Confedilizia e Federcasa hanno sottoscritto un protocollo d'intesa. Case, immobili e condominio in pillole. La rubrica a cura della sezione messinese
Case, immobili e condominio in pillole. La rubrica a cura di Confedilizia Messina
CONFEDILIZIA E FEDERCASA: ACCORDO SULLA FORMAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI CONDOMINIALI
Nel corso della Conferenza organizzativa della Confedilizia, svoltasi a Napoli, è stato sottoscritto il protocollo d’intesa tra la Confedilizia e Federcasa per la formazione degli amministratori condominiali operanti negli enti di edilizia residenziale pubblica. L’accordo nasce dalla consapevolezza che la gestione dei condominii, in particolare nei contesti caratterizzati dalla compresenza di proprietà pubblica e privata, richiede competenze sempre più qualificate e costantemente aggiornate. La crescente complessità normativa e tecnica rende infatti centrale il ruolo degli amministratori condominiali, chiamati a governare processi che incidono direttamente sulla qualità dell’abitare e sulla valorizzazione del patrimonio immobiliare. Il protocollo è finalizzato alla progettazione e all’erogazione di percorsi di formazione e aggiornamento professionale rivolti agli amministratori che operano negli enti aderenti a Federcasa. I contenuti formativi riguarderanno ambiti operativi essenziali, quali la gestione delle assemblee, le procedure di appalto, la programmazione e il controllo dei lavori, nonché gli adempimenti normativi e fiscali. L’intesa si inserisce in una prospettiva di collaborazione strutturata e continuativa, orientata al rafforzamento delle competenze professionali, al miglioramento della qualità della gestione e alla diffusione di buone pratiche nel settore dell’edilizia residenziale pubblica. Giorgio Spaziani Testa, presidente della Confedilizia, ha dichiarato: “Sono lieto di aver condiviso con il presidente Buttieri la scelta di arricchire il già consolidato rapporto fra le nostre due organizzazioni con un’intesa finalizzata a collaborare sul territorio per la migliore gestione degli immobili nei quali sono presenti abitazioni del sistema Federcasa. Ho piena fiducia che i previsti percorsi di formazione e di aggiornamento rivolti agli amministratori consentiranno di accrescere l’efficienza e di prevenire il contenzioso”. Mentre Marco Buttieri, Presidente di Federcasa, ha affermato: “Ringrazio il Presidente Spaziani Testa per la disponibilità, la firma di questo protocollo sancisce una collaborazione già consolidata con la Confedilizia e consente una mirata formazione per le nostre aziende, in particolare per gli amministratori condominiali e per i gestori del nostro patrimonio. Questo protocollo operativo si aggiunge a una serie di altre iniziative volte a implementare e migliorare i servizi e le buone pratiche per i nostri associati”.
Il convivente di un conduttore “sotto sfratto” può intervenire in giudizio?
Secondo la giurisprudenza di legittimità il convivente ha il diritto d’intervenire nell’eventualità di un giudizio di sfratto, così da difendere i propri interessi. Ciò, a condizione che sia in grado di comprovare la stabile convivenza con il locatario e dunque la ricaduta degli effetti dell’escomio sulla propria persona.
In ambito condominiale si applica la normativa a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro?
Il condominio è un “luogo di lavoro” in cui si applica il decreto legislativo 81/2008. A sancirlo è stata la Corte di Cassazione (Cassazione penale, 27.8. 2019, n. 45316). Secondo i giudici di legittimità, infatti, ogni tipologia di spazio può assumere la qualità di “luogo di lavoro”, se vi sia ospitato almeno un posto di lavoro o sia comunque accessibile al lavoratore per svolgere le proprie tipiche mansioni. Pertanto, il datore di lavoro deve adempiere agli obblighi di sicurezza a tutela della salute dei lavoratori, oltre che dei condòmini. A latere della sentenza in commento, si evidenzia che ai lavoratori che rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari di fabbricati, ex art. 3, comma 9, d.lgs. n. 81/2008, trovano applicazione gli obblighi di informazione e formazione di cui agli artt. 36 e 37. Ad essi devono inoltre essere forniti i necessari dispositivi di protezione individuali in relazione alle effettive mansioni assegnate.(da Confedilizia Notizie)
