La rubrica "Case, immobili e condominio in pillole"
La rubrica di Confedilizia Messina
“Case, immobili e condominio in pillole”
Dal 1° gennaio 2026 il saggio degli interessi legali scende all’1,6% annuo. La nuova misura è stata fissata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con decreto 10 dicembre 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 289 del 13 dicembre 2025).
La notizia, rilanciata da Confedilizia, interessa in modo diretto anche il mondo delle locazioni: il tasso legale, infatti, si applica – tra le varie ipotesi – alla corresponsione degli interessi sui depositi cauzionali.
Perché conta: il tasso legale entra “nei contratti” (e nei contenziosi)
Il tasso degli interessi legali (art. 1284 c.c.) è un parametro trasversale: incide sul calcolo degli interessi dovuti in numerose fattispecie civili e, in concreto, orienta conteggi e richieste economiche in caso di ritardi, inadempimenti o restituzioni di somme. La scelta di ridurlo dal 2% (2025) all’1,6% (2026) comporta, in termini semplici, un alleggerimento degli importi maturati “a titolo di interessi” sulle somme soggette a questo regime.
Sul fronte affitti, il riferimento più noto è l’art. 11 della L. 392/1978, che prevede: cauzione non oltre tre mensilità e produzione di interessi legali da corrispondere al conduttore alla fine di ogni anno.
Un esempio pratico (2026): deposito cauzionale € 1.200 → interessi annui = 1.200 × 1,6% = € 19,20 (salvo conteggi “pro rata” se il deposito è versato/restituito in corso d’anno). Ma attenzione ai conteggi a cavallo d’anno: se il deposito (o un debito) matura interessi tra 2025 e 2026, il calcolo va normalmente “spezzato” per periodi: 2% fino al 31/12/2025 e 1,6% dal 01/01/2026. Sul piano delle liti, la prassi mostra che le richieste di interessi sul deposito possono emergere anche dopo anni. In giurisprudenza di merito si è ribadito che, poiché la norma prevede la corresponsione alla fine di ogni anno, la prescrizione del credito per interessi può decorrere annualità per annualità (con conseguenze rilevanti sui periodi ancora azionabili).
