Messina. La Corte di Giustizia Tributaria annulla intimazione di pagamento di 300mila euro

Messina. La Corte di Giustizia Tributaria annulla intimazione di pagamento di 300mila euro

Redazione

Messina. La Corte di Giustizia Tributaria annulla intimazione di pagamento di 300mila euro

lunedì 02 Novembre 2026 - 09:20

Riconosciuta la soccombenza virtuale dopo lo sgravio in autotutela arrivato a ricorso già avviato

L’avviso di intimazione di pagamento conteneva anche somme già cancellate da una precedente sentenza passata in giudicato. Con la sentenza numero 6563/2026, depositata il 30 ottobre 2026, la decima sezione della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina (presidente Carmelo Adile, relatore Gaetano Cappadona, giudice Elvira Patania) ha dato ragione all’avvocato Francesco D’Arrigo, annullando l’atto impositivo notificatogli il 24 marzo 2026 per un valore complessivo di 294.793,62 euro.

La decisione ha evidenziato le criticità legate al colpevole ritardo delle amministrazioni finanziarie nell’aggiornare le proprie banche dati e nel recepire i deliberati giudiziari.

Le ragioni del ricorso e l’autotutela arrivata in ritardo

L’intimazione di pagamento comprendeva diverse cartelle relative a Irpef, Irap, Iva e ritenute alla fonte riferite a varie annualità tra il 2005 e il 2013, oltre ad addebiti previdenziali e sanzioni per violazioni del Codice della Strada. Il contribuente ha impugnato l’atto contestando la violazione del giudicato esterno recato da una precedente sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia (la numero 8168/2024), la pendenza di istanze di rateizzazione e di definizione agevolata con regolare versamento delle rate, l’avvenuto pagamento di alcuni carichi e l’abuso del diritto.

A seguito della notifica del ricorso, l’Agenzia delle Entrate ha adottato, soltanto il 27 luglio 2026, i provvedimenti di sgravio totale in autotutela per le cartelle erariali coperte dalla precedente sentenza, per un importo complessivo pari a 112mila 553 euro, chiedendo in giudizio la cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese. L’Agenzia delle Entrate – Riscossione ha invece eccepito il difetto di giurisdizione sui ruoli non tributari.

Le decisioni dei giudici tributari

Nel merito della componente fiscale, i giudici messinesi hanno preso atto dello sgravio in autotutela dichiarando cessata la materia del contendere per la quota di 112mila 553 euro. Per la restante parte tributaria, la Corte ha accolto il ricorso e annullato l’intimazione, rilevando come la documentazione prodotta dal contribuente attestasse il regolare e tempestivo pagamento delle somme dovute per la rottamazione e per i piani di rateizzazione ordinaria. La sentenza ha chiarito che l’avviso di intimazione non può colpire carichi legalmente sospesi o dilazionati.

Relativamente ai carichi non tributari (pari a 31mila 915 euro per contributi Inps e sanzioni stradali), la Corte ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, indicando il Giudice del Lavoro e il Giudice di Pace quali organi competenti dinanzi ai quali riassumere la causa.

La condanna alle spese e i principi stabiliti dalla Cassazione

Particolarmente rilevante è il passaggio della sentenza dedicato alle spese di lite. La Corte di Giustizia Tributaria ha respinto la richiesta di compensazione avanzata dalle amministrazioni, applicando il principio della soccombenza virtuale e condannando in solido l’Agenzia delle Entrate e l’Agente della Riscossione al pagamento di 4.500 euro, oltre agli accessori di legge e al rimborso del contributo unificato.

Richiamando il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, i giudici hanno evidenziato che l’intimazione opposta era stata emessa inserendo carichi che risultavano già annullati con una sentenza depositata nel novembre 2024. Il ritardo di circa diciotto mesi nell’eseguire il giudicato ha costretto il contribuente ad adire la via giudiziale per tutelare il proprio patrimonio da un’esecuzione forzata ingiustificata, configurando la piena responsabilità processuale delle amministrazioni resistenti.

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