La sentenza del Tar restituisce alla Loveral la gestione dei rifiuti a Milazzo

Raccolta rifiuti a Milazzo, si torna alla Loveral: l’ennesimo valzer condanna il servizio

Santi Cautela

Raccolta rifiuti a Milazzo, si torna alla Loveral: l’ennesimo valzer condanna il servizio

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lunedì 11 Febbraio 2019 - 23:13

Ennesimo rimpallo e passaggio di consegne tra le due ditte che si contendono da mesi la gestione dei rifiuti a Milazzo. Torna la Loveral dopo la sentenza del Tar di Catania

Succede ancora per la seconda volta. La partita di tennis tra Loveral e SuperEco ha prodotto l’ennesimo match point. Le due ditte che gestiscono i rifiuti a Milazzo da ormai un anno si alternano il servizio a colpi di gare e ricorsi in quella che è ormai una barzelletta.

La motivazione del Tar di Catania è alquanto strampalata: infatti, secondo i giudici amministrativi, la Super Eco ha consegnato i plichi della domanda con un minuto di ritardo. A nulla è servita la testimonianza di una dipendente comunale che aveva chiarito: “i responsabili della ditta erano negli uffici comunali già da tempo.”

Si ritorna alla Loveral che aveva mostrato tutte le sue criticità nella gestione della differenziata a Milazzo. Si ritorna quindi al “medioevo” della raccolta differenziata proprio ora che la ditta di Cassino aveva trovato la quadra con il servizio del porta-a-porta.

L’affaire differenziata si conferma essere la patata bollente di questa amministrazione, incapace di uscire dal pantano tragi-comico della gestione della stessa tra ricorsi, progetti scritti male e micro-gare d’appalto della durata di quattro mesi. Gli stessi giudici ravvisano inadempienze politiche.

Si legge nella sentenza che “Il Collegio rileva dall’esame degli atti che la condotta degli amministratori dell’Ente Locale appare in contrasto con i principi di buona amministrazione e di trasparenza, sembrando i ripetuti affidamenti disposti con ordinanze contingibili ed urgenti (n.191 del 29 dicembre 2018 e n.150 del 28 settembre 2018) e per periodi di tempo brevi e non cospicui, elusivi dell’obbligo di affidare l’appalto all’esito di una procedura aperta imposta dall’elevato valore del contratto e per un periodo idoneo ad assicurare la funzionalità e la regolare continuità del servizio.

Di conseguenza, visto l’art.1 co.32 bis della L.n.190/2012, va disposta la trasmissione di copia di tutti gli atti di causa e della presente sentenza all’Autorità Nazionale Anticorruzione per le determinazioni di sua competenza.”

Una vicenda che promette quindi nuovi e avvincenti sviluppi, i cittadini se ne facciano una ragione.

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