Qualcuno ha messo gli "occhi" sugli ex Magazzini Generali: in stand-by la vendita

Qualcuno ha messo gli “occhi” sugli ex Magazzini Generali: in stand-by la vendita

Danila La Torre

Qualcuno ha messo gli “occhi” sugli ex Magazzini Generali: in stand-by la vendita

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mercoledì 10 Ottobre 2012 - 15:44

Momentaneamente sospesa l’assegnazione del compendio immobiliare di proprietà del Comune, recentemente aggiudicato alla ditta immobiliare 4V di Vincenzo Vinciullo , su cui è stata iscritta un’ipoteca da parte di un creditore di Palazzo Zanca

Gara aggiudicata, ma non assegnata. Rischia di saltare la vendita degli ex Magazzini Generali, che il Comune – dopo un tentativo andato fallito – era riuscito a dismettere nel pubblico incanto svoltosi lo scorso primo ottobre, aggiudicando la gara alla ditta immobiliare 4V di Vincenzo Vinciullo. Dalla fase dell’aggiudicazione, infatti, non si passerà -almeno momentaneamente – a quella dell’assegnazione del compendio immobiliare, costituito da un fabbricato a due elevazioni fuori terra, oltre al piano interrato: a bloccare l’iter non sono state né le polemiche da parte di chi ha considerato quella degli ex Magazzini Generali una svendita e non una vendita, né le considerazioni del commissario straordinario Luigi Croce, che se avesse potuto scegliere avrebbe volentieri fatto a meno della clausola che consente la permuta, espressamente prevista dal bando proprio per favorire l'alienazione in un momento in cui il mercato immobiliare è praticamente paralizzato a causa della crisi. Ricordiamo, infatti, che Vinciullo si è aggiudicato la gara con un’offerta mista, con il 10 per cento in denaro per un totale di 489.000 euro e il 29,73 per cento con permute immobiliari.

A “costringere” la commissione aggiudicatrice a non procedere all’assegnazione è stata l’iscrizione sull’immobile comunale di un’ipoteca da parte di un creditore del Comune, che ha visto in quella dismissione immobiliare operata dall’Ente una ghiotta opportunità per recuperare le somme che avanza da Palazzo Zanca. Pare che l’ipoteca sia stata iscritta il giorno dopo l’aggiudicazione della gara. Il Dipartimento Espropriazioni e Dismissioni del Comune sta esaminando tutte le carte e ha deciso di prendere tempo. L’ultima parola sull’eventuale assegnazione del bene spetterà, comunque, al commissario Croce.

Per il momento, dunque, resta fermo al palo il progetto di demolizione e ricostruzione di un fabbricato a sette elevazioni fuori terra, più seminterrato, per il quale – nel 2010 – la Commissione Edilizia Comunale aveva espresso parere favorevole di conformità allo strumento urbanistico. (DLT)

10 commenti

  1. PERMUTA ?
    ma scusate ( anche se mi sbaglierò perchè gli esperti ed i tecnici che hanno studiato l’operazione saranno molto bravi)l’operazione permuta immobile per altri immobili di un comune pieno di debiti con così tanti creditori in agguato che iscrivono ipoteche ed effettuano pignoramenti immobiliari sui cespiti è davvero in linea con il risanamento contabile? Se invece si prendono denari liquidi e si assegnano per capitoli di fondi( e sono tanti) impignorabili non siamo tutti più garantiti? Però io penso di sbagliarmi perchè come dicevo i nostri esperti e politici e dirigenti sono molto ma molto più competenti di me e sono credo bravi ed avranno una risposta adeguata a questa domanda…

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  2. ma è pignorabile un bene che fa parte dei beni da dismettere ????? Poteva il conservatore iscrivere l’ipoteca sull’immobile ??????
    E perchè mai il giorno dopo ????

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  3. Salvatore Vernaci 10 Ottobre 2012 20:03

    Nell’asta pubblica il momento costitutivo del vincolo contrattuale coincide con il verbale di aggiudicazione, in quanto l’art. 16 del R.D. 2440/1923 afferma che “I processi verbali di aggiudicazione nelle aste e nelle licitazioni provate equivalgono per ogni legale effetto al contratto”. Tale principio è stato per altro sempre confermato dalla Giurisprudenza amministrativa. Il momento costitutivo del vincolo potrebbe essere posticipato alla stipulazione formale del contratto, ma solo nel caso in cui il bando lo preveda espressamente. Pertanto, la eventuale iscrizione ipotecaria, successiva (il giorno dopo) all’aggiudicazione, potrebbe essere giuridicamente irrilevante.

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  4. …… spero che qualcuno recepisca le informazioni

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  5. Ma vi sembra normale che NOI di TempoStretto, che abbiamo conseguito la terza elementare, ma attenzione QUELLA DI UNA VOLTA, ne sappiamo più di chi a palazzo Zanca ci sta per mestiere, pagato in modo esagerato per il lavoro intellettuale che produce. COMPLIMENTI Salvatore Vernaci

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  6. Commento pertinente ed appropriato.
    Il fatto grave è un altro.
    La permuta viene effettuata valutando a prezzo di mercato gli immobili che si danno in cambio del bene aggiudicato.
    Se, ad esempio, io sono un costruttore è ovvio che i costi della costruzione sono enormemente inferiori al valore di mercato che ricaverò dalla vendita.
    Vendo a 100 quello che a me è costato 10 per costruirlo.
    Valutando a prezzo di mercato i beni dati in permuta, io avrei un vantaggio.
    Darei in permuta un bene che mi è costato 10, ma che mi permetterebbe, alla fine, di risparmiare 90, conteggiati come valore permutato.
    In più, è da considerare la irrisorietà della somma in denaro liquido pattuita.
    Così come organizzata, la cosa non mi piace per niente, essendo troppo sbilanciata a favore di una delle parti.
    E non è certamente l’Ente Pubblico.

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  7. Il creditore può presentare istanza di ipoteca in qualsiasi momento, sia nei confronti del debitore sia nei confronti dell’acquirente, il quale si dovrà sostituire al debitore, precedente proprietario del bene, nel ristoro di quanto dovuto, potendosi, ovviamente, rivalere nei confronti del venditore.
    Sarebbe troppo facile, non prevedendo tale possibilità, evitare di pagare il giusto a chi è titolare di diritti.
    Nel momento in cui un ente pubblico procede alla vendita di un bene nei confronti della Legge è titolare degli stessi diritti e degli stessi doveri di un qualsiasi cittadini.

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  8. scommetto che gl’interessano ai franza?

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  9. PER VERNACI…
    caro dottore il principio della stipula del contratto viene meno rispetto al principio dgli effetti della trascrizione dell’atto dei beni immobili iscritti in pubblici registri nei confronti dei terzi art. 2644 codice civile…c’è stata una ingenuità che mi lascia senza parole…pongo un esempio in caso di atto notarile il notaio ( che risponde professionalmente di eventuali ritardi) provvede alla materiale trascrizione dell’att entro 30 giorni dalla stipula. Non conosco la prassi dell’Ente e credo che sia onere del dirigente responsabile ( che è un pubblico ufficiale ..) di provvedere alla successiva attività presso la conservatoria dei registri immobiliari. Vedo nubi nere sulla famosa dismissione degli immobili studiata dalla equipe dell’ex sindaco perchè i creditori vincoleranno tutti i beni del comune con atti similari. Dunque le alchimie dei bilanci comunali in quelle previsioni di attivi futuri mi sembrano oggettivamente solo fumo negli occhi…il dissesto è proprio all’orizzonte.

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  10. Limpido e chiaro.

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