Condono edilizio, l'Ordine degli Ingegneri invita gli enti preposti a definire le istanze

Condono edilizio, l’Ordine degli Ingegneri invita gli enti preposti a definire le istanze

Condono edilizio, l’Ordine degli Ingegneri invita gli enti preposti a definire le istanze

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lunedì 22 Giugno 2015 - 09:05

L'Ordine vuole chiarire che la circolare regionale numero 4 del 2015 non riapre i termini del condono e non sana nuovi abusi ma serve solo a delineare un indirizzo univoco e quella necessaria chiarezza principalmente alle amministrazioni comunali, ma anche agli utenti, ed ai tecnici liberi professionisti. La richiesta di definire le vecchie istanze è dunque rivolta a Comuni ed enti preposti

“Con circolare dell’Assessorato Territorio e Ambiente numero 4 del 10 giugno 2015, l’assessore regionale Maurizio Croce ha finalmente affrontato il problema dei condoni edilizi presentati ai sensi della legge 326/2003 (ultima legge sul condono edilizio), cercando di delineare un indirizzo univoco e quella necessaria chiarezza principalmente alle amministrazioni comunali, ma anche agli utenti ed ai tecnici liberi professionisti”. Lo ricorda l’Ordine degli Ingegneri, che vuol fare chiarezza a 12 anni dalla pubblicazione di quella legge.

“C'è sempre qualcuno che, creando inutili ed infondati allarmismi – si legge in una nota – cerca di delegittimare tali operazioni. Bisogna infatti dire senza tema di smentita che questa circolare non riapre i termini del condono edilizio di cui alla Legge 326/2003, non sana nuovi abusi e non devasta il territorio. Anzi ha lo scopo di chiudere il capitolo infinito dei condoni portando a definizione le relative istanze in itinere che, specialmente per quanto riguarda l'ultimo condono, non hanno avuto, nella maggior parte, alcuna definizione. La circolare quindi chiarisce che se l'abuso ricade in area sottoposta a vincolo, che non prevede la inedificabilità assoluta, può ottenere la relativa concessione edilizia in sanatoria, previa acquisizione del nulla osta dell'ente preposto alla tutela del vincolo stesso. Ne consegue che non si prevede nessuna sanatoria indiscriminata per quelle istanze di condono ai sensi della Legge n. 326/2003 giacenti presso le competenti pubbliche amministrazioni”.

“Tale circostanza, ovvero il mancato automatismo tra circolare e condonabilità, che non può essere sottaciuta, e che spesso viene strumentalmente "dimenticata" – prosegue la nota -, prevede quindi che l'abuso sia sanabile solo se la ditta acquisisce il parere positivo dell'ente preposto alla tutela del vincolo. Alla pari dell'edilizia corrente, ove nelle zone soggette a vincolo di edificabilità “condizionata” o “relativa” (e non di

inedificabilità assoluta) è necessario sciogliere il vincolo imposto dalla normativa al fine di poter realizzare le opere. Non sarà quindi possibile sanare opere che deturpano il territorio laddove gli enti preposti alla loro tutela dovranno esprimere un parere vincolante, senza il quale la sanatoria non potrà essere rilasciata dai comuni. Così come la stessa circolare non avrà nessun effetto sulle condizioni di insanabilità previste dall’art. 15 lett. a) della L.R. 78/76 (fascia di 150 metri dalla battigia) che nella regione Sicilia prevede espressamente il diniego delle istanze di condono (in edificabilità assoluta). Si permetterà quindi di fare quella necessaria cernita fra le opere che, seppur abusive, hanno le carte in regola per essere sanate sia sotto il profilo urbanistico che sotto il profilo del contesto paesaggistico, di sicurezza, anche in relazione al disseto idrogeologico”.

L’Ordine degli Ingegneri invita, dunque, le amministrazioni comunali e gli enti preposti alla tutela delle aeree vincolate, non soggette ad inedificabilità assoluta, (quindi nelle sole zone soggette ad edificabilità condizionata/relativa) ai sensi delle leggi nazionali e regionali vigenti, a definire le istanze di condono secondo le indicazioni dettate dalla circolare e dai pronunciamenti giurisprudenziali richiamati. “Ciò – si conclude – al fine di definire procedimenti aperti da oltre un decennio, eliminando un sicuro contenzioso (i cui effetti negativi si ritiene sono di difficile valutazione economica per il Comune), con il mantenimento degli immobili sanabili e la demolizione di tutte quelle opere non sicure, non paesaggisticamente idonee e che costituiscono, a giudizio delle amministrazione preposte, elementi che deturpano il paesaggio”.

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