Case, immobili e condominio in pillole. La rubrica a cura di Confedilizia Messina
La rubrica a cura di Confedilizia Messina
Prezzi in ascesa, offerta in calo: un mercato immobiliare sempre più selettivo
Nel primo trimestre del 2025 il mercato immobiliare italiano ha mostrato segni evidenti di tensione e mutamento. Questo è quanto emerge dall’indagine condotta congiuntamente da Banca d’Italia, Agenzia delle entrate e Tecnoborsa. Le quotazioni delle abitazioni hanno continuato la loro ascesa, registrando un saldo positivo tra giudizi di aumento e diminuzione pari a +11,9 punti percentuali – massimo storico dall’inizio della rilevazione. Tale crescita, apparentemente lineare, si innesta tuttavia su un tessuto fragile: l’offerta di immobili si riduce costantemente, mentre la domanda si mantiene vivace. Più precisamente, il 40% degli agenti consultati (complessivamente 1.486) ha segnalato una diminuzione degli incarichi a vendere, contro un’esigua minoranza che ne ha rilevato un incremento. Il risultato più emblematico dell’indagine – che merita una riflessione di carattere più ampio – è forse la contrazione dello sconto medio praticato in fase di compravendita: solo il 7%, ai minimi storici. E se nei mesi passati lo sconto elevato era frutto della necessità di chiudere transazioni in tempi certi, oggi è il mercato stesso a dettare condizioni più rigide. Anche i tempi medi di vendita sono scesi a 5,2 mesi. Tuttavia, un segnale d’allarme arriva dall’assenza di proposte d’acquisto dovuta all’elevato livello dei prezzi richiesti: fenomeno segnalato da oltre la metà degli agenti (56%). Non è, come si potrebbe pensare, il credit crunch a frenare la domanda: le difficoltà di accesso al mutuo vengono citate da appena il 18% degli operatori, a conferma di una solvibilità latente ma scoraggiata dalla forbice crescente tra prezzi domandati e offerti. La causa di cessazione dell’incarico a vendere più diffusa è l’impossibilità di concludere per difetto di accordo sulle condizioni essenziali del contratto. Una fattispecie di “frustrazione negoziale” che, seppure in senso lato, interroga giuristi e operatori. Ma vi è di più. Secondo quasi la metà degli agenti, il mercato degli affitti brevi contribuisce a ridurre l’offerta di immobili in vendita. Ne derivano effetti distorsivi anche sui prezzi degli affitti, i cui canoni risultano in crescita in oltre il 50% dei casi. Un dato particolarmente evidente nelle aree urbane del Centro e del Sud, dove l’attrattività turistica e la scarsa disponibilità di immobili tradizionali da locare accentuano la pressione sui prezzi. Non stupisce quindi che oltre un quarto degli operatori segnali un aumento della domanda di acquisto finalizzata alla locazione breve. Un comportamento razionale dal punto di vista microeconomico, ma che sul piano sistemico può generare, in assenza di contromisure, una polarizzazione dell’accesso all’abitazione in favore dei soggetti con maggiore capacità finanziaria e propensione al rischio. Le prospettive per il secondo trimestre restano lievemente positive, ma le attese a due anni si deteriorano. Il saldo tra aspettative di miglioramento e peggioramento del mercato nazionale è infatti in calo: da -6 a -10 punti percentuali.
La liquidazione per sovraindebitamento impedisce di proseguire lo sfratto per morosità?
L’ammissione del conduttore alla procedura di sovraindebitamento non impedisce la prosecuzione dell’azione di sfratto per morosità e del conseguente ordine di rilascio dell’immobile detenuto dal medesimo inquilino, perché finalizzata unicamente a liquidare i beni di quest’ultimo, non anche quelli di terzi, come il locatore (cfr., in punto, Tribunale Roma, sez. VI, 15/03/2021).
Il condomino può decidere di estraniarsi dalla delibera assembleare che stabilisca di promuovere un giudizio?
L’art. 1132 c.c. prevede che il condomino, di fronte alla decisione dell’assemblea condominiale di promuovere o subire un giudizio dinnanzi all’autorità giudiziaria, possa decidere di estraniarsi dalla delibera assembleare, manifestando il proprio dissenso rispetto alle conseguenze della lite, nell’ipotesi che il condominio soccomba. Tale fattispecie normativa, che è ricompresa dal legislatore tra le norme inderogabili di cui all’art. 1138 ultimo comma c.c., riconosce al condomino dissenziente la facoltà di potersi tutelare, preventivamente, dall’eventuale esito negativo della causa, riconoscendo allo stesso dissenziente il diritto di non pagare le spese liquidate dal giudice a carico del condominio soccombente.(da Confedilizia Notizie)—
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