Confedilizia Messina. Case, immobili e condominio in pillole

Confedilizia Messina. Case, immobili e condominio in pillole

Redazione

Confedilizia Messina. Case, immobili e condominio in pillole

lunedì 20 Luglio 2026 - 11:06

La rubrica di Confedilizia

Non sono più le grandi città il motore del mercato immobiliare italiano. A trainare la crescita delle compravendite sono invece la provincia e i piccoli comuni, che negli ultimi anni hanno registrato un’accelerazione ben superiore a quella delle principali aree metropolitane. È quanto emerge dall’analisi “Mercato immobiliare, il risveglio dei piccoli centri”, realizzata dalla Confedilizia sui dati dell’Agenzia delle entrate e dell’Istat e dedicata all’evoluzione del mercato residenziale tra il 2019 e il 2025. I numeri raccontano un cambiamento profondo. Nei comuni non capoluogo le compravendite sono aumentate del 32,7%, più del doppio rispetto al 15,5% registrato nei capoluoghi di provincia. Ancora più marcata la crescita nei centri di dimensioni minori, dove gli scambi sono saliti del 42,3%, mentre Milano e Roma, considerate per anni il baricentro del mercato immobiliare nazionale, si fermano a un incremento del 5,9%. Non si tratta di una dinamica temporanea, ma di una trasformazione che si è consolidata dopo la pandemia e riflette il cambiamento delle esigenze abitative degli italiani. L’aumento dei prezzi nelle grandi città, il rincaro dei mutui, la diffusione dello smart working e la possibilità di acquistare casa a costi più contenuti hanno progressivamente spostato la domanda verso i comuni di minori dimensioni. Nel solo 2025, i comuni più piccoli hanno generato oltre la metà della crescita complessiva delle compravendite registrata in Italia, confermandosi il segmento più dinamico del mercato. Il fenomeno interessa l’intero Paese. Le province che hanno registrato gli incrementi più consistenti sono L’Aquila (+72,4%), Alessandria (+61,5%), Biella (+61,1%) e Cosenza (+60,3%), mentre le performance più contenute appartengono ad alcune grandi aree metropolitane come Firenze (+9,2%), Bologna (+11,7%), Milano (+12%) e Napoli (+13,1%). L’analisi evidenzia come il mercato immobiliare italiano stia assumendo una nuova geografia. Lo studio evidenzia un progressivo spostamento della domanda verso i territori in cui le abitazioni sono più accessibili e l’offerta è più ampia. Nelle grandi città, invece, i prezzi elevati e la maggiore incidenza del costo del credito continuano a limitare la crescita del mercato immobiliare. Questa evoluzione rende necessario accompagnare la crescita dei territori oggi più dinamici con investimenti in infrastrutture, servizi e collegamenti e, allo stesso tempo, intervenire sui fattori che frenano l’offerta abitativa nelle principali aree urbane, per ridurre gli squilibri territoriali e rendere il mercato più equilibrato.  

Locazione commerciale: si può recedere per un morbo già insorto al momento della stipula?

Come è noto – e come abbiamo più volte evidenziato in questa stessa rubrica – in presenza di avvenimenti sopravvenuti, imprevedibili, estranei alla volontà del conduttore che rendano eccessivamente gravosa la prosecuzione del vincolo, ai sensi dell’art. 27, ultimo comma, della legge n. 392/78, il conduttore può legittimamente chiedere la liberazione dal vincolo contrattuale. La gravosità della prosecuzione nel contratto deve avere una connotazione oggettiva oltrepassando i limiti della normale alea contrattuale e provocando un’alterazione del cosiddetto sinallagma contrattuale, cioè del nesso di reciprocità e interdipendenza che, nei contratti bilaterali, lega la prestazione alla controprestazione. La malattia del conduttore, se già esistente al momento della stipula del contratto di locazione, non è idonea secondo la giurisprudenza ad integrare i gravi imprevedibili motivi richiesti dalla norma in esame. Pertanto, in una simile fattispecie, il locatore non inadempiente ha il diritto di pretendere quanto avrebbe potuto ottenere se le obbligazioni fossero state adempiute, detratto l’utile ricavato o che, con l’uso della normale diligenza, avrebbe potuto ricavare dall’immobile.

La nomina dell’amministratore può desumersi dal solo comportamento concludente dei condòmini? 

La nomina dell’amministratore non può desumersi dal solo comportamento concludente dei condòmini, in quanto l’art. 1129, quattordicesimo comma, cod. civ. richiede, a pena di nullità, la specificazione analitica del compenso all’atto dell’accettazione. (da Confedilizia Notizie)

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