La rubrica di Confedilizia
Confedilizia Messina valuta positivamente l’avvio della definizione agevolata delle entrate comunali, operativa dal 16 ottobre. Una misura che può consentire ai contribuenti di regolarizzare le posizioni debitorie ammesse al beneficio e all’Amministrazione di recuperare risorse attraverso un percorso di pagamento più sostenibile. Il Comune ha comunicato l’attivazione della procedura, approvata con deliberazione consiliare n. 112 del 23 luglio 2026, che interessa anche pendenze relative a IMU, TARI e TASI affidate all’Agenzia delle Entrate-Riscossione. «È un’iniziativa che merita attenzione – dichiara il presidente di Confedilizia Messina, Sebastiano Maio – perché permette di affrontare situazioni nelle quali il debito originario si è progressivamente aggravato per effetto di sanzioni e interessi. Per molti piccoli proprietari, già impegnati a sostenere manutenzioni, spese condominiali e oneri fiscali, la possibilità di ricondurre il pagamento a condizioni più sostenibili può rappresentare un aiuto concreto». Occorre però individuare con precisione il perimetro della misura. La procedura riguarda i carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023. Il riferimento temporale è dunque alla data di affidamento del carico: la sola annualità del tributo o la data di notifica della cartella non bastano a stabilire se il debito sia definibile. La disciplina discende dall’articolo 10-quinquies del decreto-legge n. 38/2026, convertito dalla legge n. 88/2026 e successivamente modificato, che estende agli enti territoriali il meccanismo previsto dalla legge n. 199/2025. Sul piano economico, per i debiti tributari ammessi, il beneficio consiste nell’eliminazione delle componenti previste dalla legge, quali sanzioni, interessi iscritti a ruolo, interessi di mora e aggio. Restano dovuti il capitale e le spese per le procedure esecutive e i diritti di notifica. La definizione, pertanto, non cancella il tributo originariamente dovuto, ma riduce il peso degli accessori che si sono accumulati nel tempo.
«Questa distinzione è essenziale anche per una corretta valutazione pubblica dell’intervento – prosegue Maio –. Il contribuente è chiamato a corrispondere il capitale dovuto, mentre il beneficio sugli accessori può rendere concretamente praticabile il pagamento. Per il Comune, l’interesse è trasformare crediti ancora da riscuotere in entrate effettive, secondo una logica di recupero sostenibile». La domanda va presentata esclusivamente per via telematica entro il 15 dicembre 2026. Prima di aderire è opportuno consultare il prospetto informativo dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, che individua le cartelle definibili e le somme da versare, con le precisazioni relative alle spese e agli eventuali interessi di dilazione. La richiesta del prospetto costituisce una fase conoscitiva distinta dalla presentazione della domanda. Il calendario comunicato dal Comune prevede la quantificazione delle somme e del piano entro il 28 febbraio 2027, con pagamento in unica soluzione entro il 31 marzo 2027, oppure fino a 54 rate bimestrali. In caso di dilazione sono previsti interessi del 3% annuo dal 1° aprile 2027. La scelta del piano richiede quindi di valutare sia l’importo delle rate sia il costo complessivo e la capacità di rispettare nel tempo gli impegni assunti. Confedilizia Messina richiama inoltre l’importanza di esaminare le posizioni già interessate da precedenti definizioni, per le quali operano specifiche esclusioni, e di verificare le condizioni necessarie a conservare i benefici. L’adesione deve essere accompagnata da una valutazione attenta della singola situazione debitoria. « La definizione agevolata può contribuire a recuperare fiducia e a risolvere pendenze pregresse. A questa opportunità deve accompagnarsi un impegno stabile per una fiscalità immobiliare sostenibile, adempimenti semplici e pretese tributarie corrette: condizioni che aiutano i proprietari a pagare regolarmente e l’ente a programmare le proprie entrate».
Incendio: quando il conduttore risponde della perdita o del deterioramento dell’immobile?
L’art. 1588 cod. civ., sancendo che il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa locata anche se derivante da incendio qualora non provi che il fatto si sia verificato per causa a lui non imputabile, pone una vera e propria presunzione di colpa a carico del conduttore medesimo, superabile soltanto con la dimostrazione che la causa dell’evento, identificata in modo positivo e concreto, non sia a lui imputabile. Da ciò deriva che, in difetto di tale prova, la causa sconosciuta o anche dubbia della perdita o del deterioramento della cosa locata rimane a suo carico (cfr. in punto Tribunale Palmi, 30.5.2025, n. 272).
Buca non segnalata nel cortile: chi risponde di eventuali danni ai terzi?
Il condominio e l’amministratore rispondono in solido dei danni patiti da chi è caduto in una buca presente all’interno del cortile condominiale e non segnalata. L’amministratore, infatti, è tenuto – attraverso i poteri e doveri di controllo che gli sono attribuiti dalla vigente normativa – ad impedire che lo stato d’incuria dei beni condominiali provochi danni ai condòmini o a terzi assumendo ogni più opportuna iniziativa del caso. Egli viene, pertanto, a trovarsi nella posizione di custode rispetto a tali beni comuni e, conseguentemente, può essere chiamato a rispondere per i danni da questi provocati (cfr. in punto Cassazione civile sez. III, 16/10/2008, n. 25251).(da Confedilizia Notizie)

