Case, immobili e condominio in pillole

Case, immobili e condominio in pillole

Redazione

Case, immobili e condominio in pillole

domenica 22 Ottobre 2023 - 13:20

La rubrica a cura di Confedilizia Messina

La rubrica a cura di Confedilizia Messina.

Contributo a fondo perduto per interventi edilizi

Con il provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 22.9.2023, sono state fornite le istruzioni per richiedere il contributo a fondo perduto sugli interventi edilizi detraibili al 90%, in relazione alle spese sostenute dal 1º gennaio al 31 ottobre di quest’anno su immobili adibiti a prima casa e parti comuni condominiali (cfr. Cn sett. 2023). Si tratta del contributo riservato ai proprietari (o titolari di altro diritto di godimento) con reddito non superiore a 15mila euro, introdotto dal d.l. “Aiuti-quater” con riguardo al 10% di spese non agevolate. Il provvedimento fissa i termini e le modalità per l’invio della domanda che andrà presentata dal 2 al 31 ottobre tramite una procedura web che sarà disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia, direttamente dal richiedente o tramite un intermediario.

Si ricorda che l’agevolazione è riservata alle persone fisiche che nel 2022 hanno avuto un reddito di riferimento, calcolato sulla base dei criteri introdotti sempre dal d.l. “Aiuti-quater”, non superiore a 15mila euro, titolari di diritto di proprietà (o di diritto reale di godimento) sull’immobile che è stato oggetto di interventi edilizi che beneficiano della detrazione del 90%. Inoltre, l’unità immobiliare oggetto degli interventi deve essere adibita ad abitazione principale del richiedente. Il provvedimento annovera fra i beneficiari dell’agevolazione anche gli eredi che conservano la detenzione materiale e diretta dell’immobile, in relazione agli interventi sostenuti dal de cuius. Il modello di domanda, pubblicato il 22.9.2023 sul sito dell’Agenzia, prevede che il richiedente dichiari di essere in possesso dei requisiti richiesti per l’erogazione del contributo e che indichi, tra l’altro, il proprio codice fiscale (o del de cuius in caso di erede) e l’iban del suo conto corrente.

Alla presentazione dell’istanza sarà rilasciata una prima ricevuta che comunica la presa in carico dell’istanza cui seguirà comunicazione dell’esito della richiesta. La base per il calcolo della misura del contributo è il quantum di spesa rimasto a carico del richiedente su un massimo di spesa agevolabile sostenuta pari a 96mila euro. L’ammontare del contributo richiesto, quindi, sarà pari al 10% delle spese agevolabili sostenute dal richiedente fino a un massimo di 9.600 euro. La misura del bonus riconosciuto sarà determinata in base al numero di domande presentate: le risorse finanziarie, pari a 20 milioni di euro (art. 9, comma 3, del d.l. n.176/2022) saranno infatti ripartite in base al rapporto percentuale tra l’ammontare delle risorse disponibili e l’ammontare complessivo dei contributi richiesti. La percentuale di ripartizione sarà comunicata, con successivo provvedimento delle Entrate, entro il prossimo 30.11.2023.

Locazione terrazza per installazione antenna radio privata, quale disciplina di legge?

La locazione della terrazza condominiale per l’installazione di un’antenna di una radio privata rientra nello schema tipico della locazione, ed è pertanto soggetta alla disciplina degli art. 27 ss. legge n. 392 del 1978, attesa la natura imprenditoriale-commerciale dell’attività svolta dal conduttore.

Chi paga le spese di allaccio del contatore elettrico?

In assenza di una diversa pattuizione contrattuale, le spese per il collegamento dell’impianto elettrico dal contatore all’interno dell’appartamento locato sono a carico del locatore, a norma dell’articolo 1575, numeri 1 e 2 del Codice civile, secondo cui il proprietario deve consegnare al conduttore il bene locato in buono stato di manutenzione ed idoneo a servire all’uso convenuto. Si consideri, inoltre, che il contatore è manufatto destinato a rimanere per sempre acquisito all’immobile cui inerisce.

Immobile dall’estetica compromessa, si può ancora ledere il decoro architettonico?

Il degrado estetico prodotto da precedenti alterazioni non rileva di per sé per escludere l’impatto di un’opera modificativa recente sul decoro architettonico. In materia di condominio negli edifici, nel valutare l’impatto di un’opera modificativa sul decoro architettonico è da adottare un criterio di reciproco temperamento tra i rilievi attribuiti all’unitarietà di linee e di stile originaria, alle menomazioni apportate da precedenti modifiche ed all’alterazione prodotta dall’opera modificativa sottoposta a giudizio, senza che possa conferirsi rilevanza da sola decisiva, al fine di escludere un’attuale lesione del decoro architettonico, al degrado estetico prodotto da precedenti alterazioni (in questo senso anche la recente Cassazione civile sez. II, 12/06/2023, n. 16518).

Separazione coniugale: chi deve pagare l’Imu?

L’obbligo grava sul coniuge assegnatario, cioè su colui che continua a vivere nella casa coniugale, solitamente insieme alla prole. Ciò anche nella fattispecie in cui la casa coniugale sia di proprietà di terze persone, come ad esempio dei genitori di uno dei coniugi o perfino di un estraneo alla famiglia (in questo senso cfr. Cass. civ. 3 marzo 2023 n. 6545).

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