Nuove operazioni per revocare l’ordinanza sindacale di divieto
Il dirigente del 6° Dipartimento del comune di Milazzo, Ing. Francesco Clemente, ha chiesto all’Asl 5 di effettuare muove operazioni di campionamento e di analisi al fine di fornire con immediatezza il supporto istituzionale per la revoca dell’Ordinanza sindacale n. 56 del 23.06.2009, con la quale è stato posto in essere il divieto di balneazione nel tratto litoraneo di ponente compreso tra la località Fossazzo e la direttrice condotta sottomarina (punto di campionamento 109).
L’ordinanza ha come scadenza il 10 luglio.
La richiesta del dirigente comunale scaturisce dall’esito di una campagna di monitoraggio avviata dal Comune per verificare lo stato di qualità delle acque del mare.
A seguito di tali campionamenti, effettuati lo scorso 2 luglio, un Laboratorio privato ha trasmesso “i rapporti di prova relativi ai punti 111 (Sayonara), 110 (incrocio San Giovanni), 109 (direttrice condotta sottomarina), 108 (San Papino incrocio Via Del Marinaio), 107 (N’Gonia –Tono), Via Spiaggia di Ponente (presso Lido La Fenice), Via Spiaggia di Ponente loc. Fossazzo (presso trincea scarico di emergenza depuratore), dai quali risulta la conformità con i limiti parametrali sanciti dall’All. 1 al D.P.R. 8 giugno 1982, n. 470 e successive modifiche”.
“Tali risultanze analitiche -scrive l’ing. Clemente nella lettera inviata all’Asl e ad altre autorità regionali e provinciali- “evidenziano il ripristino delle condizioni di balneabilità del mare e quindi la cessazione dello stato di contaminazione batteriologica nell’area in cui in atto l’Ordinanza Sindacale n. 56 del 23.06.2009 esercita la propria efficacia, mentre conferma la balneabilità della restante fascia litoranea di ponente già esclusa dal predetto provvedimento”.
Nella lettera si evidenzia altresì’ che “il ripristino delle condizioni di balneabilità delle acque del mare rilevato in data 2 luglio non è assolutamente ascrivibile a trattamenti operati da questo Ente” e si ribadisce “l’intenzione di limitare i divieti di accesso all’arenile demaniale e di balneazione unicamente all’area in cui è sita la trincea di scarico terminale del depuratore, analogamente a quanto era stato compiuto con ordinanza n. 49/09 del 11.06.2009, ed escludendo quindi da tale interdizione il restante tratto che si estende sino al punto di campionamento 109”.
