Alì Terme. Il Tar respinge il ricorso sulle modifiche al Prg presentato dal Comune e da alcuni privati

Alì Terme. Il Tar respinge il ricorso sulle modifiche al Prg presentato dal Comune e da alcuni privati

Gianluca Santisi

Alì Terme. Il Tar respinge il ricorso sulle modifiche al Prg presentato dal Comune e da alcuni privati

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giovedì 27 Gennaio 2022 - 08:30

Il Dipartimento urbanistica della Regione aveva approvato il Piano regolatore limitando le previsioni edificatorie

ALI’ TERME – Il Tar di Catania (sezione prima), con sentenze nn. 214/2022, 168/2022, 170/2022 e 216/2022, ha confermato il Piano Regolatore Generale del Comune di Alì Terme approvato – con modifiche rispetto alle previsioni pianificatorie contenute nella delibera del Commissario ad acta n. 1 del 4 ottobre 2017 di adozione del Piano Regolatore Generale e Regolamento Edilizio del Comune di Alì Terme – con il decreto del direttore generale del Dipartimento urbanistica della Regione Siciliana n. 175/2020.

Contro gli atti pianificatori avevano proposto autonomi ricorsi al Tar Catania il Comune di Alì Terme (difeso dall’avv. Renzo Briguglio), i signori Massimo Donati e Gaetana Donati (difesi dagli avvocati Massimo Donati, Gaetana Donati e Francesco Donati), La Magnolia Hotel Srl (difesa dagli avvocati Salvatore Giannetto e Salvatore Gentile), e la Società Ali Development Arl (difesa dagli avvocati Raffaele Tommasini e Carmelo Moschella). Per effetto della decisione del Tar, le previsioni pianificatorie, come emendate dall’Amministrazione regionale, rimangono ferme con significative limitazioni alle previsioni edificatorie in un primo momento adottate dal Comune di Alì Terme e con ulteriori ricadute, anche di carattere economico-finanziario facilmente immaginabili.

In particolare, la domanda di annullamento proposta dall’Amministrazione comunale di Alì Terme investiva il decreto approvativo del piano regolatore generale nella parte in cui, modificando le determinazioni oggetto della deliberazione comunale di adozione del piano, ha: perimetrato una zona «A» (quale centro storico) in sostituzione di una zona B1 del centro abitato del paese; modificato parzialmente la zona «C3» riclassificandone una porzione della stessa a verde agricolo (zona «E»); modificato parzialmente la Zona «CT» di località «Mollerino» destinandola, in parte, a verde agricolo (zona «E»).

Il giudici catanesi hanno ritenuto infondati i motivi di ricorso fatti valere dal Comune termale ed hanno rigettato il ricorso. Identica sorte hanno avuto anche gli altri ricorsi.

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