La sentenza destinata a diventare caso, le ricadute per il Comune di Messina
Messina – E’ destinata a far discutere la sentenza del Tribunale civile di Messina (II sezione, giudice monocratico Emanuela Lo Presti) che nella causa tra una società di servizi e logistica per autotrasportatori e Caronte & Tourist ha dato ragione alla prima, condannando la società armatrice a rifondere l’ecopass versato dal camionista tra il settembre 2011 e il settembre 2013.
Il ricorso
Due anni di “tassa di passaggio” che la società ha dimostrato di aver regolarmente pagato, acquistando il biglietto per il traghettamento Messina-Villa S. Giovanni e viceversa, quantificato in poco più di 256 mila euro in totale.
Secondo la giudice oltre a risarcire la società di servizi, oggi fallita e affidata ad un curatore assistito dall’avvocato Enrico Lucchese, Caronte & Tourist dovrà pagare 786 euro di spese della causa e 10 mila euro di compensi. La stessa cifra dovrà pagarla il Comune di Messina, chiamato in giudizio da Caronte & Tourist. Il Tribunale ha infatti detto no alle eccezioni di palazzo Zanca (rappresentato dagli avvocati Vincenzo Airò e Alessandro Gangemi, come a quelle della società di traghettamento (assistita dall’avvocato Antonio Gatto).
Le ricadute per il Comune di Messina
L’autotrasportato ha chiesto il diritto a riavere indietro i soldi versati a titolo di ecopass, alla luce della dichiarazione di illegittimità della delibera con cui era stata istituita dal Comune di Messina, disposta prima dal Tar di Catania nel 2017 poi confermata dal Consiglio di Giustizia Amministrativa nel 2018.
Il comune di Messina era stato chiamato in causa da Caronte perché la società era chiamata alla “mera riscossione del ticket” che poi andava versato a Palazzo Zanca. Ma, sottolinea il giudice, il contratto di trasporto è tra camionista e società armatrice ed è questa ultima che deve rimborsarlo.
L’illegittimità dell’atto dichiarata dal giudice amministrativo poi, spiega il giudice, non può in questo caso che valere non solo tra le parti ma anche nei confronti dei terzi, anche perché al contrario vorrebbe dire che un atto dichiarato illegittimo continua ad avere effetti verso i terzi. L’autotrasportatore è quindi legittimato a far valere il diritto alla restituzione delle somme.
La sentenza
Il Comune, dispone la sentenza del 22 dicembre, dovrà poi manlevare Caronte. La convenzione tra gli armatori e Palazzo Zanca prevedeva infatti esplicita manleva nel caso di annullamento della delibera istitutiva del ticket “per eventuali richieste di rimborso del ticket incassato e dichiarato non dovuto”.
Due anni fa l’ecopass tornò all’ordine del giorno del dibattito politico e se ne ipotizzò una reintroduzione, per poi eclissarsi nuovamente.
