Sinatra esita le delibere di modifica statutaria di Amam, Messinambiente e Ato3

Sinatra esita le delibere di modifica statutaria di Amam, Messinambiente e Ato3

Redazione

Sinatra esita le delibere di modifica statutaria di Amam, Messinambiente e Ato3

martedì 05 Febbraio 2008 - 12:17

Il commissario Gaspare Sinatra, con i poteri del Consiglio comunale, ha esitato le delibere di modifica statutaria dell’Amam, di Messinambiente e dell’Ato3.

Queste le modifiche apportate allo Statuto della S.p.A. A.M.A.M., da sottoporre all’approvazione dell’assemblea dei soci:

– Cassare tutto il primo comma dell’art. 16 “La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione formato da (…) “ fino a “potrà aumentare tale numero-, sostituendolo con: “La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione formato da un minimo di tre a un massimo di cinque componenti, compresi il Presidente e il Vice Presidente.

– Il Consiglio di Amministrazione viene ridotto a tre componenti nell’ipotesi in cui il capitale sociale, interamente versato, risulti inferiore ad euro 2 milioni. Gli Amministratori sono nominati dall’assemblea, ai sensi degli artt. 2380-bis, comma 2, e 2383, comma 1 c.c. tra soggetti, anche non soci, che abbiano comprovata competenza tecnica, professionale, manageriale o amministrativa per le funzioni disimpegnate presso enti, aziende pubbliche o private, ai sensi dell’art. 2387, comma 1, c.c. La carica di Vice Presidente viene mantenuta esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del Presidente in caso di assenza o di impedimento, senza titolo a compensi aggiuntivi. L ‘assemblea dei soci può nominare un Amministratore unico e in tale caso questi assume le competenze e le funzioni attribuite dallo statuto al Consiglio di Amministrazione, al Presidente, al Vice Presidente e all’Amministratore delegato-. Cassare il comma 3 dell’art. 16 “Il Consiglio di Amministrazione nomina tra i suoi membri un Presidente, se questi non è stato nominato dall’assemblea può nominare un vice presidente con funzioni vicarie-;

– Aggiungere al penultimo comma dell’art. 16 “ll compenso annuale all’Organo amministrativo è determinato dall’Assemblea ordinaria dei soci al momento della nomina- le seguenti parole “nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente-; Aggiungere la lettera “I- all’art.18: “Le assunzioni di personale devono avvenire con procedure ad evidenza pubblica fino a quando il capitale sociale è detenuto interamente da enti pubblici-;

– Cassare l’ultimo comma dell’art. 22 e sostituirlo nel seguente modo: “L’indennità annua lorda dei sindaci è determinata dall’Assemblea all’atto della nomina, ai sensi dell’art. 2402 c.c.-.

Allo Statuto della S.p.A. MESSINAMBIENTEsono stati invece apportate queste modifiche da sottoporre all’approvazione dell’assemblea dei soci:

– aggiungere all’art. 14, c. 1, prima delle parole “La società è amministrata da (…) “fino a “e sono rieleggibili- le parole: “Nell’ipotesi in cui le azioni di categoria B siano detenute da privati e/o da Enti Pubblici e Privati,-;

– Aggiungere all’art. 14 il seguente ulteriore comma: “Nell’ipotesi in cui le azioni di categoria B siano detenute interamente da Enti Pubblici Locali, la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione formato da tre componenti, elevabili fino a cinque nell’ipotesi in cui il capitale sociale, interamente versato, risulti pari o superiore ad euro 2 milioni, compreso il presidente. Gli Amministratori sono nominati dall’assemblea, ai sensi degli artt. 2380-bis, comma 2, e 2383, comma 1 c.c. tra soggetti, anche non soci, che abbiano comprovata competenza tecnica, professionale, manageriale o amministrativa per le funzioni disimpegnate presso enti, aziende pubbliche o private, ai sensi dell’art. 2387, comma 1, c.c. L’assemblea dei soci può nominare un Amministratore unico e in tale caso questi assume le competenze e le funzioni attribuite dallo statuto al Consiglio di Amministrazione, al Presidente e al Consigliere delegato.-

– Sostituire l’art. 16 nel seguente modo: “La rappresentanza della società di fronte ai terzi e in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione-;

– Modificare le seguenti parole dell’art. 18, secondo comma, “E’ necessaria una maggioranza qualificata di quattro Consiglieri, e la preventiva informazione all’assemblea degli azionisti per la validità delle deliberazioni del Consiglio nelle seguenti materie- con le seguenti parole: “E’ necessaria la maggioranza qualificata di quattro consiglieri, nell’ipotesi in cui il Consiglio di Amministrazione sia formato da cinque componenti, ovvero l’unanimità dei consiglieri, nell’ipotesi in cui il Consiglio di Amministrazione sia formato da tre componenti, con la preventiva informazione all’assemblea degli azionisti, per la validità delle deliberazioni del Consiglio nelle seguenti materie-;

– Aggiungere un secondo comma all’art. 15: “Fino a quando la S.p.A. Messinambiente ha capitale interamente pubblico, le assunzioni di personale devono avvenire con procedure ad evidenza pubblica-;

– Sostituire l’art. 21 nel seguente modo: “Il compenso annuale all’organo amministrativo è determinato dall’Assemblea ordinaria dei soci al momento della nomina, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente-;

– Sostituire l’ultimo comma dell’art.. 22 come segue: “L’indennità annua lorda dei sindaci è determinata dall’Assemblea all’atto della nomina, ai sensi dell’art. 2402 c.c.-.

Le modifiche statutarie da sottoporre alla assemblea dei soci della S.p.A. A.T.O. ME 3 sono invece:

– “La Società è amministrata da un Consiglio d’Amministrazione composto da tre componenti, compreso il Presidente, eletti dall’assemblea, che ne determina il numero- di cui al primo comma dell’art. 17, che cambia in : “La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione formato da tre componenti, elevabili fino a cinque nell’ipotesi in cui il capitale sociale, interamente versato, è pari o superiore ad euro 2 milioni, compresi il Presidente e il Vice Presidente.

– I componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati dall’assemblea ai sensi degli artt. 2380-bis, comma. 2, e 2383, comma 1, c. c. tra soggetti anche non soci, che abbiano comprovata competenza tecnica, professionale, manageriale o amministrativa per le funzioni disimpegnate presso enti, aziende pubbliche o private, ai sensi dell’art. 2380-bis comma 2 e 2387, comma 1, c.c.. La carica di Vice Presidente viene mantenuta esclusivamente quale modalità di indi viduazione del sostituto del Presidente in caso di assenza o di impedimento, senza titolo a compensi aggiuntivi. L’assemblea dei soci può nominare un Amministratore unico e in tale caso questi assume le competenze e le funzioni attribuite dallo statuto al Consiglio di Amministrazione, al Presidente, al Vice Presidente e all’Amministratore delegato.-

– Cassare all’articolo 17 al rigo 5 e 6 le parole: “e debbono avere esperienza manageriale nel settore-; Aggiungere la seguente lettera “e- all’art. 21: “Le assunzioni di personale devono avvenire con procedure ad evidenza pubblica fino a quando il capitale sociale è detenuto interamente da enti pubblici-;

– Sostituire l’art. 23 come segue: “Il compenso annuale all’organo Amministrativo viene determinato dall’Assemblea dei soci all’atto di nomina, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente-; Sostituire il terzo comma dell’art. 24 come segue: “L’indennità annua lorda dei sindaci è determinata dall’Assemblea all’atto della nomina, ai sensi dell’art. 2402 c.c.-.

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