Scuola, legge 104: sentenza a Messina amplia i benefici

Scuola, legge 104: sentenza a Messina amplia i benefici

Alessandra Serio

Scuola, legge 104: sentenza a Messina amplia i benefici

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lunedì 01 Giugno 2020 - 07:30

Tribunale del lavoro di Messina, in sentenza a favore di dirigente scolastica, stabilisce che i benefici della legge 104 valgono anche all'interno dello stesso comune

I benefici della legge 104 valgono anche all’interno dello stesso comune. Lo dice il Tribunale del Lavoro di Messina che, dando ragione al reclamo dell’avvocato Gaetano Mercadante per conto di una dirigente scolastica, ha sovvertito i criteri sin qui adoperati per trasferimenti e scorrimenti di graduatorie nella scuola.

La dirigente scolastica era assegnata ad un istituto di centro città che ha 13 plessi in vati punti cittadini. Portatrice di handicap e per questo godendo dei benefici della legge 104 del 1992, la dirigente ha chiesto il trasferimento ad un altro istituto con meno sedi distaccate e più vicino casa.

Ma l’Ufficio Scolastico Regionale ha detto no: prima di lei c’erano le dirigi genti scolastiche in scadenza di contratto e comunque la legge 104 non vale all’interno dello stesso comune, così come stabilito da circolari dello stesso Ufficio.

La dirigente si è quindi rivolta al giudice con procedimento d’urgenza, che in prima battuta ha dato ragione all’URS: non c’era l’urgenza perché le funzioni della dirigente sono tutte delegabili e quindi non era necessaria la sua presenza in tutti i plessi dell’istituto. Il giudice – dottoressa Bonazinga – ha condannato la dirigente al pagamento di 1850 euro ciascuno a favore dell’Ufficio Regionale e delle tre dirigenti scolastiche che erano state assegnate alle sedi di Messina che lei chiedeva.

“In effetti la giurisprudenza prevalente ritiene che i benefici della 104 possano essere stemperati dall’amministrazione, perché la stessa legge dice che il trasferimento deve essere concesso “ove possibile”, compatibilmente alle esigenze dell’amministrazione”, spiega l’avvocato Mercadante, che ha proposto reclamo contro la sentenza ottenendo la vittoria. Il Tribunale ha infatti stabilito che il diritto di cui alla Legge 104 deve essere fatto valere e deve essere dato il trasferimento prima di esaminare le domande per le altre sedi libere, anche se la dirigente aveva chiesto prima una sede nel Comune.

Il legale ha sostenuto che quell’ove possibile” nel loro caso non poteva valere, perché le esigenze dell’amministrazione non c’erano, essendo indifferente collocare una o un’altra dirigente – purché in possesso di uguali titoli ed in grado di garantire il funzionamento efficiente della scuola. Inoltre, ha argomentato l’avvocato Mercadante, il diritto di cui alla legge 104 è diritto fondamentale della persona, strettamente connesso alla salute, tutelata in Costituzione, e che le funzioni del dirigente non sono delegabili perché assume in prima persona responsabilità, vigilanza e controllo sull’attività scolastica.

Il Collegio del Tribunale Lavoro ha accolto il reclamo, sostanzialmente affermando che i diritti di cui alla Legge 104 possono essere limitati con circolari delle amministrazioni, stabilendo delle gerarchie nei trasferimenti e delle fasi in cui hanno la precedenza i dirigenti in scadenza di incarico, ma non tanto da vanificare la 104 stessa. Poiché la dirigente aveva chiesto di essere assegnata comunque a qualsiasi scuola superiore nel Comune di Messina, dopo avere sistemato quelle in scadenza di incarico, l’Ufficio Scolastico Regionale doveva dare il trasferimento alla mia cliente perché c’erano sedi libere nel Comune di Messina. Quindi, prima di dare queste sedi secondo le ulteriori domande, l’Ufficio doveva dare il trasferimento alla dirigente.

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