Elezioni Messina, ecco cos'ha deciso il Tar

Elezioni Messina, ecco cos’ha deciso il Tar

Alessandra Serio

Elezioni Messina, ecco cos’ha deciso il Tar

venerdì 08 Maggio 2026 - 12:35

Le elezioni vanno avanti, il Tar Catania ha respinto anche il ricorso sulle firme per le liste

Il Tar di Catania ha deciso: le elezioni a Messina possono andare avanti, non c’è spazio per i ricorsi presentati che avevano chiesto la sospensione del voto basata sull’inefficacia delle dimissioni del sindaco Federico Basile e sulla questione della raccolta delle firme a sostegno de deposito delle liste di candidati. Con sentenza e motivazioni depositate contestualmente il collegio (presidente Agnese Anna Barone, estensore Giovanni Giuseppe Antonio Dato e referendaria Paola Anna Rizzo) ha dichiarato inammissibile “per mancanza di interesse” sia il ricorso introduttivo del giudizio che il ricorso per motivi aggiunti presentato da tre elettori messinesi, assistiti dagli avvocati Paolo Starvaggi e Angelo Giorgianni.

Il ricorso: le dimissioni di Basile

Sul tavolo dei giudici amministrativi c’era una corposa memoria difensiva che ruotava intorno al mancato rispetto della finestra temporale prevista per le dimissioni del sindaco uscente. La legge nazionale individua nel 24 febbraio il limite massimo per rendere efficaci le dimissioni e accedere al turno elettorale di maggio, ma a Messina l’atto è divenuto esecutivo solo il 27 febbraio. Per i ricorrenti, non essendoci una deroga regionale specifica, si sarebbe dovuta applicare la normativa statale, col risultato dell’inefficacia della convocazione delle elezioni. Una tesi respinta dal Tribunale amministrativo regionale, che ha anche estromesso dal giudizio la Regione siciliana.

E’ no del Tar anche ai motivi aggiunti

I motivi aggiunti erano relativi alla presentazione delle liste, in particolare 14 delle 15 liste a sostegno di Basile, depositate avvalendosi dell’esenzione dalla raccolta delle firme. Per i ricorrenti la deroga riconosciuta ai gruppi già presenti all’Ars si esaurisce con una singola lista. Anche questa seconda obiezione di lesione della par condicio è stata respinta dal Tar Catania.

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