Cosa prevede la nuova ordinanza e per chi scattano le sanzioni. L'allarme sui troppi molossi abbandonati
MESSINA – Fa discutere gli animalisti l’ordinanza appena varata dal commissario del Comune di Messina Piero Mattei che istituisce l’obbligo per i proprietari di cani di dotare l’animale di chip e introduce ulteriori regole e relative sanzioni anche a proposito di abbandono e cura dei randagi. Ecco cosa prevede il nuovo “regolamento” e perché è stato varato. Dubbi e proteste tra gli animalisti.
Obblighi per proprietari di cani e per chi cura i gatti
- Tutti i cani che hanno più di 2 mesi devono essere registrati all’anagrafe canina e dotati di microchip. I proprietari dei cani che non ottemperano vanno incontro alle sanzioni previste.
- No all’abbandono dei cani, che devono essere custoditi dal proprietario. I cani trovati in libertà non custoditi potranno essere accalappiati se non avranno il microchip e i costi di cattura e mantenimento saranno addebitati al proprietario.
- I cani in passeggiata vanno tenuti al guinzaglio nei luoghi pubblici e aperti al pubblico. Possono essere tenuti senza guinzaglio negli spazi appositamente adibiti, sempre sotto il controllo e la responsabilità del rispettivo padrone.
- I proprietari dei cani devono avere sempre con sé gli strumenti idonei a rimuovere le deiezioni canine e devono ripulire dove l’animale sporca, anche giardini e spazi pubblici.
- Non si possono lasciare in libertà cani non sterilizzati, anche padronali, soprattutto nelle aree rurali, per evitare il proliferare degli accoppiamenti non controllati e quindi il randagismo
- I cani e i gatti randagi possono essere alimentati in strada soltanto non creando sporcizia, con ciotole riutilizzabili da ritirare dopo il pasto dell’animale, avendo cura di ripulire, ed evitando il proliferare della sporcizia, dove si sporca; possono alimentare le colonie soltanto i referenti e i soggetti autorizzati
Le sanzioni, tutto quello che c’è da sapere per non pagare le multe
L’ordinanza n. 98 dell’8 maggio 2026 prevede poi sanzioni specifiche per chi viola gli obblighi sanciti dal provvedimento del Commissario Mattei. Nello specifico si rischia una sanzione pecuniaria che va dai 25 alle 500 euro, “staccata” dal sindaco dopo la relazione degli organi competenti alla vigilanza, che sono individuati nella Polizia Municipale, il corpo Forestale nazionale, le forze dell’Ordine e i servizi veterinari dell’Asp. Alla sezione Decoro Urbano della polizia locale è demandato uno specifico piano straordinario di vigilanza che prevede da un lato il monitoraggio del territorio, sia nelle aree urbani che in quelle rurali, e il “contrasto all’alimentazione indiscriminata e non autorizzata”. Contro le sanzioni si può fare ricorso al Tar.
Ordinanza anti randagismo, perché è stata varata
Nello spiegare perché è stata adottata l’ordinanza n. 98, il commissario Mattei fa riferimento ad una nota del dipartimento Servizi ambientali, datata 5 maggio 2026, che evidenzia una serie di “criticità connesse alla gestione del randagismo canino e felino”. Criticità che, si legge nell’ordinanza, hanno raggiunto un livello tale da mettere a rischio lo stesso funzionamento dei servizi svolti dal Comune. Preoccupa in particolare il numero di molossoidi abbandonati, sempre più numerosi, la cui gestione è già complesa e che finisce per ricadere, con l’abbandono, sulle istituzioni comunali. E, malgrado siano stati impegnati interamente gli oltre 1.360.000 euro destinati annualmente alla filiera di servizi (canile, gattile, servizi di cattura e sterilizzazione etc), non si riesce a far fronte all’emergenza.
