La rubrica a cura di Confedilizia Messina. Case, immobili e condominio in pillole
La rubrica a cura di Confedilizia Messina. Case, immobili e condominio in pillole.
Il Parlamento europeo approva una risoluzione sulla crisi abitativa
Il Parlamento europeo ha approvato a Strasburgo, il 10 settembre scorso, una risoluzione sul ruolo degli investimenti della politica di coesione per affrontare l’attuale crisi abitativa. Il documento sottolinea che la politica della casa rimane competenza degli Stati membri, ma è influenzata dal quadro legislativo e normativo europeo, in particolare in materia di efficienza energetica, sostenibilità ambientale, concorrenza e aiuti di Stato. Nel testo si richiama il riconoscimento della proprietà privata sancito dall’articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Ue e si osserva come, tra il 2010 e il 2023, in Europa siano aumentati i costi di costruzione delle nuove abitazioni, i tassi dei mutui, gli acquisti di immobili a fini di investimento e il ricorso agli affitti a breve termine. Secondo la risoluzione, l’Ue attraversa una grave crisi abitativa, pur con differenze territoriali: le difficoltà sono più marcate nelle aree urbane e industriali, mentre risultano meno colpite le zone interne e rurali. Tra le indicazioni rivolte agli Stati membri figura la possibilità di introdurre incentivi fiscali per i proprietari che concedono in locazione immobili a giovani e famiglie con contratti a lungo termine, mentre si raccomanda di escludere dal sostegno gli investitori che operano con logiche speculative di breve periodo. Al link che segue è possibile visionare il testo della risoluzione. https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-10-2025-0187_IT.pdf
Il conduttore che continua ad usufruire dell’immobile nonostante i vizi, può sospendere il pagamento del canone?
L’art. 1460 c.c. recita: “Nei contratti con prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti puo’ rifiutarsi di adempiere alla sua obbligazione, se l’altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente alla propria, salvo che termini diversi per l’adempimento siano stati stabiliti dalle parti o risultino dalla natura del contratto”. Tale norma postula la proporzionalità tra i rispettivi inadempimenti, da valutare non in rapporto alla rappresentazione soggettiva che le parti se ne facciano, ma in relazione alla oggettiva proporzione degli inadempimenti stessi, riguardata con riferimento all’intero equilibrio del contratto ed alla buona fede; ne consegue che il conduttore, qualora abbia continuato a godere dell’immobile, per quanto lo stesso presentasse vizi, non può sospendere l’intera sua prestazione consistente nel pagamento del canone di locazione, perché così mancherebbe la proporzionalità tra i rispettivi inadempimenti, potendo giustificarsi soltanto una riduzione del canone proporzionata all’entità del mancato godimento, applicandosi, per analogia, i princìpi dettati dall’art. 1584 del codice civile (in questo senso anche Tribunale Napoli, sez. IX, 30/09/2024, n. 8288).
L’amministratore ha specifici obblighi di controllo e verifica dei lavori di manutenzione straordinaria dell’edificio?
Qualora l’assemblea condominiale dia mandato all’amministratore di stipulare in nome e per conto del condominio un contratto d’appalto per la manutenzione straordinaria dell’edificio e tale incarico attribuisca al medesimo amministratore anche un compenso aggiuntivo per la suddetta attività straordinaria da svolgersi, i poteri di rappresentanza dello stesso amministratore e le sue conseguenti responsabilità, ex artt. 1129, 1130 e 1131 c.c., riguardano l’assunzione della difesa dei comuni interessi dei condòmini, e quindi l’esercizio di tutte le facoltà e l’adempimento di tutti gli obblighi, anche di controllo, finalizzati a che la tutela degli interessi condominiali nei rapporti con l’appaltatore risulti effettiva e completa (in questo senso anche Cassazione civile, sez. II, 17/06/2025, n. 16290). (da Confedilizia Notizie)
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