Pubblichiamo uno stralcio dell'ordinanza con cui il gip ha disposto i tre arresti
ORDINANZA SU RICHIESTA DI APPLICAZIONE DI MISURA CAUTELARE
La vicenda ha origine lontane che è necessario illustrare per una migliore comprensione dei fatti e dei loro collegamenti.
Il 9 febbraio 2006 i signori Denti presentavano al Comune di Messina richiesta di rilascio della concessione edilizia per la realizzazione di 3 palazzine, su progetto degli ingegneri Termini e Puleo, nei terreni siti in c.da Scoppo.
Il 16 marzo 2006 i signori Denti presentavano al Comune di Messina un’ulteriore richiesta relativa al rilascio della concessione edilizia per la realizzazione do 6 palazzine su progetto degli ingegneri Termini e Puleo.
Nella relazione tecnica allegata a quest’ultima richiesta si leggeva che: “l’accesso carrabile al previsto complesso edilizio avverrà tramite collegamento con l’esistente viabilità urbana a seguito dell’esecuzione di un varco di accesso posto al di sotto della pista destra del raccordo autostradale di Messina Boccetta. Si utilizzerà, inoltre, l’esistente strada privata che conduce al plesso di più recente edificazione della scuola comunale Archimede di Messina.
Il 29 giugno 2006 i Denti cedevano l’operazione immobiliare alla Archimede srl, di cui erano soci Mangraviti Antonino e Vinciullo Vincenzo.
Il 7 novembre 2006 i Denti sollecitavano la Provincia a chiedere all’amministrazione comunale l’autorizzazione all’apertura di un passo carrabile
Il 5 febbraio 2007 la Provincia, nella persona del presidente quale legale rappresentante, chiedeva al Comune l’autorizzazione ad istituire un passo carrabile sulla via comunale Scoppo.
Nella relazione tecnica del progettista ing. Termini, che accompagnava la pratica di autorizzazione, era chiaramente segnato anche un “blocco in calcestruzzo da demolire” ma non ne veniva specificato né l’origine né la funzione. Né veniva indicato l’ingombro con linea tratteggiata, come adiacente alla “spalla esistente viadotto autostrada”.
Il 9 luglio 2007 il Dipartimento Mobilità urbana del Comune, in esito a sopralluogo della Polizia Municipale, esprimeva parere favorevole alla realizzazione del passo carrabile, a condizione che l’apertura carrabile fosse spostata di 10 metri più a monte per consentire una migliore visibilità ai mezzi in transito.
Il 26 luglio 2007 l’Amministrazione Provinciale chiedeva l’autorizzazione pure al Consorzio Autostrade che, frattanto, aveva rivendicato la proprietà dell’area interessata dalla realizzazione del passo carrabile.
Il 6 settembre 2007 il Consorzio negava l’autorizzazione, sollecitando il ripristino dello stato quo ante delle opere autostradali interessate, stante l’inizio delle attività lavorative. Tale diniego veniva ribadito in data 12 settembre, con nota diretta alla Provincia regionale ed al Dipartimento Mobilità urbana del Comune di Messina, in cui veniva confermata l’esistenza di motivi amministrativi e tecnici ostativi all’apertura del passo carrabile sotto la rampa del passo carrabile sotto la rampa dell’accesso autostradale.
Il 24 settembre 2007 l’ing. Termini, direttore dei lavori di realizzazione del passo carrabile, nell’interesse dei sigg. Denti, produceva una relazione redatta dal prof. Teramo, quest’ultimo direttore dell’Osservatorio Sismologico dell’Università di Messina. Nella relazione venivano analizzati due blocchi di calcestruzzo in prossimità delle strutture di un viadotto di accesso all’autostrada, legati ai motivi tecnici che il Consorzio Autostradale aveva ritenuto ostativi alla realizzazione del passo carrabile, e si concludeva negando ogni collegamento tra i blocchi di calcestruzzo da demolire e la pila del viadotto autostradale: “Il blocco grande di calcestruzzo consta di due setti in c.a. dello spessore di 40 cm., disposti ortogonalmente alla pila del ponte e completati superiormente da un getto di calcestruzzo armato con ferri disposti solo parallelamente alla pila del ponte. Il materiale compreso tra i due setti si ritiene che sia privo di capacità sismo-resistenti”. Ed ancora le indagini hanno evidenziato “l’assenza di significative armature di collegamento tra il blocco di calcestruzzo e la pila del ponte, anche se si ritiene che il blocco di calcestruzzo sia stato utilizzato come carpenteria per una parte del getto di calcestruzzo della pila —da escludere la contemporaneità dei due getti e la solidarizzazione dei due elementi (pila e blocco di calcestruzzo). Si ritiene che i due blocchi di calcestruzzo non costituiscono parte integrante della struttura della pila del ponte”.
Il 30 ottobre 2007 l’ing. Sidoti Pinto, indiceva una conferenza dei servizi per il 12 novembre invitando il Comune di Messina, l’Anas, il Consorzio Autostrade, il Genio Civile, la Polstrada.
Il Consorzio ribadiva la titolarità dell’area mai ceduta al Comune di Messina e riteneva indispensabile il parere del Genio Civile. I rappresentanti della Polizia Stradale evidenziavano che la zona interessata era un punto cruciale per la viabilità e che per esprimere un parere era necessario un’ulteriore verifica dei luoghi.
Sidoti Pinto evidenziava la destinazione d’interesse pubblico dell’intervento e recependo le conclusioni del prof. Teramo affermava che “per quanto riguarda le opere d’arte, se strutturalmente non fondamentali per la stabilità del viadotto, non necessitano di alcuna autorizzazione del Genio Civile ma dell’ente che ne dimostra la proprietà”. Successivamente egli manifestava l’opinione che l’unico ente che dovesse emettere un parere sull’autorizzazione all’apertura del passo carrabile fosse il Comune di Messina.
La conferenza veniva aggiornata al 3 dicembre 2007 ed il Consorzio Autostradale ribadiva l’impossibilità del rilascio del nulla osta richiesto in considerazione del fatto che il Genio Civile non si era espresso sulla possibilità di demolire le strutture esistenti poste sotto la rampa autostradale di accesso allo svincolo Boccetta.
Sidoti Pinto affermava che il Comune di Messina era l’unico soggetto competente al rilascio dell’autorizzazione richiesta, ragion per cui riconosceva la legittimità dell’autorizzazione rilasciata dal Comune il 9 luglio 2007.
L’11 dicembre 2007 l’ing. Termini comunicava che i lavori relativi all’apertura del passo carrabile sarebbero iniziati il 21 dicembre.
In data 19 dicembre 2007 Il Consorzio Autostrade inviava una diffida anche alla provincia in cui ribadiva il diniego all’esecuzione dei lavori, diffida che in data 10 gennaio 2008 l’ing. Sidoti Pinto contestava “poiché illegittima”. A tal fine il predetto dirigente osservava che i motivi tecnici ostativi addotti dal Consorzio riguardavano la prevista demolizione di un blocco in calcestruzzo adiacente una pila di sostegno del viadotto e che in merito erano state condotte analisi ad ultrasuoni da parte dell’Istituto di sismologia dell’Università di Messina “che hanno escluso un nesso strutturale tra la pila dell’impalcato ed il blocco in calcestruzzo”
In data 18 febbraio 2008 il Consorzio Autostrade segnalava alla Procura della Repubblica e ad altre autorità, tra cui la Provincia Regionale di Messina, “la realizzazione abusiva del passo carrabile sotto la rampa di accesso dello svincolo di Boccetta, tramite la demolizione di opere autostradali tali da compromettere la capacità portante delle stesse”.
L’avv. Saitta, nell’interesse della ditta Denti e dell’ing. Termini, con nota del 28 marzo 2008, contestava quanto affermato dal Consorzio poiché la situazione di fatto veniva contrariamente al vero, considerata difforme rispetto a quella riportata nei disegni contabili. Le affermazioni dell’avv. Saitta si basavano sulla presentazione di note integrative alle indagine geofisiche effettuate in sito su due blocchi di calcestruzzo posti a valle di una spalla di un viadotto di accesso all’autostrada Me-CT ubicato in c.da Scoppo” a firma dell’ing. Teramo del 15 marzo 2008.
Deve evidenziarsi che tali note sono indirizzate alla Archimede residence srl., soggetto formalmente estraneo alla vicenda.
Frattanto il 26 marzo 2008 il Genio Civile diffidava la Provincia a bloccare i lavori in corso attinenti alla realizzazione del passo carrabile ed il CAS a verificare la stabilità delle strutture autostradali interessate alla demolizione.
Con nota del 7\5\2008, l’avv. Saitta, per conto della ditta Denti e dell’ing Termini trasmetteva un’ulteriore relazione con i risultati dello studio condotto dal prof. Antonio Teramo “rilievi di vulnerabilità sismica indotta alla spalla di un viadotto d’accesso all’autostrada Messina-Catania, ubicato in c.da Scoppo, dalla rimozione di un blocco in c.a. alla base”. In tale relazione si ribadiva quanto già affermato in precedenza e si presentavano ulteriori indagini geofisiche.
Il 18 giugno 2008 la Commissione edilizia del Comune di Messina esprimeva parere favorevole.
In data 23\7\2008 il Consorzio inviava un fax urgente al sindaco di Messina, alla Provincia, al Prefetto, alla Procura della Repubblica e ad altre autorità ed enti con cui denunciava la “prosecuzione demolizione opere autostradali c.a. sotto rampa accesso autostrada A20”.
In data 22\9\2009 veniva notificato all’ing. Sidoti Pinto il decreto di sequestro del passo carrabile da parte della Procura di Messina.
Queste le conclusioni a cui giunge il consulente del PM, prof. Siviero anche con riferimento al pericolo per le condizioni di sicurezza dei trasporti: “Con i lavori effettuati è stata demolita una parte della suola di fondazione ed è stato sconnesso un palo della spalla destra lato Messina del viadotto Boccetta………”
Dalle valutazione tecniche del consulente della Procura emerge un insufficiente coefficiente di sicurezza della spalla del ponte nella situazione attuale, in particolar modo in condizioni sismiche massime di normative, sia secondo i carichi della normativa attuale che per quelli previsti all’epoca della costruzione. Risulta quindi opportuno provvedere al più presto una completa messa in sicurezza della struttura attuale nei confronti delle azioni sismiche, tenuto conto che trattasi di un viadotto di fondamentale importanza per la Protezione Civile come via di fuga dalla città in caso di evento calamitoso.
Ciò posto –scrive il gip nella sua ordinanza- va rilevato che ricorrono nella fattispecie le esigenze cautelari di cui all’art. 274, primo comma comma, lett. a) e c).
In particolare sussiste un concreto ed attuale pericolo di inquinamento probatorio, ben potendo, con la stessa abilità mostrata nella gestione della procedura oggetto del presente procedimento, nascondere rilevanti elementi di prova.
E tale pericolo per la genunità della prova è ancora più concreto se si considera che, dalle intercettazioni delle conversazioni telefoniche sono emersi riferimenti ad un ipotizzato “complotto mafioso” che sarebbe stato posto dal consulente del PM unitamente ad altro docente del Dipartimento di Ingegneria dell’Università di Messina, prof. Falsone.
Teramo infatti sostiene che “…quei bastardi di Falsone e compagni che hanno….corrotto Siviero per fargli dire cose incredibili……..c’è una situazione purtroppo…di mafia…si sono organizzati per farmi fuori e…questo sta facendo delle schifezze”
E’ evidente -scrive il gip- che si tratta di dichiarazioni preordinata a screditare l’operato del consulente del PM che aveva accertato le sue responsabilità cui non aveva mai fatto riferimento nel corso di precedenti conversazioni telefoniche intercettate.
(foto Sturiale)
