Perché è caduto il divieto di dimora per il consigliere Bondì. Parla l'avvocato Candido
Il Tribunale del Riesame di Messina ha reso note le motivazioni con cui il 26 aprile scorso ha annullato la misura cautelare applicata dalla Giudice per le indagini preliminari di Messina il primo aprile all’imprendiore e consigliere comunale di Forza d’Agrò Joseph Bondì. Il ristoratore è coinvolto nell’inchiesta sulle false residenze a Forza d’Agrò.
False residenze a Forza d’Agrò, cosa dice il Riesame
Motivazioni che inducono il difensore, l’avvocato Bonaventura Candido, a intervenire per aprire una riflessione sulle nuove norme in tema di custodia cautelare. “Il mio assistito era accusato di essere partecipe di un’associazione per delinquere finalizzata alla realizzazione di false residenze poi utilizzate a fini elettorali – spiega il legale – Le motivazioni del TDR restituiscono serenità all’indagato e costituiscono motivo di soddisfazione per il sottoscritto difensore ma al contempo sono fonte di amarezza”.
Clamore mediatico devastante
Come noto in materia di misure cautelari una recente riforma (molto contestata) ha previsto l’obbligo per il gip di sottoporre ad interrogatorio l’indagato prima di decidere se accogliere la richiesta della procura. La ratio è quella di valutare anche le ragioni di quest’ultimo prima di assumere nei suoi confronti una decisione destinata a condizionarne (negativamente) l’esistenza. Abbiamo esposto al gip le nostre ragioni ma niente da fare: ..a carico dell’indagato ci sono gravi indizi di colpevolezza e sussistono evidenti esigenze cautelari….!! Misura applicata ed indescrivibile clamore mediatico che travolgono sempre ed in maniera devastante le persone, gli affetti ed il lavoro di chiunque la subisca.
Impianto accusatorio lacunoso
Interviene ora il TDR (che ha esaminato le medesime ragioni, gli stessi documenti, le stesse prove e nulla di più) e ci dice: “…tirando le fila delle argomentazioni sin qui sviluppate, questo Collegio reputa che dalla piattaforma indiziaria non si possono trarre elementi sufficienti per dimostrare che l’odierno ricorrente…abbia costituito una struttura organizzativa, anche solo rudimentale, preordinata alla commissione di una serie indeterminata di falsi…….L’assoluta lacunosità del quadro indiziario impone, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza per difetto dei gravi indizi di colpevolezza”. Da queste trancianti parole chiunque può agevolmente comprendere come mai un provvedimento così favorevole, e liberatorio, possa suscitare (contemporaneamente) sentimenti di viva soddisfazione e di profonda amarezza !!

