La Nidil organizza un incontro illustrativo
Novità per retribuzioni e stabilizzazioni a tempo indeterminato nel nuovo Contratto per i lavoratori ex interinali. In un incontro, il 24 Luglio alle 17,00 alla Camera del Lavoro, la Nidil, con il segretario provinciale Daniele David, spiegherà i termini dell’accordo definitivo, raggiunto grazie all’approvazione dei Direttivi Unitari NIdiL ALAI e CPO e del Direttivo di Assolavoro.
L’accordo delinea un insieme di misure che intervengono a miglioramento delle condizioni di lavoro, anche con il rafforzamento delle prestazioni sociali a carico della bilateralità contrattuale; nel contempo prova a correggere alcune storture del sistema a dieci anni dal suo avvio, indirizzandolo verso una maggiore qualità e determinando – nei fatti – un significativo riposizionamento del settore.
Vengono estesi i diritti di informazione al processo di stabilizzazione, per la prima volta regolamentato; si estende il confronto, per quanto di competenza, ai livelli regionali e, sul terreno dei diritti sindacali, si introduce per la prima volta una rappresentanza nazionale di agenzia degli interinali, che si aggiunge agli altri livelli presenti (territoriale e di agenzia presso l’utilizzatore), al fine di allargare un ruolo diretto dei lavoratori, ancora ridotto.
Particolarmente importante diventa, relativamente al trattamento economico dei lavoratori somministrati, l’affermazione del principio di parità salariale: pagamento, in quota parte, del premio in cifra fissa, non collegato a risultato.
Si definisce il pagamento, in quota parte, del premio legato a risultato sulla base dell’ultimo erogato, per risolvere la pratica corrente di mancato pagamento dello stesso. Inoltre, il pagamento orario viene definito sulla base di un divisore orario non più mutuato da quello convenzionale del Ccnl dell’utilizzatore, ma ricavato dall’effettivo orario aziendale. Per la prima volta, poi, si cerca di aumentare il ricorso alle assunzioni a tempo indeterminato, pur in assenza di qualsiasi vincolo legislativo.
Il contratto collettivo prevede infatti 2 modalità si stabilizzazione: la prima, automatica, dopo 36 mesi di missione presso lo stesso utilizzatore o dopo 42 presso utilizzatori diversi, purché tra una missione e l’altra non ci sia una interruzione pari o superiore a 12 mesi per rifiuto da parte del lavoratore di una proposta di lavoro congrua.