Case, immobili e condominio in pillole. La rubrica di Confedilizia Messina
Case, immobili e condominio in pillole. La rubrica di Confedilizia Messina
Piano casa e ddl sfratti: i provvedimenti varati dal Governo
Plauso della Confedilizia sui provvedimenti sulla casa varati dal Governo nel Consiglio dei Ministri del 30 aprile scorso.
Da un lato era urgente intervenire per recuperare le oltre 60.000 case popolari non assegnate perché carenti di manutenzione: una situazione intollerabile cui era necessario porre rimedio, senza dimenticare
poi la necessità di liberare le 22.700 abusivamente occupate. Dall’altro, merita attenzione il piano strutturale di “edilizia integrata” che punta a realizzare, attraverso l’attrazione di investimenti privati, alloggi accessibili a quanti non dispongono di redditi sufficienti per affrontare il mercato della compravendita o della locazione.
Ma, secondo Confedilizia, l’aspetto più significativo è la scelta di restituire fiducia ai proprietari privati attraverso la semplificazione delle procedure di sfratto in quanto maggiori garanzie in ordine al rilascio degli immobili locati favoriscono un ampliamento dell’offerta di abitazioni in affitto e contribuiscono a una riduzione dei canoni.
Come immediatamente evidenziato sulla stampa e sui social dal presidente confederale, Giorgio Spaziani Testa, si tratta di una linea che supera finalmente decenni di demagogia durante i quali i diritti dei
proprietari sono stati sistematicamente compressi con il dichiarato intento di tutelare gli inquilini, finendo invece per danneggiare anche questi ultimi.
Un passaggio della bozza della relazione che accompagna il provvedimento è indicativo di un cambio di passo atteso da tempo. “Tali beni – scrive l’Esecutivo riferendosi alle abitazioni concesse in locazione – costituiscono, in un gran numero di casi, uno strumento essenziale per assicurare al proprietario i mezzi di sussistenza, tanto più nell’ipotesi, non infrequente, in cui l’acquisto dell’immobile poi locato sia stato effettuato attraverso l’accensione di finanziamenti”. Parole che contrastano con una narrazione troppo a lungo dominante, che ha dipinto i proprietari-locatori come “benestanti” per definizione, legittimando continui interventi restrittivi dei loro diritti (come nel caso del blocco degli sfratti di quasi due anni disposto durante i Governi Conte II e Draghi).
Nel merito – come riconosciuto anche da Fratelli d’Italia nel corso di una conferenza stampa sul tema (https://www. youtube.com/live/_t9o6En6VeY) – il testo del disegno di legge sugli sfratti recepisce diverse proposte tecniche della Confedilizia, ma l’esame parlamentare offrirà comunque l’occasione per apportare ulteriori miglioramenti e integrazioni al provvedimento, utili al pieno conseguimento degli obiettivi perseguiti.
Le esigenze abitative richiedono risposte articolate. Il provvedimento in materia di sfratti dimostra che il Governo è consapevole del ruolo essenziale che, in questo senso, può essere svolto dalla proprietà immobiliare diffusa: una risorsa che, se adeguatamente tutelata e non gravata da un eccesso di oneri fiscali e amministrativi, è in grado di esprimere appieno la sua fondamentale funzione economica e sociale.
Perché vi sia inadempimento nell’uso deve esserci un danno?
Con riguardo all’obbligo del conduttore di osservare nell’uso della cosa locata la diligenza del buon padre di famiglia a norma dell’art. 1587 n. 1, cod. civ. – la cui violazione anche nel corso della locazione costituisce inadempimento valutabile ai fini della risoluzione del rapporto – l’abuso nel godimento non implica necessariamente il concreto verificarsi di danni materiali, ma può consistere in qualsiasi comportamento lesivo degli interessi del locatore, a nulla rilevando che in astratto modifiche od innovazioni possano servire a migliorare la cosa stessa. Di conseguenza, ove il conduttore alteri, sia pure in parte, lo stato della cosa locata, spetta al giudice del merito apprezzare l’importanza dell’inadempimento ai fini dell’eventuale pronuncia di risoluzione del contratto, dando rilievo più che all’entità oggettiva dell’inadempimento, alla sua incidenza nell’interesse della controparte.
È lecito derogare in via convenzionale ai criteri legali di riparto delle spese condominiali?
Le spese necessarie per la conservazione e il godimento delle parti comuni, per i servizi nell’interesse comune e per le innovazioni regolarmente deliberate gravano, in via legale, sui condòmini in proporzione al valore della proprietà di ciascuno, secondo i millesimi di partecipazione di cui all’art. 1123, primo comma, cod. civ. Tale criterio è derogabile soltanto mediante diversa convenzione in senso tecnico, configurabile come dichiarazione negoziale espressione dell’autonomia privata – anche contenuta in regolamento di natura contrattuale predisposto dal costruttore – adottata con il consenso unanime di tutti i condòmini, idonea a discostarsi dai parametri di riparto risultanti dagli artt. 1118, 1123 e ss. cod. civ. e dall’art. 68 disp. att. cod. civ., restando altrimenti inderogabilmente applicabile il criterio proporzionale legale.(da Confedilizia Notizie)
