Il Tar annulla la proroga di un anno del mandato di Tomasello e degli altri organi elettivi

Il Tar annulla la proroga di un anno del mandato di Tomasello e degli altri organi elettivi

Il Tar annulla la proroga di un anno del mandato di Tomasello e degli altri organi elettivi

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sabato 29 Ottobre 2011 - 12:31

La sezione di Catania ha accolto il ricorso presentato da 32 professori e ricercatori dell’Ateneo peloritano , giudicando nulli gli atti relativi alla modifica dell’articolo 57 e all’ inserimento dell’art.57 bis

Una nuova sentenza scuote l’Università di Messina. Stavolta il fronte non è penale ma amministrativo e riguarda la discussa modifica/integrazione dello Statuto d’Ateneo. Il Tar di Catania ha accolto il ricorso presentato da una trentina di professori ordinari e ricercatori dell’Ateneo peloritano, giudicando nulli gli atti relativi alla modifica dell’articolo 57 e all’ inserimento dell’art.57 bis , con cui Senato accademico e Cda avevano concesso, più di un anno e mezzo fa, la proroga di 12 mesi al mandato del rettore Francesco Tomasello e di quello di tutti gli organi elettivi (vedi articoli correlati). Nel ricorso – spiega l’avvocato Librizzi – si chiedeva l’annullamento della modifica attuata agli articolo 57 e 57 bis dello Statuto d’Ateneo per una serie di censure, tutte accolte dal Collegio giudicante.
Innanzitutto, «i provvedimenti impugnati, prorogando di un anno le cariche in corso, impedivano ai 32 ricorrenti – titolari del diritto all’elettorale attivo e passivo per l’elezione delle varie cariche accademiche – di esercitare entrambi i diritti elettorali, ledendo pertanto una situazione soggettiva meritevole di tutela, in quanto incidente sul loro stato giuridico, e limitando la sfera delle loro attribuzioni» . In secondo luogo, i provvedimenti impugnati sono stati deliberati alla presenza e con il voto dei rappresentanti degli studenti il cui mandato era già scaduto ,rendendo illegittima la composizione del Senato accademico e del Consiglio d’amministrazione. Il Collegio giudicante ha poi riconosciuto, come sollecitato dai ricorrenti, un «palese conflitto di interesse» sottolineando che «tutti i componenti del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione che, rispettivamente, hanno approvato e reso parere sulla proposta di modifica dell’art. 57 e sull’inserimento dell’art. 57 bis dello Statuto avrebbero dovuto astenersi dal deliberare, perché in oggettivo e palese conflitto di interesse, a norma degli artt. 6 del D.P.R. del 28 novembre 2000 e 51 del c.p.c., secondo cui ha l’obbligo di astenersi colui che “ha interesse nella causa o in altro vertente su identica questione di diritto”». Il TAR ha ritenuto «fondati anche i motivi di censura con i quali si deducono “Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 33 e 48 della Costituzione. Violazione e falsa applicazione del principio democratico. Eccesso di potere sotto il profilo della palese ingiustizia. Difetto di motivazione. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 preleggi».
I ricorrenti avevano inoltre sottolineano che la modifica statutaria in questione ha efficacia retroattiva sui mandati in corso di svolgimento, molti dei quali iniziati ben tre anni prima e ormai prossimi alla definitiva scadenza (per cumulo di rinnovi) e la tesi è stata pienamente condivisa dal Tar , secondo cui «se è possibile per la legge derogare al principio di irretroattività ex art. 11 delle preleggi, non lo è in nessun caso per una fonte di natura formalmente amministrativa, ma sostanzialmente regolamentare quale è uno statuto di Ateneo (cfr. Consiglio di Stato-Sezione VI, nn. 416/2004 e 973/2004).L’originaria norma dello statuto, poi modificata, aveva fatto sorgere nei ricorrenti l’aspettativa, giuridicamente qualificata, della durata predeterminata e certa del mandato. La modifica retroattiva ha travolto tale illegittima aspettativa senza che sia possibile percepire alcun interesse pubblico meritevole di tutela per giustificare la lesione della posizione soggettiva dei ricorrenti».
Con sentenza 29 ottobre 2911 n. 2586 il Tar ha, quindi, accolto il ricorso presentato dai seguenti dipendenti dell’Università di Messina:i Giuseppe Buttà, Massimo Basile, Dario Caroniti, Mario Calogero, Carmela Panella, Luigi Hyerace, Giovanni Cupaiolo, Luigi Giuseppe Angiò, Mario Gattuso, Concetta De Stefano, Silvio Sammartano, Maria Marcella Tripodo, Alessandro De Robertis, Giuseppe Bruno, Antonella Arena, Grazia Calogero, Giovanni Galli, Raffaele Tommasini, Carlo Mazzù, Elena La Rosa, Domenica Mazzù, Marcello Saija, Concetta Parrinello, Rosaria Maria Domianello, Paolo Vittorio Giaquinta, Lucia Risicato, Guido Signorino, Roberto Dattola, Alice Baradello, Giovanni Tuccari, Giuseppe Giuffrè, Antonio Puliafito

4 commenti

  1. E quindi quali scenari si aprono per la povera Università (devastata da Tommy e Company)……

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  2. ma se viene annullata la proroga ,tutti gli atti compiuti da questo ” abusivo sono Nulli? allora paga ,COSTUI,lo scempio dell’universita’ o pagano i soliti fessi?

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  3. Con questa sentenza, che suppongo definitiva ed esecutiva, cosa accadrà? significa che il rettore ha proseguito nel suo mandato in modo abusivo e irrispettoso dei diritti altrui, come si evince nelle motivazioni della sentenza?
    bah…… chiedo lumi

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  4. dovrebbero andare via a calci nel sedere e invece usufruiscono di proroghe… senza parole…

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