Sentenza del Cga. Perchè si torna a votare.

Sentenza del Cga. Perchè si torna a votare.

Redazione

Sentenza del Cga. Perchè si torna a votare.

mercoledì 03 Ottobre 2007 - 19:38

Le motivazioni della decadenza di Francantonio Genovese sono sintetizzate nelle pagine finali delle 53 cartelle della sentenza del Cga. Il nocciolo della decisione sta in una questione che era già nota alle elezioni del novembre 2005.

Cioè l’orientamento della giurisprudenza di dare corso alle consultazioni amministrative ed esaminare i ricorsi elettorali successivamente alla proclamazione degli eletti. Anche quelli attinenti a profili relativi alla fase immediatamente precedente alla convocazione dei comizi.

Un principio che, scrive il Cga, avrebbe dovuto impedire ai giudici di entrare nel merito dell’ammissibilità o meno della lista facente capo a De Michelis.

Come invece ha fatto il Tar di Catania che, a 3 giorni delle elezioni, su ricorso di Bobo Craxi ha escluso la lista di De Michelis, rinviando gli atti alla Commissione Elettorale circondariale. La CEC a quel punto ha dovuto dare il via alle consultazioni, senza il nuovo Psi e quindi senza il candidato a sindaco Antonino Di Trapani.

L’esclusione di una lista, a 3 giorni dal voto, con le liste già affisse e pubblicizzate, ha interferito – prosegue quindi il Cga – sul corretto, libero e pieno esercizio del diritto di voto degli elettori, influendo anche sugli orientamenti del voto in relazione alle liste ammesse. Ecco perché la città deve andare a nuove elezioni.

I giudici di primo grado non potevano entrare nel merito della questione, che andava esaminata dopo la proclamazione degli eletti. Il ricorso di primo grado n. 3049/2005 di Bobo Craxi, contro l’ammissione della lista di De Michelis, è quindi inammissibile.

E tale avrebbe dovuto essere dichiarato, dice il Cga, anche dal Tar di Catania.

Il passaggio è ricapitolato a pagina 49 della sentenza: -…il Collegio, aderendo alla giurisprudenza dianzi citata, ritiene che la fase precedente la proclamazione degli eletti debba svolgersi secondo la cadenza prefissata dal legislatore senza possibilità di alterazioni del tempo, ritmo e/o del contenuto degli atti amministrativi per effetto dell’intervento del giudice amministrativo. Tale principio è in linea con la esigenza di assicurare che fino alla proclamazione degli eletti la volontà popolare si formi e si esprima senza inframmettenza alcuna e ciò è coerente con i principi costituzionali in tema di tutela giurisdizionale. Invero tra la esigenza di immediata giustiziabilità e quella di rispettare la cadenza del procedimento è stata privilegiata quest’ultima, ma limitatamente ad un profilo temporale in quanto, dopo la proclamazione degli eletti, può essere fatto valere dinanzi al giudice naturale anche qualsiasi vizio eventualmente incorso nella fase precedente. Ciò posto, sull’intervento del giudice in questa fase, esatto o sbagliato che sia, deve sempre prevalere il principio di continuità delle operazioni elettorali voluto dal legislatore e confermato dalla giurisprudenza.

Conseguentemente, l’alterazione del procedimento elettorale per effetto dell’intervento del giudice rileva ex se, sul piano storico-fattuale, indipendentemente da ogni indagine sul relativo contenuto.

Pertanto, ove tale intervento risulti acclarato in punto di fatto e risulti altresì che abbia effettivamente provocato l’alterazione della fase del procedimento anteriore alla proclamazione, v’è la necessità di rimuovere ogni effetto di tale intervento rinnovando cioè le operazioni elettorali ab imis secondo quanto già in precedenza rilevato-.

Seconda questione. Quella rimbalzata di bocca in bocca, nelle ore successive alla pubblicazione della sentenza. Il Cga scrive che: -In vista della rinnovazione delle operazioni elettorali(…) non è configurabile una cristallizzazione della situazione partecipativa come definita in sede giurisdizionale in relazione alla precedenti consultazioni annullate, con la conseguenza che devono essere ammesse alla nuova consultazione sia le liste in precedenza legittimate illegittimamente escluse o ammesse sia eventuali nuove e diverse liste…-

Nelle stanze della politica, i partiti, pronti a giocarsi le elezioni di maggio e quindi a fare e disfare le alleanze, si domandano se debbano essere ripresentate sic et impliciter le liste ammesse alle scorse consultazioni, alle quali eventualmente affiancarne nuove e diverse. Gli esperti amministrativisti della città si sono riservati qualche giorno per esaminare meglio il dettato della sentenza.

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