Il Codice della Strada vieta l'occupazione ad ogni titolo del marciapiede senza lasciare uno spazio di transito ai pedoni
MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Marciapiede occupato dalla merce di un supermercato in città. Impossibile per i pedoni passare. Ci sarà una soluzione?”.
Non sappiamo se il supermercato in questione abbia il permesso per l’occupazione del suolo pubblico. Se non ce l’avesse non potrebbe tenere nulla sul marciapiede. Ma in ogni caso, qualora ce l’avesse, e non abbiamo motivi per dubitarne, l’art. 20 del Codice della strada prevede che l’occupazione di marciapiedi può essere consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza, purché in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di 2 m. Tale prescrizione non risulta sia rispettata nel caso in questione.

Non è una novità, i marciapiedi non sono per i pedoni, vedi anche: officine , autolavaggi, moto, auto, e anche Moto pattini di qualche ditta che le noleggia. E non c’è vigile che “vede”.