Il legale del primo cittadino di Messina: «Il difensore del ricorrente si è accontentato di trovare il primo ago nel pagliaio». Intanto a Catania la Corte d’Appello accoglie il ricorso di Nicotra, che era stato dichiarato decaduto proprio per il doppio incarico
Tiene ancora banco il caso del doppio incarico del sindaco-deputato Giuseppe Buzzanca. Un giorno dopo l’ennesimo rinvio deciso dal tribunale di Messina, a parlare è il suo legale, Marcello Scurria, proprio colui che gli tolse la prima volta la fascia tricolore (un precedente, questo, sul quale lo stesso Buzzanca ironizza spesso). Scurria interviene in particolare sul fatto che il sindaco si sarebbe costituito con un giorno di ritardo, come lasciato intendere ieri dall’avvocato che tutela il ricorrente, l’ormai famoso Vincenzino Salimbeni. «Non mi appassiona – afferma Scurria – anticipare la discussione tecnica sui giornali. Il 17 novembre si dimostrerà la ritualità della costituzione in giudizio del dr. Buzzanca. Il difensore del ricorrente, parafrasando Einstein, si è accontentato di trovare il primo ago nel pagliaio. Se avesse cercato ancora ne avrebbe trovato un altro. Con le scadenza, come già accaduto con quella del 1. agosto – conclude telegrafico Scurria – si persevera nell’errore».
E intanto Buzzanca incassa con soddisfazione quanto è successo a Catania, dove si sta svolgendo una vicenda simile (ma non identica) a quella che vede coinvolto il sindaco di Messina. Ieri la Corte d’appello di Catania ha accolto il ricorso dei legali del sindaco di Acicatena, Raffaele Giuseppe Nicotra, che era stata dichiarato decaduto in primo grado per incompatibilità tra la carica di amministratore dell’ente locale, che ha più di 20 mila abitanti, e quella di deputato dell’Assemblea regionale siciliana. Cioè la stessa incompatibilità che viene “rimproverata” a Buzzanca, del resto sancita dalla Consulta. Il caso di Acicatena, si ricorderà, era stato portato come esempio dallo stesso Buzzanca per giustificare le sue mancate dimissioni: la sentenza di primo grado del giudice catanese, infatti, aveva sancito che comunque si poteva far ricorso alla “leggina” dell’Ars (finita sotto la lente della Corte Costituzionale) e aspettare il passato in giudicato per optare fra l’una e l’altra carica.
Ma già in quel caso Catalioto aveva avuto modo di ribattere che mente il caso di Catania si basa interamente sulla famosa leggina “paracadute” dell’Ars, quello di Messina potrebbe essere diverso. «Quella leggina – spiegava Catalioto – è applicabile di fronte al rischio di decadenza da deputato. Qui, invece, chiediamo la decadenza da sindaco». Motivo per cui, ed è la tesi sostenuta fin dall’inizio da Catalioto e ritenuta infondata dai legali di Buzzanca, diverso sarebbe il tenore della sentenza se invece venisse applicata la legge regionale 31 del 1986, la legge che determina le norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità per i consiglieri comunali e dunque anche per il sindaco, oggi non ci sarebbe più possibilità di scelta, perché Buzzanca avrebbe dovuto optare entro dieci giorni dalla notifica del ricorso. Una vicenda da “azzeccagarbugli”, ce ne rendiamo conto, che tiene ancora una volta la città appesa a un filo. Solo due persone avrebbero potuto evitare questo: il signor Salimbeni, non ricorrendo contro Buzzanca, e il signor Buzzanca stesso, scegliendo di non rischiare, anche se da parte sua, e i suoi legali lo hanno sempre sostenuto, questo rischio non esiste. E invece Messina rimane ancora una volta in balia dei giudici.
