Case, immobili e condominio in pillole. La rubrica a cura di Confedilizia Messina
La rubrica a cura di Confedilizia Messina
Entro il 16 giugno 2025 va effettuato il primo versamento dell’Imu, mentre il saldo si pagherà entro il prossimo 16 dicembre. È comunque possibile pagare in unica soluzione entro il 16 giugno. Fanno eccezione gli enti non commerciali di cui all’art. 1, comma 759, lett. g, l. n. 160/2019 che effettuano il versamento in tre rate. La prima rata è pari all’imposta dovuta per il primo semestre applicando l’aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell’anno precedente. Il versamento della seconda rata a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno va eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote (che forma parte integrante delle delibere comunali) pubblicato sul sito delle Finanze entro il 28 ottobre.
NOVITÀ 20251) I Comuni, da quest’anno, non possono più diversificare le aliquote dell’IMU o introdurre specifiche fattispecie, ma possono solo fissare le aliquote sulla base di fattispecie “tipizzate” che sono indicate nel prospetto da allegare alla delibera e da pubblicare poi – entro il 28 ottobre – sul portale del Dipartimento politiche fiscali del Mef. Ciò in quanto la delibera di approvazione delle aliquote da quest’anno può essere redatta solo attraverso l’applicazione informatica disponibile nel Portale del federalismo fiscale tramite la quale – previa selezione delle fattispecie di interesse tra quelle individuate dal d.m. 7.7.2023, come modificato e integrato dal successivo d.m. 6.9.2024 – i Comuni elaborano il Prospetto delle aliquote dell’Imu, che forma parte integrante della delibera stessa (le esenzioni, le riduzioni e le agevolazioni già previste dalla legge, quali, per esempio, la detrazione di 200 euro per l’abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 oppure la riduzione dell’imposta al 75% per gli immobili locati con contratto a canone agevolato, invece, non devono essere inserite nel Prospetto in quanto le stesse sono applicate senza che il Comune possa esercitare alcun margine di discrezionalità in merito);2) Nel caso in cui il Comune non avesse provveduto a deliberare le aliquote per l’anno 2025 (si veda in allegato un prospetto redatto dal Mef con indicati i livelli di manovrabilità da parte dei Comuni), per il calcolo del saldo Imu, non varrà più la regola che saranno da utilizzare le aliquote valide per l’anno precedente, ma si dovrà determinare l’imposta dovuta applicando le aliquote di base stabilite dalla legge.
Queste novità stanno a significare che quest’anno il contribuente – in sede di pagamento del saldo (o dell’acconto nel caso decidesse di voler versare l’Imu in unica rata e il Comune di riferimento avesse già pubblicato il prospetto delle aliquote sul sito del Mef) – quando verificherà le aliquote da applicare al suo caso concreto potrebbe trovare delle novità derivanti dal fatto che i Comuni possono differenziare le aliquote solo con riferimento alle fattispecie “tipizzate” nel prospetto (quindi ci potrebbe essere una modifica nelle aliquote, cosa che negli ultimi anni non era molto usuale). Altra novità potrebbe essere quella relativa al fatto che in caso di mancata/valida delibera comunale le aliquote da usare saranno quelle di base e non quelle in vigore lo scorso anno. Le aliquote di base continueranno ad applicarsi sino a quando il Comune non approvi una prima delibera secondo le nuove modalità introdotte a partire da quest’anno.
Locazione ad uso diverso: basta la disdetta del locatore a far sorgere il diritto all’indennità d’avviamento commerciale?
In tema di locazione d’immobili urbani ad uso diverso da quello abitativo, l’intervenuta disdetta inviata dal locatore è idonea a far sorgere ipso facto, ove ne ricorrano gli altri ben noti presupposti di legge, il diritto del conduttore all’indennità di avviamento commerciale (cfr. in punto Cassazione civile, sez. III, 01/03/2024, n. 5605).
L’incarico di amministratore può essere conferito anche ad una persona giuridica?
L’incarico di amministratore del condominio può essere senza alcun dubbio conferito, oltre che a una persona fisica, anche a una persona giuridica, tenuto conto che quest’ultima non soffre di limitazioni di capacità, se non nei casi tassativamente previsti dalla legge, e che essa, secondo la giurisprudenza, è in grado di offrire – quanto all’adempimento della relativa obbligazione ed all’imputazione della conseguente responsabilità – un grado d’affidabilità pari a quello della persona fisica. (da Confedilizia Notizie)—
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