Transizione energetica nell'edilizia, gli sportelli unici targati Ue

Transizione energetica nell’edilizia, gli sportelli unici targati Ue

Autore Esterno

Transizione energetica nell’edilizia, gli sportelli unici targati Ue

domenica 17 Maggio 2026 - 19:03

Case, immobili e condominio in pillole. La rubrica di Confedilizia Messina

La casa europea e la sfida della semplificazione: gli sportelli unici nella raccomandazione (UE) 2026/536 tra accompagnamento e complessità

C’è un paradosso, neanche troppo nascosto, nelle politiche energetiche europee. Da una parte, l’ambizione di trasformare il continente nel primo spazio a emissioni zero. Dall’altra, la realtà concreta delle nostre case: vecchie, inefficienti, spesso difficili da ristrutturare e, soprattutto, immerse in una burocrazia che scoraggia anche i più motivati. È qui che entra in scena una figura nuova, quasi burocraticamente salvifica: lo “sportello unico”. Il nome è rassicurante. Evoca ordine, semplificazione, persino una certa idea di Stato amico. Ma dietro questa etichetta si nasconde una verità più complessa, che la raccomandazione (UE) 2026/536 della Commissione mette nero su bianco: il problema non è solo la mancanza di incentivi, ma la struttura stessa del sistema, frammentata e difficile da attraversare. Per anni si è pensato che bastassero incentivi, agevolazioni fiscali, campagne informative. Si è immaginato che  il cittadino, opportunamente stimolato, si sarebbe trasformato in un piccolo imprenditore della transizione ecologica. Non è andata così. La realtà, come riconosce esplicitamente la raccomandazione europea 2026/536, è fatta di ostacoli molto concreti: la complessità tecnica e amministrativa, la difficoltà di accesso ai finanziamenti, la mancanza di competenze e informazioni, i costi iniziali elevati e, soprattutto, l’assenza di coordinamento tra i molti attori coinvolti. È una giungla nella quale si muovono architetti, banche, imprese ed enti pubblici, ciascuno con logiche proprie e raramente allineate. Non a caso, l’Unione europea sottolinea che il problema non è la carenza di operatori, ma il fatto che non lavorino insieme in modo coerente.

Gli sportelli unici nascono proprio da questa consapevolezza. La raccomandazione Ue li individua come uno strumento centrale per attivare la domanda di ristrutturazioni energetiche e accompagnare cittadini e imprese lungo tutto il processo. L’idea è semplice solo in apparenza: creare un punto di accesso, fisico o digitale, in cui il cittadino possa trovare un percorso completo, dall’idea iniziale fino al finanziamento e alla realizzazione dei lavori. Non più soltanto informazione, ma un insieme integrato di servizi che comprendono consulenza tecnica, supporto amministrativo, orientamento finanziario e, nei casi più avanzati, anche coordinamento degli interventi. In sostanza, una regia capace di trasformare un sistema disperso in un processo leggibile. È qui che emerge la dimensione più interessante e più politica della questione. Gli sportelli unici non sono semplicemente un servizio in più, ma uno strumento strategico per rendere possibile la transizione energetica. Servono ad aumentare il numero e la qualità delle ristrutturazioni, a mobilitare investimenti pubblici e privati, a ridurre i costi energetici e a rafforzare la competitività. Ma soprattutto servono a colmare un vuoto meno visibile, quello della fiducia. Senza fiducia nei professionisti, nelle istituzioni e nei risultati, difficilmente i cittadini intraprenderanno interventi complessi e costosi. In questo senso, gli sportelli unici funzionano anche come dispositivi di fiducia, prima ancora che come strumenti tecnici. Proprio questa centralità apre però un nodo delicato. Man mano che lo sportello evolve, passando dalla semplice consulenza a forme più operative di accompagnamento o addirittura di gestione degli interventi, entra progressivamente in ambiti tradizionalmente riservati al mercato. La stessa raccomandazione riconosce che esistono diversi livelli di intervento, da modelli basati sull’informazione fino a modelli in cui lo sportello assume un ruolo attivo nel progetto e nella sua realizzazione.

È qui che emergono interrogativi inevitabili su chi garantisca l’imparzialità, su dove si collochi il confine tra interesse pubblico e interesse economico e su come evitare distorsioni. È una linea sottile, e su quella linea si gioca gran parte della credibilità dell’intero impianto. Al fondo, però, il cambiamento più rilevante è un altro. La raccomandazione segna il passaggio da una logica basata sugli incentivi a una logica basata sull’accompagnamento. Per anni si è pensato che bastasse rendere conveniente la ristrutturazione. Oggi si riconosce che non è così, perché il problema non è solo economico, ma anche cognitivo, organizzativo e psicologico. Accompagnare significa ridurre la complessità, guidare le scelte, coordinare gli attori e sostenere il cittadino lungo tutto il percorso. 

Vendita dell’appartamento locato e disdetta del conduttore: il nuovo proprietario può avvalersene?

Nel caso di vendita di cosa locata il nuovo proprietario subentra nella medesima posizione giuridica dell’originario proprietario cedente locatore. Pertanto, laddove il contratto sia cessato di diritto per intimata disdetta del contratto medesimo alla scadenza, l’acquirente subentra anche nel diritto di credito alla restituzione dell’immobile già maturato in capo al locatore-proprietario cedente.

Assemblea, verbale che non specifica i partecipanti che hanno approvato: la delibera è valida?

In tema di assemblea di condominio, anche se il relativo verbale dovrebbe contenere l’elenco nominativo dei condòmini intervenuti, indicando assenti e dissenzienti, nonché il valore delle rispettive quote, la mancanza di tale indicazione non incide sulla validità della delibera ove a tale incompletezza possa rimediarsi mediante un diverso controllo della regolarità del procedimento. Da ciò consegue che non è annullabile la deliberazione il cui verbale, ancorché non riporti l’indicazione nominativa dei condòmini che hanno votato a favore, contenga l’elenco di tutti i condòmini presenti, con i relativi millesimi e rechi, altresì, l’indicazione nominativa di quelli che si sono astenuti e di quelli che hanno votato contro, nonché del valore complessivo delle rispettive quote millesimali, consentendo tali dati di stabilire con sicurezza, per differenza, quanti e quali condòmini hanno espresso voto favorevole, nonché di verificare che la deliberazione assunta abbia superato il quorum richiesto dall’art. 1136 cod. civ. Pertanto, il verbale dell’assemblea di condominio, ai fini della verifica dei quorum prescritti dall’art. 1136 cod. civ., rimane comunque valido ove, pur riportando l’indicazione nominativa dei soli partecipanti astenuti o che abbiano votato contro, consenta di stabilire per differenza coloro che hanno votato a favore (cfr., in punto, anche Cassazione civile sez. II, 19 gennaio 2026, n. 1108).(da Confedilizia Notizie)

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