Confedilizia. Case, immobili e condominio in pillole

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Autore Esterno

Confedilizia. Case, immobili e condominio in pillole

domenica 25 Maggio 2025 - 16:48

La rubrica a cura della sezione di Messina

La rubrica a cura di Confedilizia Messina

Cedolare secca immobili commerciali: contratti prorogabili

Per i contratti di locazione commerciale, relativi a locali di categoria C/1 di superficie fino a 600 mq ed alle relative pertinenze aventi gli ulteriori requisiti previsti dalla norma (art. 1, comma 59, l. n. 145 del 2018), stipulati (o prorogati) nel 2019, è stato possibile per il contribuente persona fisica che non agisce nell’esercizio di impresa, arte o professione optare per la cedolare secca al 21% all’atto della registrazione del contratto (o della proroga) o ad una scadenza annuale (risposta dell’Agenzia delle entrate all’interpello n. 388 del 22.9.2020 e altre), comunicando preventivamente al conduttore la propria intenzione. Nel corso del 2025 tali contratti (salvo che in sede di stipula non si sia stabilita una durata del primo periodo più lunga rispetto al minimo di legge di 6 anni e salvo disdetta) si stanno prorogando per ulteriori 6 anni. Nell’occasione, il locatore dovrà comunicare all’Agenzia delle entrate la proroga del contratto, tramite presentazione del modello Rli entro i 30 giorni dalla scadenza del contratto. E in quella sede potrà optare di nuovo per la cedolare secca (sempre previo invio della relativa comunicazione al conduttore), utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia (software RLI o RLI-web) oppure presentando il modello Rli, debitamente compilato, allo stesso ufficio dove è stato registrato il contratto. La fattibilità di tale operazione è stata confermata per le vie brevi dall’Agenzia delle entrate in conformità a quanto dalla stessa già espresso nell’interpello n. 190 del 22.6.2020: “si ritiene che il regime della cedolare secca possa trovare applicazione anche in sede di proroga del contratto di locazione stipulato dalle interpellanti”.

Ritardo nella restituzione dell’immobile locato, il danno deve includere l’aggiornamento Istat?

In tema di tardiva restituzione della cosa locata, il danno ex Codice civile non può che essere comprensivo dell’aggiornamento secondo indici Istat, posto che esso è parametrato al canone dovuto. Pertanto, se a contratto in essere sono dovuti gli aggiornamenti Istat, essi non possono che essere dovuti anche a contratto scaduto e fino al rilascio dell’immobile, anche se il locatore non ne abbia fatto espressa richiesta, con relativo calcolo sulle somme dovute a titolo risarcitorio ex art. 1591 del Cc, e senza necessità di costituzione in mora. Su dette somme sono anche dovuti gli interessi, a far data dalle singole scadenze mensili di occupazione (cfr. in punto Cassazione civile, sez. III, 04/07/2024, n. 18318).

Anche i proprietari di locali che hanno altro accesso contribuiscono alle spese per le scale e l’androne?

Le scale e l’androne, in assenza di un titolo specificatamente contrario, mantengono la qualità di parti comuni alle cui spese obbligatoriamente contribuiscono anche i proprietari di negozi o locali terranei che hanno accesso dalla strada, in quanto ne fruiscono quantomeno per la conservazione della copertura dell’edificio (cfr. in punto Cassazione civile, sez. II, 30/07/2024, n. 21238).(da Confedilizia Notizie)

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