Tra i 22 articoli del Piano sono previste regole ben precise anche per le attività che possono ottenere autorizzazione ad operare
La concessione dei beni demaniali marittimi può essere rilasciata, oltre che per servizi pubblici e per servizi e attività portuali produttive, per l’esercizio delle seguenti attività (art.1 legge 29 ovembre 2005, n.15): gestione di stabilimenti balneari e di strutture relative ad attività sportive e ricreative; esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio; costruzione, assemblaggio, riparazione, rimessaggio anche multipiano, stazionamento, noleggio di imbarcazioni e natanti in genere, nonché l’esercizio di attività di porto a secco, cantieri nautici che possono svolgere le attività correlate alla nautica ed al
diporto, comprese commercio di beni, servizi e pezzi di ricambio
per imbarcazioni; esercizi diretti alla promozione e al commercio nel settore del
turismo, dell’artigianato, dello sport e delle attrezzature nautiche e
marittime; porti turistici, ormeggi, ripari, darsene in acqua o a secco, ovvero
ricoveri per le imbarcazioni e natanti da diporto.
Regole ben precise sono previste per gli stabilimenti balneari. Le nuove strutture devono essere provviste dei seguenti servizi e attrezzature: servizi igienici per i bagnanti, per un minimo di 3 di cui 1 per portatori di handicap; cabine spogliatoio, per un minimo pari al 10 % dei punti ombra (ombrelloni); docce al coperto per un minimo di 2; docce all’aperto per un minimo di 4, ad acqua fredda e senza
possibilità di uso di saponi; servizi per la sicurezza della balneazione: locale di primo
soccorso, deposito per attrezzature, locale tecnico, una passerella principale in doghe di legno appoggiate al suolo e collegate fra loro, percorsi per disabili; un gruppo di contenitori attrezzati per fornire un sistema di raccolta differenziata dei rifiuti.
Sono ammesse anche attività e attrezzature, complementari alla balneazione, quali: bar, ristorante, giochi, attrezzature sportive etc. La superficie da assentire in concessione non deve eccedere, in linea di massima, i 3.000 mq, e quella coperta non deve essere superiore al 10 % dell’area in concessione. Ove possono costituire
barriere visive, le strutture devono essere disposte in modo ortogonale alla linea di costa e non possono, in linea di massima, superare il 30% del fronte concessorio. Negli stabilimenti balneari dovrà essere posta una segnaletica, senza opere di fondazione, indicante l’ingresso, l’uscita, il nome ed il confine della concessione.

SI e poi le chi si occupa di far rispettare le regole? Paperoga?
Questi improvvisati bagnini dell’attivita’ balneare non se ne fregano niente, per loro e’ solo una copertura per fare davvero quello che gli rende e cioe’ mettere 3 casse spaccatimpani e vendere superalcolici a 10 euro ciascuno fino alle 5 del mattino, in barba a tutti gli onesti cittadini che si devono svegliare alle 7 anche ad Agosto e ben che gli vada devono dormire con le finestre chiuse e il condizionatore acceso. Senza scherzi, conosco gente che e’ costretta a dormire dai genitori nei mesi estivi, e tutto questo con il benestare delle autorita’.
Neanche in Uganda