La rubrica di Confedilizia
Il 13 marzo scorso il Tempo ha ospitato un articolo a firma del presidente della Confedilizia, Giorgio Spaziani Testa, sul tema dell’avvio della procedura di infrazione relativa all’attuazione della direttiva europea sull’efficientamento energetico degli edifici che ha interessato ben 19 Paesi, fra i quali l’Italia, la Germania e la Francia. Al di là dell’aspetto formale (finché il provvedimento esiste, la burocrazia Ue porta avanti le sue liturgie) – ha evidenziato il presidente – occorre affrontare la sostanza della questione. La normativa sulle “case green” è parte integrante di quel Green Deal che nella precedente legislatura Ue ha rappresentato una sorta di Bibbia laica della Commissione europea e della maggioranza politica che la sosteneva. Negli ultimi tempi, però, molte cose sono cambiate e in tanti hanno aperto gli occhi sui vizi di fondo del pacchetto verde. Peraltro, come noto, il Governo Meloni ha espresso voto contrario sulla direttiva, consapevole dell’impossibilità per l’Italia di conseguire le riduzioni di consumo energetico in essa previste. Ora è giunto il momento di intervenire alla radice del problema, ripensando totalmente il provvedimento. Proprio in questi giorni è all’attenzione del Parlamento italiano una relazione della Commissione europea, datata 10 marzo, sul finanziamento dell’efficienza energetica in Europa, intitolata “Valutazione della spesa pubblica destinata all’efficienza energetica e alla prestazione energetica degli edifici”. Il tutto, con l’obiettivo della “piena decarbonizzazione dell’Ue entro il 2050” e il passaggio intermedio della riduzione del 55% delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2030. Per garantire che il settore edilizio contribuisca al conseguimento degli obiettivi per il 2030 – ha ricordato Giorgio Spaziani Testa – il documento Ue afferma che “il tasso di ristrutturazione dovrebbe essere almeno raddoppiato” e che “servono ristrutturazioni più profonde”. Inoltre – rileva perentoria la Commissione – “tutti gli edifici nuovi dovrebbero essere a emissioni zero entro il 2030, mentre quelli esistenti lo dovrebbero diventare entro il 2050”. Sulla carta è tutto semplice. Anche dire – come fa la direttiva approvata nel 2024 – che, affrontando “la questione dello sfratto delle famiglie vulnerabili causato da aumenti sproporzionati dei canoni di locazione a seguito della ristrutturazione energetica del loro edificio o della loro unità immobiliare residenziale”, gli Stati membri dovrebbero adottare misure per prevenire tale fenomeno, “come limiti agli aumenti dei canoni di locazione”. Tradotto: poiché sappiamo che i lavori da fare sono oltremodo costosi, i proprietari di casa si arrangino, troveranno in qualche modo i soldi. Quanto agli inquilini, niente di più facile: per evitare che subiscano le conseguenze di questa spesa imposta, facciamo una sorta di equo canone europeo e passa la paura. Sulle auto si è, in parte, cambiata direzione. Che cosa aspettiamo a farlo anche sulle case?
Successione nel contratto: come verificare in caso di morte del conduttore se c’era convivenza?
In caso di morte del conduttore, per valutare se sia legittima la successione nel contratto di locazione del convivente more uxorio, è necessario verificare in concreto se il rapporto di convivenza tra i soggetti sia stato reale ed effettivo. Secondo la giurisprudenza di merito, infatti, il mutato assetto della società collegato alle conseguenze di una prolungata crisi economica ha determinato un rilievo recessivo rispetto al passato del fattore di coabitazione. Quest’ultimo elemento deve essere inteso quale semplice indizio circa l’esistenza di una convivenza di fatto e deve essere valutato unitamente ad ulteriori elementi (cfr., in punto, Corte Appello Roma, Sez. II, 12.5.2023, n. 3396).
Spese manutenzione autoclave, come si ripartiscono?
Le spese relative alla manutenzione dell’autoclave restano soggette agli stessi criteri di ripartizione fissati per l’impianto idrico, mentre la circostanza che l’edificio sia composto di più piani, serviti in misura differente dalla pompa dell’autoclave, non è di per sé sufficiente a giustificare una diversa ripartizione secondo il criterio della proporzionalità all’uso (in questo senso cfr. Tribunale Termini Imerese, 4.8.2024, n. 1225). (da Confedilizia Notizie)
