Super green pass sullo Stretto, la riflessione: "Questione di interpretazione, è sempre stato illegittimo"

Super green pass sullo Stretto, la riflessione: “Questione di interpretazione, è sempre stato illegittimo”

Redazione

Super green pass sullo Stretto, la riflessione: “Questione di interpretazione, è sempre stato illegittimo”

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venerdì 21 Gennaio 2022 - 07:24

L'intervento dell'avvocato Famà sulla questione super green pass per i trasporti sullo Stretto di Messina

Riceviamo e pubblichiamo l’interessante riflessione giuridica dell’avvocato messinese Fabio Famà, sul super green pass per i trasporti sullo Stretto.

La presente riflessione ha origine dalla necessità di far chiarezza in merito alla disciplina emergenziale introdotta con il con il decreto legge n. 229, del 29 dicembre 2021, che, come noto, ha esteso il super green pass anche ai mezzi di trasporto e ad altre attività per cui era prima sufficiente il solo green pass base.

Chiaro come tale illogica ed illegittima scelta avrebbe impedito a coloro che vivono in piccole isole ed hanno scelto di non sottoporsi al vaccino, di usufruire di servizi essenziali (scuole, ospedali ecc.), per tale ragione, con successiva ordinanza del ministero della salute del 9/1/2022, sono state introdotte delle deroghe all’obbligo di essere muniti di super green pass per l’utilizzo dei mezzi di trasporto che svolgono un servizio pubblico, tra questi, i traghetti che consentono il collegamento con le isole.

La predetta ordinanza del Ministro della salute del 9/1/2022, tuttavia, è stata applicata solo alle isole minori, non  alla Sicilia, dalla quale non è possibile uscire per alcun motivo senza super green pass.l susseguirsi di DPCM, Decreti Legge ed ordinanze, in presenza di un evidente sonno della ragione, ha generato un mostro.

Tuttavia, una attenta lettura dell’ordinanza del Ministero della Salute del 9/1/2022, impedirebbe il blocco dei transiti sullo stretto, quantomeno per ragioni di salute o studio, pur residuando numerose altre criticità.

Detta ordinanza del Ministero della Salute, per ciò che interessa, all’art. 1, dispone che “a decorrere dal 10 gennaio 2022 e fino al 10 febbraio 2022, l’accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico per gli spostamenti da e per le isole di cui all’allegato A della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e successive modificazioni, ovvero da e per le isole lagunari e lacustri, per documentati motivi di salute e di frequenza, per gli studenti di eta’ pari o superiore ai dodici anni, dei corsi di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado, e’ consentito anche ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’art. 9, comma 2, lettera c) del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e successive modificazioni.

Tanto premesso, giova soffermarsi su quello che appare il nodo da sciogliere, cercando di interpretare in conformità alla Carta Costituzionale l’art 2, comma 2, della predetta ordinanza ministeriale, che così recita: “le disposizioni della presente ordinanza si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano”.

Detto art 2, comma 2, quindi, dovrebbe essere inteso nel senso che, “ per documentati motivi di salute e di frequenza, per gli studenti di eta’ pari o superiore ai dodici anni, dei corsi di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado,” sono possibili gli spostamenti attraverso il servizio di trasporto marittimo sullo Stretto di Messina ai cittadini muniti di green pass base, ottenibile a seguito di test covid 19 negativo.

Tale lettura della norma, appare imposta dalla necessità di fornirne una interpretazione conforme alla Costituzione.

Nonostante ciò, i fatti smentiscono quanto esposto, poiché sembra che l’amministrazione dia un diverso significato all’art. 2, comma 2 dell’ordinanza ministeriale, vietando il transito sullo stretto anche a coloro che necessitano di cure urgenti fuori regione e non siano in possesso del super green pass.

Chiarito, si spera, tale nodo interpretativo, creato dalla incapacità dell’amministrazione centrale di dare giuste direttive applicative dell’ordinanza del 9/1/2022, sia consentito evocare un grande assente nell’ordinanza ministeriale e nel decreto legge impositivo del green pass rafforzato, “il rientro al domicilio” dei cittadini residenti nelle isole e non dotati del super green pass.

È noto il recente caso del commerciante palermitano che ha potuto fare rientro a casa, attraversando lo stretto munito di green pass base, solo a seguito dell’emissione di un provvedimento cautelare da parte del Tribunale.

Tali regole illiberali finiscono, quindi, per mettere in dubbio persino la legittimità del rientro a casa di un cittadino, della quale nessuno avrebbe mai dubitato in una Repubblica dotata di una Costituzione rigida.

In perfetta sintonia con l’illogicità delle scelte governative, il D.L. n. 229, del 29/12/2021, prevede che anche i soggetti non obbligati ex lege al vaccino, possano fruire dei mezzi di trasporto pubblico solo con il green pass rafforzato.

Se è vero che l’atto politico è libero nei fini, tali finalità devono essere perseguite dal Legislatore con mezzi idonei, senza sacrificare inutilmente beni di pari rango costituzionale.

In altri termini, imporre il green pass rafforzato per l’utilizzo di mezzi di trasporto pubblico a soggetti non obbligati al vaccino ex lege, espone il cittadino ad una arbitraria ed inutile compressione dei diritti fondamentali, poiché al fine di salvaguardare la salute pubblica, sarebbe sufficiente l’effettuazione di tampone covid-19 prima dell’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico.

Una tale previsione si pone in evidente contrasto con i principi costituzionali di ragionevolezza e proporzionalità. Se storicamente ogni attribuzione di potere è spesso degenerata in abuso, pare di essere ben oltre l’abuso, diretti verso uno scardinamento dell’ordine costituzionale.

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