Non tutti sanno che: le persone non abbienti possono richiedere la nomina di un avvocato e la sua assistenza a spese dello Stato.

Non tutti sanno che: le persone non abbienti possono richiedere la nomina di un avvocato e la sua assistenza a spese dello Stato.

Non tutti sanno che: le persone non abbienti possono richiedere la nomina di un avvocato e la sua assistenza a spese dello Stato.

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martedì 05 Maggio 2009 - 11:10

Limite di reddito per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato elevato ad euro 10.628,16.

Anche le persone non abbienti possono richiedere la nomina di un avvocato e la sua assistenza a spese dello Stato, usufruendo dell’istituto del Patrocinio a spese dello Stato (P.S.S.).(artt. dal 74 al 141 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia – D.P.R. 30/05/2002, n. 115). Purtroppo, la legge sul gratuito patrocinio, non sono in molti a conoscerla, cio’ comporta la sofferta rinuncia a difendersi da parte di tanti cittadini poco informati, rinunciano di fatto al sacro santo diritto di difendersi proprio a causa delle gravi condizioni economiche in cui versano. Spero che la presente serva a qualcuno per documentarsi e ello stesso tempo aiuti a divulgare una legge tanto importante ma poco conosciuta.

IL Limite di reddito per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato elevato ad euro 10.628,16.

Con il Decreto 20 gennaio 2009 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale 27 marzo 2009, n. 72) il Ministro della Giustizia ha disposto l’adeguamento del limite di reddito per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato all’aumento dell’indice Istat dei prezzi al consumo, elevandolo così da euro 9.723,84 ad euro 10.628,16.

Da oggi, quindi, sarà possibile chiedere l’ammissione al beneficio del patrocinio statale se si ha un reddito uguale od inferiore ad euro 10.628,16.

Resta da comprendere (nel decreto non se ne fa menzione) se sia opportuno adeguare all’indice Istat anche l’aumento previsto dell’art.92 del T.U. e pari ad €.1032.91.

Cos’é il patrocinio a spese dello Stato (P.S.S.)

Al fine di essere rappresentate in giudizio sia per agire che per difendersi, le persone non abbienti possono richiedere la nomina di un avvocato e la sua assistenza a spese dello Stato, usufruendo dell’istituto del Patrocinio a spese dello Stato (P.S.S.).(artt. dal 74 al 141 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia – D.P.R. 30/05/2002, n. 115).A quali condizioni di reddito può essere richiestoPer essere ammessi al Patrocinio a spese dello Stato è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a euro 9.723,84.Se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante.Eccezione: si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.Nel solo ambito dei procedimenti penali, la regola che impone la somma di tutti i redditi prodotti dai componenti della famiglia è contemperata dalla previsione di un aumento del limite di reddito che, a norma dell’art.92 del T.U., è elevato ad euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi. Qualche esempio di ammissione al P.S.S.:1. Puoi accedere al P.S.S. se vivi in un nucleo familiare di 4 persone con reddito non superiore ad €.13.855,48; 2. Puoi accedere al P.S.S. se vivi in un nucleo familiare di 3 persone con reddito non superiore ad €.11.789,66; 3. Puoi accedere al P.S.S. se vivi in un nucleo familiare di 2 persone con reddito non superiore ad €.10.756,75; Chi può richiedere l’ammissione in ambito penale.

Sono ammessi al patrocinio a spese dello Stato:- i cittadini italiani;- gli stranieri e gli apolidi residenti nello Stato;- indagato, imputato, condannato, offeso dal reato, danneggiato che intendano costituirsi parte civile, responsabile civile o civilmente obbligato per l’ammenda;- da chi (offeso dal reato – danneggiato) intenda esercitare azione civile per risarcimento del danno e restituzioni derivanti da reato. (Parte civile)L’ammissione può essere richiesta (e se concessa è valida) per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure derivante ed incidentali, comunque connesse, salvo nella fase dell’esecuzione, nel procedimento di revisione, nei processi di revocazione e opposizione di terzo, nei processi relativi all’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o per quelli di competenza del tribunale di Sorveglianza (in questi casi occorre presentare autonoma richiesta di ammissione al beneficio).

Dove si presenta la domanda di ammissione in ambito penale.

La domanda per l’ammissione al P.S.S. è presentata dall’interessato o dal suo legale di fiducia Presso l’Ufficio del magistrato davanti al quale pende il processo e quindi:- alla cancelleria del G.I.P., (non al Pubblico Ministero) se il procedimento è nella fase delle indagini preliminari;- alla cancelleria del giudice che procede, se il procedimento è nella fase successiva; (es.:Giudice di Pace, Giudice Monocratico, Giudice Collegiale)- alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, se il procedimento è davanti alla Corte di Cassazione.Attenzione! La domanda di ammissione al P.S.S. può anche essere redatta congiuntamente dal proprio avvocato di fiducia che, prima di depositarla non dovrà dimenticare di autenticare la firma del proprio assistito.In questo caso sarà opportuno che l’avvocato nominato depositi unitamente all’istanza di ammissione al P.S.S. (ed agli altri documenti di cui si dirà in seguito):- una copia del documento di identità dell’interessato;- una copia del codice fiscale dell’interessato;- la nomina sottoscritta dal suo assistito del difensore. Modalità di presentazione della domanda presso gli Uffici giudiziari

La domanda deve essere presentata personalmente dall’interessato con allegata fotocopia di un documento di identità valido, oppure può essere presentata dal difensore che dovrà autenticare la firma di chi sottoscrive la domanda.Può, inoltre, essere presentata dal difensore direttamente in udienza (anche in questo caso il difensore dovrà autenticare la firma di chi sottoscrive la domanda).Potrà anche essere inviata a mezzo raccomandata a.r. con allegata fotocopia di un documento di identità valido del richiedente.La domanda, sottoscritta dall’interessato, va presentata in carta semplice e deve indicare:- la richiesta di ammissione al patrocinio;- le generalità anagrafiche e codice fiscale del richiedente e dei componenti il suo nucleo familiare;- l’attestazione dei redditi percepiti l’anno precedente alla domanda (autocertificazione);- l’impegno a comunicare le eventuali variazioni di reddito rilevanti ai fini dell’ammissione al beneficio.Se il richiedente è detenuto, la domanda può essere presentata al direttore dell’istituto carcerario;se è agli arresti domiciliari o sottoposto a misura di sicurezza ad un ufficiale di polizia giudiziaria.Questi soggetti ne curano la trasmissione al magistrato che procede;se il richiedente è straniero (extracomunitario), per i redditi prodotti all’estero, la domanda deve essere accompagnata da una certificazione dell’autorità consolare competente che attesti la verità di quanto dichiarato nella domanda (in caso di impossibilità, quest’ultima può essere sostituita da autocertificazione).Se l’interessato straniero è detenuto, internato per esecuzione di misura di sicurezza, in stato di arresto o di detenzione domiciliare, la certificazione consolare può essere prodotta entro venti giorni dalla data di presentazione dell’istanza, dal difensore o da un componente della famiglia dell’interessato (oppure sostituita da autocertificazione).ATTENZIONE:Purtroppo molti Giudici rigettano con estrema facilità le istanze di ammissione al P.S.S. motivandole spesso con la carenza di documentazione. (qui in allegato un esempio concreto)Ciò è alquanto singolare, atteso che la normativa reputa sufficiente l’autocertificazione del dichiarante (italiano, comunitario ed extracomunitario), non richiedendo alcun tipo di documentazione attestante il reddito del richiedente.La ratio dell’autocertificazione è chiara: accelerare la procedura di ammissione al P.S.S., atteso che le autocertificazioni del cittadino vengono sempre e comunque verificate successivamente. Questo cattivo costume spesso mette in seria difficoltà proprio la fascia più debole dei cittadini che, vistasi ingiustamente rigettata la richiesta di ammissione al P.S.S., spesso decide di rinunciare al diritto alla difesa.Vero è che si può sempre fare un ricorso (vedasi pagine successive) ma è altresì vero che ciò comporta un notevole dispendio di tempo che incide pesantemente sull’esito del processo per cui si è chiesta l’ammissione al P.S.S.Per ridurre i rischi legati a questo malcostume, è preferibile allegare (o far allegare al proprio avvocato) all’istanza i seguenti documenti:1. Certificato di residenza. 2. Stato di famiglia 3. Dichiarazione dei redditi dell’anno precedente o modello I.S.E.E.

Cosa può decidere il giudice competente dopo la presentazione della domanda

Entro 10 giorni, da quando è stata presentata la domanda o da quando è pervenuta (o anche immediatamente, se l’istanza è presentata in udienza) il giudice competente verifica l’ammissibilità della domanda e può decidere in uno dei seguenti modi:- può dichiarare l’istanza inammissibile- può accogliere l’istanza- può respingere l’istanza.Sulla domanda il giudice decide con decreto motivato che viene depositato in cancelleria.Del deposito viene dato avviso all’interessato.Se detenuto, il decreto gli viene notificato.Se l’ammissione è chiesta in udienza, il giudice provvede immediatamente e la lettura del decreto sostituisce l’avviso di deposito se l’interessato è presente.In ogni caso, copia della domanda e del decreto che decide sull’ammissione al beneficio sono trasmesse all’Ufficio delle Entrate territorialmente competente per la verifica dei redditi dichiarati.Le novità ed i limiti introdotti dal -Pacchetto Sicurezza-

La Legge 125/08 ha inciso in modo significativo in merito alla possibilità di richiedere ed ottenere il beneficio del -gratuito patrocinio- in ambito penale.In particolare: i soggetti già condannati con sentenza definitiva per i reati di cui agli artt. 416 bis del codice penale, 291 quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973 n. 43, 73 limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell’art. 80, e 74, comma 1, del Testo Unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n.309, nonché per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416 bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, ai soli fini del presente decreto, il reddito si ritiene superioreai limiti previsti.In parole povere il patrocinio a spese dello Stato è escluso per tutti i soggetti condannati per gravi reati, come:· associazione a delinquere di stampo mafioso· associazione a fine di spaccio di stupefacenti· associazione a fine di contrabbando· spaccio di stupefacenti· reati commessi per agevolare l’attività di associazioni mafiose Inoltre, la legge di conversione, c.d. “pacchetto sicurezza”, ha abrogato il comma 2 dell’art. 93 d.p.r.115/02 , ragion per cui il difensore non potrà presentare la domanda “direttamente in udienza” ed il giudice è obbligato a tener conto nella valutazione delle condizioni economiche di chi richiede il beneficio anche delle risultanze del casellario giudiziale.

Il Pacchetto sicurezza ha modificato la disciplina del patrocinio a spese dello Stato escludendo dal beneficio tutti i soggetti condannati per:· associazione a delinquere di stampo mafioso · associazione a fine di spaccio di stupefacenti · associazione a fine di contrabbando · spaccio di stupefacenti · reati commessi per agevolare l’attività di associazioni mafiose Ma c’è di più : il giudice è adesso obbligato a tener conto nella valutazione delle condizioni economiche di chi richiede il beneficio anche delle risultanze del casellario giudiziale.Inoltre la richiesta non potrà essere presentata in udienza ed il giudice non dovrà più decidere immediatamente.

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