendo la stessa infrazione, non subirà alcun provvedimento.
Inoltre è logico pensare che se ai ciclisti è applicabile una sanzione accessoria qual è la perdita dei punti della patente, dovrà pur esistere una sanzione principale, vale a dire la multa nella maggior parte dei casi. Non si può nemmeno sperare che si tratti di una norma che troverà un’applicazione clemente o marginale, poiché le forze di polizia saranno obbligate a procedere ai controlli e dar corso a tutte le sanzioni previste…per quanto paradossali.
