Confedilizia Messina. Case, immobili e condominio in pillole

Confedilizia Messina. Case, immobili e condominio in pillole

Autore Esterno

Confedilizia Messina. Case, immobili e condominio in pillole

domenica 28 Giugno 2026 - 13:17

Ecco le notizie della rubrica settimanale

La Commissione europea presenta una strategia di investimento per l’energia pulita

Dall’Uipi (Union Internationale de la Propriété Immobilière – Componente per l’Italia: Confedilizia) arriva la segnalazione della nuova strategia europea sugli investimenti nell’energia pulita. C’è un numero che, più di altri, racconta la distanza tra le ambizioni europee e la realtà: 660 miliardi l’anno. Non è una cifra qualsiasi, ma la soglia che la Commissione europea ritiene indispensabile per accompagnare la transizione energetica e trasformarla da slogan politico a trasformazione concreta. E qui si apre il primo nodo, quasi un classico della storia economica europea: chi paga? Bruxelles sembra aver scelto una linea che, per molti versi, segna un cambio di paradigma. Il denaro pubblico non sarà più il protagonista, ma il regista. Non più intervento diretto, bensì leva capace di attirare capitali privati. Un’impostazione che richiama, per analogia, certe stagioni di politica industriale in cui lo Stato orientava, più che sostituire, il mercato. Il problema, però, è che il mercato europeo dell’energia non è un terreno neutro. È un mosaico, spesso disordinato, di regole nazionali, procedure divergenti e tempi amministrativi che scoraggiano anche gli investitori più pazienti. I ritardi nelle autorizzazioni e nelle connessioni alla rete non sono dettagli tecnici: sono, in realtà, il vero collo di bottiglia della transizione. La strategia individua questi ostacoli con una chiarezza insolita per i documenti comunitari. E propone rimedi che, almeno sulla carta, appaiono coerenti: più accesso Union Internationale de la Propriété Immobilière (Componente per l’Italia: Confedilizia) ai mercati dei capitali, maggiore capacità di credito bancario, strumenti per ridurre il rischio delle tecnologie emergenti. In questo disegno, il ruolo del Gruppo Banca europea per gli investimenti diventa cruciale, quasi una cerniera tra finanza pubblica e privata. Ma il passaggio più interessante – e forse meno discusso – è la creazione di un Consiglio per gli investimenti nella transizione energetica. Un organismo che mette attorno allo stesso tavolo istituzioni, Stati e investitori. È qui che si giocherà la partita più delicata: trasformare le intenzioni politiche in fiducia economica. Perché, alla fine, la questione non è solo quanti soldi servano, ma quanta credibilità l’Europa riesca a offrire a chi quei soldi dovrebbe investirli. Ed è su questo terreno, più che sulle cifre, che si misurerà il successo o il fallimento della strategia. Per maggiori informazioni sulla strategia: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_26_555

Costituiscono clausole vessatorie le rinunzie concordate tra le parti nel contratto di locazione?

La clausola di un contratto di locazione, stipulato all’esito di trattative intercorse tra privati, la quale preveda che il conduttore non possa pretendere dal locatore ad esempio indennità per danni causati da eventi atmosferici, rotture di condutture, macchie di umidità, infiltrazioni d’acqua derivanti dal tetto di copertura o da altre parti del fabbricato ovvero per il mancato godimento parziale o totale dell’immobile locato in dipendenza dei lavori di restauro, non ha contenuto vessatorio e, pertanto, non deve essere approvata specificamente per iscritto. Il principio vigente in argomento è, infatti, quello che afferma che le rinunce in seguito a trattative precontrattuali non rientrano nelle clausole vessatorie, per la cui esistenza è comunque necessaria la predisposizione unilaterale da parte di uno dei contraenti (cfr. in punto Cassazione civile sez. III, 10.8.2016, n. 16889).

È lecito l’innesto di un tubo di scarico delle acque di una proprietà individuale in un pluviale condominiale?

Secondo alcune decisioni di merito può essere ritenuta una modifica illegittima l’innesto di un tubo di scarico delle acque di una proprietà individuale in un pluviale condominiale, alterando tale intervento la destinazione del predetto bene comune che è quella – e solo quella – di scaricare le acque meteoriche condominiali (cfr. in questo senso Tribunale Firenze sez. II, 11.5.2025, n. 1619) (da Confedilizia Notizie)

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