La giunta approva la “nuova” delibera Atm che approda in commissione partecipate: Spa in sei mesi

La giunta approva la “nuova” delibera Atm che approda in commissione partecipate: Spa in sei mesi

ELENA DE PASQUALE

La giunta approva la “nuova” delibera Atm che approda in commissione partecipate: Spa in sei mesi

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martedì 18 Ottobre 2011 - 23:49

Secondo il nuovo schema predisposto dalla giunta che dovrà ottenere l’ok del consiglio comunale, la Spa sarà a maggioranza pubblica. La messa in liquidazione dovrebbe invece avvenire entro 15 e non più 20 mesi come inizialmente previsto. Ma non mancano le perplessità

Prima che si “consumi” il dibattito e la relativa votazione in consiglio comunale, passerà ancora del tempo. Nel frattempo però la delibera sul “Piano di riorganizzazione dei servizi di Mobilità urbana”, più semplicemente “delibera Atm”, esitata dalla giunta lo scorso 14 ottobre, ha fatto la sua prima apparizione in commissione partecipate. Seduti fra i banchi dell’aula consiliare di Palazzo Zanca “solo” l’assessore al ramo Melino Capone e il direttore generale dell’azienda Claudio Conte, nonostante gli inviti della commissione fossero stati rivolti anche ai rappresentanti contabili di Atm e amministrazione.

I consiglieri hanno ascoltato le principali novità contenute nella delibera che, lo ricordiamo (vedi correlato), ha di fatto “costretto” il sindaco Buzzanca ad un clamoroso dietrofront su alcuni aspetti considerati prioritari da civico consesso e sindacati. In primis la trasformazione dell’Atm da Azienda Speciale in Spa a maggioranza pubblica, come discusso anche in occasione della riunione sindacale tenutasi lo scorso 17 settembre presso la sede dell’Azienda, “concordando le procedure con la Regione Sicilia, Ente erogatore del contributo chilometrico gommato e ferrato”. Tale passaggio avverrà però prima, e non contemporaneamente, all’iter di messa in liquidazione. Il termine necessario per la “metamorfosi” è stato fissato in 180 giorni (ovvero sei mesi) dell’esecutività della delibera che, come detto, dovrà però superare l’esame in consiglio comunale. La successiva entrata di un partner privato, mediante bando pubblico, dovrà avvenire, così come previsto dall’art.115 del Testo Unico degli enti locale in materia di trasformazione di azienda speciali in Spa, entro i successivi due anni. Mantenuta la linea la messa in liquidazione, ma anche su questo fronte si registrano delle novità: l’iter, infatti, diversamente da quanto previsto nel precedente documento, dovrebbe avvenire entro 15 mesi sempre a partire “dall’esecutività della presente deliberazione”. Sul fronte occupazionale si prevede “il reimpiego del personale Atm nel rispetto delle normative vigenti”.

In commissione non sono però le “osservazioni” avanzate dai consiglieri che insieme al testo deliberativo aveva richiesto la presentazione di numerosi altri documenti contabili che non sono però stati allegati. Le principali perplessità sono state espresse in relazione ai tempi, sia per la costituzione della Spa, ovvero sei mesi, che a detta del presidente della commissione Pergolizzi potrebbe avvenire in meno tempo, sia per messa in liquidazione, (15 mesi anziché 20), considerati comunque eccessivi, perché la “palla” rischierebbe comunque di passare alla nuova amministrazione. Dubbi anche riguardo “la prevista esternalizzazione dei servizi di mobilità urbana e dei servizi correlati”, che per diversi consiglieri, con in testa lo stesso Pergolizzi, “stona” con la previsione di una gestione societaria a carattere prevalentemente pubblico.

Perplessità sono state però espresse anche riguardo il “parere” favorevole espresso dal Ragioniere Coglitore e dal dirigente Di Leo in ordine alla “regolarità contabile dell’azienda con riferimento agli obiettivi che si intendono raggiungere con il presente atto di risanamento”. Ciò, pur tenendo conto dei pareri (negativi) del Consiglio comunale concernenti i bilanci consuntivi degli esercizi precedenti, le osservazioni e le relazioni prodotte dal civico consesso sugli emendamenti gestionali e sui bilanci dell’esercizio 2009, che registra una perdita (aggiornata al 31/12/2009) di 19.966.011 milioni di euro: «Non si comprende – afferma Pergolizzi – come sia possibile esprimere posizione favorevole in merito “agli obiettivi”, quando invece si dovrebbe tenere conto dei numeri e della contabilità, che raccontano ben altra storia. E soprattutto non si capisce perché nella delibera vengano presi in considerazione solo i debiti dell’Azienda, senza alcun riferimento ai crediti che la stessa vanta nei confronti dell’amministrazione».

Nel corso della seduta il consigliere Saglimbeni ha rinnovato la proposta, così come precedentemente richiesto dai sindacati, di un nuovo tavolo di confronto fra i revisori di Comune e Atm, che possa permettere di fare chiarezza sulla contabilità di “controllore e controllato” . Ipotesi che all'assessore Capone, e non solo a lui, sembra tuttavia ben poco percorribile. Il prossimo passaggio previsto dovrebbe essere l’arrivo della delibera in commissione mobilità e successivamente in consiglio. Non sono però da escludere ulteriori tappe intermedie, nuovamente in in commissione partecipate. (ELENA DE PASQUALE)

3 commenti

  1. voglio proprio vedere chi sarà questo partner privato… perchè ci vuole coraggio!

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  2. rossetti mariano 19 Ottobre 2011 09:16

    Possono cercare tutte le solzioni possibili, ma se poi le autiste dell’ATM sfasciano i pochi mezzi che funzionano?

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  3. Per una più completa informazione si ritiene utile riportare, integralmente il contenuto dell’art. 115 citato nell’articolo che si commenta.
    Articolo 115
    Trasformazione delle aziende speciali in società’ per azioni
    1. I comuni, le province e gli altri enti locali possono, per atto unilaterale, trasformare le aziende speciali costituite ai sensi dell’articolo 113, lettera c), in società’ per azioni, di cui possono restare azionisti unici per un periodo comunque non superiore a due anni dalla trasformazione. Il capitale iniziale di tali società’ e’ determinato dalla deliberazione di trasformazione in misura non inferiore al fondo di dotazione ( inesistente nell’ATM, azienda di trasporto municipalizzata messimene) delle aziende speciali risultante dall’ultimo bilancio di esercizio ( il riferimento a quello relativo al penultimo esercizio relativo a quello dell’anno in corso -2009 -) non ancora) approvato ( dal consiglio comunale) e comunque in misura non inferiore all’importo minimo richiesto per la costituzione delle società’ medesime. L’eventuale residuo del patrimonio netto conferito e’ imputato a riserve e fondi, mantenendo ove possibile le denominazioni e le destinazioni previste nel bilancio delle aziende originarie. Le società’ conservano tutti i diritti e gli obblighi anteriori alla trasformazione e subentrano pertanto in tutti i rapporti attivi e passivi delle aziende originarie.
    2. La deliberazione di trasformazione tiene luogo di tutti gli adempimenti in materia di costituzione delle società’ previsti dalla normativa vigente, ferma l’applicazione delle disposizioni degli articoli 2330, commi terzo e quarto, e 2330-bis del codice civile.
    3. Ai fini della definitiva determinazione dei valori patrimoniali conferiti, entro tre mesi dalla costituzione delle società’, gli amministratori ( nel caso di riferimento deve intendersi il “Commissario straordinario) devono richiedere a un esperto designato dal presidente del tribunale una relazione giurata ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2343, primo comma, del codice civile, (che, per completezza, integralmente si riporta:
    ” Stima dei conferimenti di beni in natura e di crediti:
    Chi conferisce beni in natura o crediti ( la parte più consistente fa riferimento al Comune di Messina) deve presentare la relazione giurata di un esperto designato dal presidente del tribunale, contenente la descrizione dei beni o dei crediti conferiti, il valore a ciascuno di essi attribuito, i criteri di valutazione seguiti, nonché l’attestazione che il valore attribuito ( e la loro esigibilità) non è inferiore al valore nominale, aumentato dell’eventuale sopraprezzo, delle azioni emesse a fronte del conferimento. La relazione deve essere allegata all’atto costitutivo.
    . Entro sei mesi dal ricevimento di tale relazione gli amministratori e i sindaci determinano i valori definitivi di conferimento dopo avere controllato le valutazioni contenute nella relazione stessa e, se sussistono fondati motivi, aver proceduto alla revisione della stima. Fino a quando i valori di conferimento non sono stati determinati in via definitiva le azioni delle società’ sono inalienabili.
    4. Le società’ di cui al comma 1 possono essere costituite anche ai fini dell’applicazione delle norme di cui al decreto-legge 21 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474.
    5. Le partecipazioni nelle società’ di cui al comma 1 possono essere alienate anche ai fini e con le modalita’ di cui all’articolo 116.
    6. Il conferimento e l’assegnazione dei beni degli enti locali e delle aziende speciali alle società’ di cui al comma 1 sono esenti da imposizioni fiscali, dirette e indirette, statali e regionali.
    7. La deliberazione di cui al comma 1 può’ anche prevedere la scissione dell’Azienda, speciale e la destinazione a societè’ di nuova costituzione di un ramo aziendale di questa. Si applicano, in tal caso, per quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 del presente articolo, nonche’ agli articoli 2504-septies e 2504-decies del codice civile.

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