Rischio idrogeologico, le proposte dell’ing. Santoro per il Prg

Rischio idrogeologico, le proposte dell’ing. Santoro per il Prg

Rischio idrogeologico, le proposte dell’ing. Santoro per il Prg

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mercoledì 29 Gennaio 2014 - 07:32

L’ingegnere Santoro propone all’attenzione dei lettori di Tempostretto una serie di proposte relative a norme di attuazione del Prg in materia di prevenzione del rischio sismico ed idrogeologico.

Riceviamo dall’ingegnere Leonardo Santoro, e pubblichiamo, un interessante documento finalizzato dall'introduzione di norme di attuazione del PRG utili alla prevenzione del rischio sismico ed idrogeologico. Si tratta di proposte complete di riferimenti normativi e quindi perfettamente attuabili, ove condivise dall'amministrazione comunale.

Promemoria per l’introduzione di norme di attuazione del

nuovo P.R.G. di Messina finalizzate alla prevenzione del

rischio idrogeologico e sismico

Art.1

(Divieto assoluto di deroga alle distanze minime dagli argini

fluviali previste ai sensi dell’art.96 comma f del T.U. R.D. 25

luglio 1904, n. 523.)

Al fine di salvaguardare il territorio comunale dal pericolo di

esondazione dei corsi d’acqua e del conseguente pericolo di

allagamento delle aree urbanizzate, in conformità a quanto

previsto ai sensi dell’art.96 comma f del T.U. R.D. 25 luglio

1904, n. 523 la distanza minima per l’esecuzione di lavori di

costruzione, ricostruzione, ampliamento di fabbricati è fissata

inderogabilmente in metri dieci dal piede degli argini fluviali o

torrentizi ancorché intubati, incanalati o ingrottati al di sotto

di viabilità o opere di urbanizzazione viaria esistenti.

Art.2

(obbligo verifica sismica)

E’ fatto obbligo, prioritariamente a qualsiasi intervento di

ammodernamento impiantistico o strutturale su edifici ed

infrastrutture a destinazione strategica o rilevante come definite

ai sensi della D.G. regionale n.408/2003, di eseguire, a cura del

soggetto proprietario pubblico o privato le verifiche tecniche di

sicurezza sismica previste ai sensi dell’O.P.C.M. n.3274/2003.

Art.3

(limitazione altezza edifici frontistanti strade pubbliche)

In conformità a quanto previsto ai sensi del punto 7.2.2 del D.M.

del Ministero delle Infrastrutture del 14 gennaio 2008

“Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni”, si

introducono limitazioni all’altezza degli edifici in funzione

della larghezza stradale.

Per ciascun fronte dell’edificio verso strada, le norme di

attuazione del P.R.G. definiscono la distanza minima tra la

proiezione in pianta del fronte stesso ed il ciglio opposto della

strada con le modalità previste ai sensi del punto C.3 del D.M. 16

gennaio 1996 “Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche”

così come riportate nel seguito.

Quando un edificio, con qualsivoglia struttura sia costruito,

prospetta su spazi nei quali sono comprese o previste strade,

fermi restando i limiti fissati al punto C.2 del citato D.M., la

sua altezza H, per ciascun fronte dell'edificio verso strada,

Proponente: Dott.Ing. Leonardo SANTORO Report in progress – aggiornamento al 22 gennaio 2014

valutata con i criteri di cui al suddetto punto C.2., non può

superare i seguenti valori, espressi in metri:

per L 3 H = 3

per 3 < L 11 H = L

per L > 11 H = 11 + 3 (L – 11)

in cui con L viene indicata la minima distanza tra il contorno

dell'edificio e il ciglio opposto della strada,compresa la

carreggiata.

Agli effetti del presente punto deve intendersi:

a) per contorno dell'edificio la proiezione in pianta del fronte

dell'edificio stesso, escluse le sporgenze di cornici e balconi

aperti;

b) per strada l'area di uso pubblico aperta alla circolazione dei

pedoni e dei veicoli, nonché lo spazio inedificabile non cintato

aperto alla circolazione pedonale;

c) per ciglio la linea di limite della sede stradale o dello

spazio di cui al punto b);

d) per sede stradale la superficie formata dalla carreggiata,

dalle banchine e dai marciapiedi.

Negli edifici in angolo su strade di diversa larghezza è

consentito, nel fronte sulla strada più stretta e per uno

sviluppo, a partire dall'angolo, pari alla larghezza della strada

su cui prospetta, una altezza uguale a quella consentita dalla

strada più larga.

Art.4

(inedificabilità su sottosuoli S1 ed S2)

In assenza di studi microzonazione sismica redatti in conformità

agli “Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica” approvati

dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il

13/11/2008, è introdotto l’obbligo di inedificabilità assoluta su

sottosuoli classificati S1 o S2 ai sensi della tabella 3.2.III di

cui al punto 3.2.2. del D.M. D.M. del Ministero delle

Infrastrutture del 14 gennaio 2008 “Approvazione delle nuove norme

tecniche per le costruzioni” con particolare riferimento a terreni

suscettibili di liquefazione e/o di argille d’elevata sensitività

che possa comportare fenomeni di collasso del terreno.

Ing. Leonardo Santoro

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