Messinaservizi: "Dipendente escluso dalla selezione perchè non aveva i requisiti"

Messinaservizi: “Dipendente escluso dalla selezione perchè non aveva i requisiti”

Redazione

Messinaservizi: “Dipendente escluso dalla selezione perchè non aveva i requisiti”

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domenica 11 Ottobre 2020 - 17:26

Il presidente di Messina servizi spiega perchè il dipendente è stato escluso dalla selezione, come emerge anche dalla sentenza del Tribunale

Non è vero che un dipendente di Messinaservizi Bene Comune è stato escluso da una selezione perché sindacalista”. A intervenire sulla condanna da parte del Tribunale del lavoro nei confronti di Messina servizi è il presidente Pippo Lombardo. L’esclusione non è dovuta al fatto che la persona in questione è sindacalista.

Nessun riferimento al sindacato

In nessuno dei due provvedimenti del Tribunale (e nel provvedimento di esclusione), ad eccezione del fatto dedotto dal ricorrente in narrativa (che altro non è che un copia e incolla di altro ricorso dallo stesso proposto perché “pensava” di essere stato escluso in quanto non in possesso di detto requisito), si trova riferimento alla sua posizione di sindacalista”.

I motivi dell’esclusione

L’esclusione secondo il presidente Lombardo dipende dal fatto che il dipendente era in servizio come quarto livello, e non risulta essere in possesso del requisito del possesso del “livello di inquadramento tra compreso tra il 5° e l’8° previsto dal terz’ultimo capoverso del bando di selezione e dal C.C.N.L. di categoria. Il Tribunale, nel primo provvedimento cautelare ha ritenuto che “va dichiarata l’illegittimità del verbale del 5 novembre 2019 nella parte in cui la Commissione esaminatrice ha escluso il ricorrente per mancanza del requisito dell’inquadramento tra il 5° e l’8° livello, e della conseguente esclusione dello stesso dalla selezione. Anche in sede di reclamo il Tribunale si è limitato a statuire che “L’interpretazione letterale della bando impone, dunque, di ritenere che il possesso del 6° livello (unico motivo di esclusione) non costituisce un requisito necessario per la partecipazione alla procedura per l’affidamento del ruolo di Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione, ma un mero requisito di preferenza in caso di partecipazione di più soggetti” (pag. 9 ordinanza del 05.10.2020).

“Notizia strumentalizzata”

“Quindi la notizia è certamente fuorviante- conclude Lombardo– perchè fa riferimento ad una circostanza che non è stata oggetto di contenzioso e, al solito, é stata strumentalizzata da qualche sigla sindacale. Quanto disposto dal Tribunale del Lavoro sarà oggetto di serena e attenta valutazione di questa azienda nel rispetto del contratto nazionale di categoria e delle procedure pubbliche previste per legge, senza nessun pregiudizio”.

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