Confedilizia: "Rinnovato il Ccnl portieri, interessati 40mila lavoratori"

Confedilizia: “Rinnovato il Ccnl portieri, interessati 40mila lavoratori”

Autore Esterno

Confedilizia: “Rinnovato il Ccnl portieri, interessati 40mila lavoratori”

domenica 02 Novembre 2025 - 14:35

Case, immobili e condominio in pillole. La rubrica a cura di Confedilizia Messina

La rubrica a cura di Confedilizia Messina

Rinnovato il Ccnl portieri: interessati circa 40.000 lavoratori

E’ stata firmata l’ipotesi di Accordo per il rinnovo – fino al 31.10.2028 – del Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da proprietari di fabbricati, stipulato tra la Confedilizia, in rappresentanza della proprietà edilizia, e i sindacati Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs, in rappresentanza dei lavoratori. Contratto che riguarda circa 40.000 lavoratori tra cui i portieri, gli addetti alle pulizie e gli altri dipendenti da proprietari di fabbricati.

La parte normativa sarà in vigore dall’1.11.2025 mentre la parte economica a partire dall’1.1.2026.

Dopo lunghe trattative – che hanno tenuto conto della situazione economica generale e dell’esigenza di migliorare il welfare contrattuale – con il rinnovo sono state anche aggiornate le retribuzioni del comparto adeguandole e sterilizzando così l’aumento del costo della vita. Sono previsti aumenti in tre fasi.

Inoltre, a copertura del periodo di ultra vigenza del precedente contratto (2023-2024-2025), si è concordata la corresponsione di un’una tantum pari a 1.500 euro per i lavoratori inquadrati nei profili A3/A4 (portieri con pulizie, rispettivamente il primo senza alloggio, il secondo con alloggio) da erogarsi con le seguenti modalità: 500 euro con la retribuzione di novembre 2025; 500 euro con la retribuzione di giugno 2026; 500 euro con la retribuzione di giugno 2027. Per le ulteriori figure professionali disciplinate dal Contratto, l’una tantum sarà riproporzionata in percentuale rispetto a quanto sopra indicato.

Fra le altre novità, si segnala: il miglioramento del trattamento di malattia (con maggiorazione delle percentuali dell’indennità di malattia); l’estensione – molto attesa – ai familiari fiscalmente a carico del lavoratore dell’assistenza sanitaria integrativa; la previsione di una nuova specifica indennità per il servizio di ricezione e consegna delle chiavi delle abitazioni locate negli stabili; l’affidamento ai portieri della manutenzione ordinaria degli spazi a verde. Inoltre, al fine di agevolare lo svolgimento da parte dei lavoratori della mansione di ricezione dei pacchi, è stato redatto un modello di ordine di servizio che il datore di lavoro può utilizzare per dare precise indicazioni al portiere, per esempio, sull’orario della giornata in cui ritirare e distribuire i pacchi (sempre comunque nell’ambito dell’orario di lavoro), sul tempo di giacenza degli stessi, sulla priorità o meno di tale mansione rispetto allo svolgimento delle altre mansioni a lui affidate ecc.

Con questo rinnovo, al fine di dare concrete risposte alle sollecitazioni riscontrate nell’applicazione pratica del CCNL, vi è stata pure l’istituzione di una Commissione paritetica con il compito, tra l’altro, di effettuare uno studio per adeguare il ruolo dei lavoratori e delle mansioni da essi svolte nell’ambito della proprietà immobiliare, secondo le mutevoli esigenze del comparto.

Il locatore comunica la disdetta ma il conduttore resta nell’immobile, il contratto si rinnova?

La rinnovazione tacita del contratto di locazione, ai sensi dell’art. 1597 cod. civ., postula la continuazione della detenzione della cosa da parte del conduttore e la mancanza di una manifestazione di volontà contraria da parte del locatore, cosicché, qualora questi abbia manifestato con la disdetta la volontà di porre termine al rapporto, la rinnovazione non può desumersi dalla mera permanenza del locatario nell’immobile locato dopo la scadenza o dal fatto che il locatore abbia continuato a percepire il canone senza proporre tempestivamente azione di rilascio, poiché occorre, invece, un comportamento positivo idoneo ad evidenziare una nuova volontà contraria a quella precedentemente manifestata per la cessazione del rapporto.

Installazione di impianto fotovoltaico su quasi tutto il tetto condominiale: è legittimo?

È illegittima l’installazione da parte di un condomino di un impianto fotovoltaico sul tetto comune qualora occupi pressoché integralmente la superficie utile, escludendo di fatto gli altri condòmini da un analogo utilizzo. In tali casi, è legittima la condanna alla riduzione dell’impianto in misura compatibile con il principio di pari uso della cosa comune.( da Confedilizia Notizie)

Numero Verde 800.400.762 (dal lunedì al venerdì dalle ore 16.00 alle 18.00)

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