Clamoroso flop per l’ecopass: il Tar del Lazio boccia il Comune, ordinanza «illegittima»

Clamoroso flop per l’ecopass: il Tar del Lazio boccia il Comune, ordinanza «illegittima»

Clamoroso flop per l’ecopass: il Tar del Lazio boccia il Comune, ordinanza «illegittima»

martedì 02 Novembre 2010 - 23:59

Accolto il ricorso della cooperativa Baglieri, da oggi il ticket d’attraversamento dello Stretto non sarà più in vigore: ecco le motivazioni del giudice. Ma Palazzo Zanca preannuncia appello al Consiglio di Stato

L’ecopass istituito dal sindaco Giuseppe Buzzanca è illegittimo e da oggi non sarà più in vigore. La svolta clamorosa arriva in seguito alla sentenza della prima sezione del Tar del Lazio, che ha accolto il ricorso della società cooperativa Baglieri di Comiso. Bocciando il Comune e quello che da Palazzo Zanca era stato presentato come un “provvedimento epocale”. Vincono, dunque, gli autotrasportatori, anche se Buzzanca e il suo staff non si danno per vinti, e preannunciano appello al Consiglio di Stato. La guerra legale proseguirà, ma la battaglia più importante, per il momento, il Comune l’ha persa su tutti i fronti.

Spulciando le motivazioni, il giudice ricorda, tra l’altro, che nella «circolare del Ministero dei Lavori Pubblici del 21 luglio 1997 viene soggiunto che “i comuni, per poter subordinare l’accesso alle zone a traffico limitato al pagamento di una somma, devono: aver istituito una Ztl (zona a traffico limitato) ai sensi dell’art. 7, comma 9 del NCS; aver adottato il Piano urbano del traffico ai sensi dell’art. 36 del NCS; aver introdotto la tariffazione degli accessi alla Ztl all’interno del Piano urbano del traffico, avendo verificato che tale provvedimento (che costituisce una ulteriore misura di selezione rispetto alla limitazione dell’accesso ad ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e di veicoli a motore) si rende effettivamente necessario per il raggiungimento degli obiettivi del Piano urbano del traffico. Di tale verifica deve essere data documentazione di uno specifico paragrafo della relazione tecnica che accompagna il suddetto Piano”. È tuttavia ammessa l’adozione della tariffazione degli accessi (anche) per i comuni che non abbiano “ancora adottato il Piano urbano del traffico, unicamente in via sperimentale e per un periodo non superiore ad un anno, a condizione che nella relazione tecnica che dovrà accompagnare il progetto di tariffazione siano precisati gli obiettivi ed i relativi criteri di verifica”». Requisiti che il Comune, secondo il Tar, non avrebbe rispettato.

E ancora: «Non risultano essere state effettuate: in primo luogo, misurazioni in ordine alla presenza di inquinanti atmosferici, tali da consentire di apprezzarne l’eventuale abbattimento e/o contenimento per effetto delle approvate misure di contenimento del traffico; secondariamente, alcuna stima del carico inquinante del traffico veicolare, necessariamente articolata in ragione delle potenzialità emissive delle diverse classi e/o categorie di veicoli e dell’eccessiva presenza di dispositivi atti a contenere la diffusione nell’aria di materie nocive; in terzo luogo (e viene, qui, a smentirsi un altro degli assunti esposti dalla difesa del Comune di Messina), analisi in ordine alla distribuzione giornaliera del flusso di traffico da e per l’Isola: tali, ad esempio, da indurre una più appropriata individuazione delle cd. “fasce esenti” (in atto previste, per i giorni feriali non festivi o prefestivi, dalle ore 22.00 alle ore 7.00 del mattino successivo) al fine di propiziare, in una con l’attitudine “disincentivante” verso la percorrenza delle Ztl in orari diversi, anche comportamenti maggiormente “virtuosi” suscettibili di determinare una più organica articolazione dei flussi durante l’intero arco della giornata»

Tutti motivi, questi, che «persuadono il Collegio dell’approssimazione istruttoria che ha preceduto l’adozione del gravato provvedimento commissariale». Inoltre secondo il giudice «appare evidente, alla stregua dei riportati contenuti dell’ordinanza commissariale, la prevalente considerazione riservata dall’Autorità emanante all’acquisizione, veicolata dall’intoduzione dell’eco-pass, di disponibilità finanziarie per le casse comunali: e, con essa, lo sviamento realizzato dall’intervento di che trattasi, la cui legittima preordinazione funzionale non risiede nell’intento di accrescimento delle entrate per l’Amministrazione, quanto piuttosto nella tutela di valori della persona». Insomma, secondo il Tar Palazzo Zanca avrebbe adottato il provvedimento per far cassa e non per tutelare l’ambiente.

«Viene a configurarsi – spiega il giudice – una fattispecie quasi “di scuola” di eccesso di potere per sviamento, laddove, la pur consentita esercitabilità di un potere sia distorta per la realizzazione di finalità “altre” rispetto a quelle in vista del conseguimento delle quali il potere sia stato conferito». Per questo il Tar «accoglie, nei limiti di cui in motivazione, il ricorso indicato in epigrafe e, per l’effetto, annulla l’ordinanza del sindaco di Messina». Una bocciatura che sarà difficile digerire.

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