Sul caso Federico (presidente della Provincia di Caltanissetta e deputato regionale), sollevato dagli avvocati messinesi Catalioto e Amalfa, arriva l’ordinanza del giudice: sollevata la questione del cumulo degli incarichi e della “leggina” ad hoc che permette al sindaco di essere contemporaneamente parlamentare e primo cittadino
Era nell’aria, si attendeva da giorni e adesso il pronunciamento del Tribunale di Palermo è arrivato. Il presidente Francesco Caccamo e il giudice relatore Giulia Spadaro hanno prodotto un’ordinanza sul caso di Pino Federico, al tempo stesso presidente della Provincia di Caltanissetta e deputato regionale dell’Mpa: due le questioni sollevate, sul cumulo degli incarichi e sulla costituzionalità della famosa “leggina” che l’Ars approvò ad hoc nel marzo 2009 proprio per “tutelare” il doppio incarico. Per questo l’ordinanza rimette le carte alla Corte Costituzionale, che dovrebbe pronunciarsi entro 8-9 mesi. Come può influire tutto questo sulla politica messinese? Facile comprenderlo, e non è un caso che a presentare ricorso contro Federico siano stati gli avvocati messinesi Antonio Catalioto e Francesco Amalfa.
Il caso Federico, infatti, ricorda molto da vicino quello del sindaco Giuseppe Buzzanca, che al tempo stesso è primo cittadino del Comune di Messina e parlamentare regionale del Pdl. Quando il 23 aprile scorso la Corte Costituzionale si è espressa sulla incostituzionalità del doppio incarico, deputato-amministratore di una città con un più di 20 mila abitanti, Buzzanca, a differenza dei colleghi di giunta e di Ars Giovanni Ardizzone e Fortunato Romano, si è detto sostanzialmente pronto a sfruttare fino in fondo quanto previsto dalla “leggina” che l’Ars stessa ha approvato nel marzo 2009. “Leggina” che aggira l’ostacolo prevedendo che «nel caso in cui venga accertata l’incompatibilità, dalla definitiva deliberazione adottata dall’Assemblea, decorre il termine di dieci giorni entro il quale l’eletto deve esercitare il diritto di opzione a pena di decadenza. Ove l’incompatibilità sia accertata in sede giudiziale, il termine di dieci giorni per esercitare il diritto di opzione decorre dal passaggio in giudicato della sentenza». Il che significa attendere i tre gradi di giudizio, il che significa dover scegliere fra un incarico e l’altro quando la ragione del contendere sarà venuta meno.
Una “furbata”, insomma, sulla quale però il Tribunale di Palermo, oggi, ha sollevato la questione dell’incostituzionalità. Il che apre un altro fronte. L’avv. Catalioto, infatti, preannuncia nuove azioni legali anche nei confronti di Buzzanca stesso: verrà quasi certamente posta la questione dell’incompatibilità fra una carica e l’altra, e l’esito, a quel punto, visto il pronunciamento del Tribunale di Palermo, sarebbe scontato. Buzzanca a quel punto verrebbe messo di fronte ad una decisione: scegliere un incarico piuttosto che un altro o attendere anche lui la Corte Costituzionale. Che se dovesse dichiarare illegittima la “leggina”, provocherebbe la decadenza automatica di Buzzanca da deputato regionale. Un bell’intrigo, che si risolverà nei prossimi mesi. E già la settimana prossima potrebbe arrivare il nuovo ricorso nei confronti del sindaco.
