Ristoratori: diritto alla riduzione dell’affitto fino al mese di marzo 2021

Ristoratori: diritto alla riduzione dell’affitto fino al mese di marzo 2021

Vittorio Tumeo

Ristoratori: diritto alla riduzione dell’affitto fino al mese di marzo 2021

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martedì 27 Ottobre 2020 - 13:03

Lo dice la sesta sezione del Tribunale Civile di Roma; commento dell’avv. Leanza

Affitto ridotto per tutelare il ristoratore che si trova in difficoltà a causa della chiusura determinata dall’emergenza sanitaria da Covid-19. È quanto stabilito dalla sesta sezione del Tribunale Civile di Roma, secondo cui “Il gestore di un’attività di ristorazione ha diritto alla riduzione del canone di locazione, non soltanto per i mesi di marzo e aprile 2020, ma anche da giugno 2020 sino al mese di marzo 2021.

La citata riduzione rappresenta un idoneo strumento per tutelare la posizione del titolare della attività di ristorazione in oggettiva difficoltà economica cagionata dall’emergenza sanitaria dovuta al coronavirus a fronte della quale si è registrata una scarsa flessibilità da parte del proprietario dell’immobile..”.

Una vittoria significativa e di fondamentale importanza per i ristoratori, destinata a fare scuola e che guarda ad una delle fasce che maggiormente hanno incassato il colpo dell’altra faccia del virus, quella economica, come fa rilevare l’avvocato Calogero Leanza: “Finalmente la giurisprudenza di merito guarda alle istanze delle categorie più duramente colpite dalla crisi economica conseguente a questa emergenza pandemica”.

Una riflessione, quella portata all’attenzione dal giovane avvocato, che risulta quanto mai rilevante, alla luce dei contenuti che il nuovo d.p.c.m. del 26 ottobre, in vigore fino al 24 novembre, ha portato con riferimento, nello specifico, alla chiusura alle ore 18 – tra gli altri – di ristoranti appunto, bar e gelaterie, consentendo tuttavia l’attività di asporto. È accaduto così che gli operatori del settore della ristorazione si sono trovati a fare i conti anche con il pagamento dei canoni di locazione delle botteghe, talvolta elevatissimi e insostendibili. “È importante allora – afferma Leanza – che le regole in materia di equità contrattuale, e, segnatamente, in tema di eccessiva onerosità della prestazione, trovino piena e completa applicazione in tali delicate situazioni in cui diviene fondamentale tutelare i conduttori di immobili adibiti ad uso commerciale”.

Vittorio Tumeo

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