Confedilizia Messina. Case, immobili e condominio in pillole

Confedilizia Messina. Case, immobili e condominio in pillole

Autore Esterno

Confedilizia Messina. Case, immobili e condominio in pillole

domenica 12 Aprile 2026 - 10:58

La rubrica di Confedilizia. "Mancato sgombero: Cassazione ribadisce responsabilità Stato"

Mancato sgombero: Cassazione ribadisce responsabilità Stato

Lo Stato è responsabile se non esegue in tempi ragionevoli gli sgomberi degli immobili abusivamente occupati. Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 8640, appena depositata, segnalata dalla Confedilizia. Le esigenze di ordine pubblico possono giustificare solo ritardi temporanei, non inerzie protratte. In tali casi, il proprietario ha diritto al risarcimento del danno (nella fattispecie quantificato dal Tribunale di Roma, con una sentenza del 2018 confermata nel 2022 dalla Corte d’Appello, in circa 28 milioni di euro). “L’inosservanza, da parte dell’autorità amministrativa, del dovere, costituente espressione dello Stato di diritto, di apprestare i mezzi per l’attuazione coattiva dei provvedimenti giudiziari integra – si legge fra l’altro nell’ordinanza – una condotta colposa generatrice di responsabilità; pertanto, costituisce senz’altro atto illecito colposo di natura omissiva, come tale fonte di responsabilità ex art. 2043 cod. civ., la condotta dell’amministrazione dell’Interno che, a fronte dell’ordine di sgombero di un immobile abusivamente occupato vi aut clam, trascuri per anni di dare attuazione al provvedimento di sequestro con contestuale ordine di sgombero impartito dalla Procura della Repubblica”. Il presidente della Confedilizia, Giorgio Spaziani Testa, ha commentato: “Siamo soddisfatti per i proprietari ma non per i cittadini italiani, costretti a contribuire con le proprie tasse per porre rimedio ad anni di lassismo irresponsabile che il Governo Meloni e il Ministro Piantedosi hanno opportunamente interrotto. Le occupazioni vanno anzitutto prevenute e comunque represse. Per tutelare il diritto di proprietà, per ragioni di sicurezza e decoro, ma anche per salvaguardare i contribuenti”.Scarica il testo dell’ordinanza

È valida una clausola di riduzione del canone quale corrispettivo di rinuncia all’avviamento?

Nelle locazioni di immobili ad uso non abitativo è nulla la clausola in virtù della quale il conduttore rinuncia preventivamente all’indennità per la perdita dell’avviamento commerciale, ancorché tale rinuncia sia pattuita quale corrispettivo di una riduzione del canone. I diritti riconosciuti al conduttore dalla disciplina imperativa possono, infatti, formare oggetto di disposizione solo dopo la loro insorgenza e non possono essere validamente sacrificati in via preventiva mediante pattuizioni dirette ad alterare l’equilibrio legale del rapporto.

Impianti: la presunzione di condominialità fino a dove si estende?

La presunzione di condominialità ex art. 1117, n. 3, del Codice civile, non può estendersi a quella parte dell’impianto ricompresa nell’appartamento dei singoli condòmini, cioè nella sfera di proprietà esclusiva di questi e, di conseguenza, nemmeno alle diramazioni che, innestandosi nel tratto di proprietà esclusiva, anche se questo sia allacciato a quello comune, servono ad addurre acqua negli appartamenti degli altri proprietari (cfr., in punto, anche Cassazione civile, Sez. III, 14.11.2025, n. 30140).(da Confedilizia Notizie)

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