Ici. Il dipartimento tributi precisa le modalità dell'esclusione dall'imposta sulla prima casa

Ici. Il dipartimento tributi precisa le modalità dell’esclusione dall’imposta sulla prima casa

Ici. Il dipartimento tributi precisa le modalità dell’esclusione dall’imposta sulla prima casa

martedì 10 Giugno 2008 - 10:53

A seguito dell’articolo 1 del decreto-legge n° 93 del 27 maggio scorso che a decorrere dall’anno 2008 ha introdotto l’esclusione dell’imposta comunale per l’abitazione principale dei contribuenti, operativo già a partire dall’acconto di giugno, e che riguarderà solo le prime case, comprese le pertinenze, come garage, cantine e soffitte, è stata diramata una circolare esplicativa da parte del Dipartimento Tributi del Comune. In base alle disposizioni di legge i contribuenti che si trovano nelle condizioni previste dalla norma “non sono tenuti a corrispondere l’ICI sull’abitazione principale già a decorrere dal versamento in acconto per l’anno 2008 che, ai sensi dell’art.10 comma 2,del D. Lgs. n.504 del 30/12/1992, deve essere effettuato entro il prossimo 16 Giugno. Conseguentemente i contribuenti che godono dell’esenzione in questione non devono compilare né il bollettino di conto corrente postale, né il modello F24. L’esenzione deve essere riconosciuta a tutte le tipologie di immobili destinati ad abitazione principale, ad eccezione di quelli appartenenti alle seguenti categorie catastali: A/1: abitazione di tipo signorile; A/8: ville e A/9: castelli e palazzi eminenti. Pertinenze dell’abitazione principale: il dipartimento comunale chiarisce poi che “le pertinenze sono esenti nei limiti stabiliti dal vigente regolamento comunale concernente l’applicazione dell’ICI. Occorre a tal riguardo precisare che, in base al disposto dell’art.10 /bis del regolamento, l’assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell’abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione-. Inoltre si evidenzia che per pertinenza si intende il garage o box o posto auto, la soffitta, la cantina che sono ubicati nello stesso edificio complesso immobiliare nel quale è sita l’abitazione principale. Per quanto concerne -gli immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado- il dipartimento comunale tributi ha precisato che in base al disposto dell’art.6/ter del vigente regolamento il Comune di Messina ha sottoposto l’applicazione dell’assimilazione a determinate condizioni procedurali: -il proprietario o il titolare di un diritto reale di godimento, per usufruire dei benefici deve produrre apposita istanza diretta al Dipartimento Tributi unitamente ad una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi della Legge n.15 del 04/01/1968, dalla quale risulti che l’immobile è stato concesso in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado, e che i medesimi, abbiamo stabilito ivi la loro residenza da almeno tre anni-. Tali condizioni devono essere tassativamente rispettate per il riconoscimento dell’esonero.

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